la mia autorimessa è di 3500 mq suddivisa in box. Poichè non ne vogliono proprio sapere di impianti sprinkler il compartimento massimo deve essere di 2500 metri (primo piano interrato)
visto che era possibile inserire 2 rampe ho compartimentato in maniera netta l'autorimessa, quindi una rampa a doppio senso 40 box a l'altra rampa gli altri 40 box.
La norma dice che per le autorimesse di capacità superiore a 50 autoveicoli occorre un idrante ogni 50 o frazione. Io ho previsto 2 idranti più un attacco VV.F per ogni rampa...perchè anche se in ogni compartimento (che è REI 120) ci sono meno di 50 box a mio parere la pratica è cmq per 80 box quindi scatta l'obbligo di idranti. Non solo, ma siccome ogni box è maggiore di 40 mc ci potrebbe essere qualcuno che metta 2 auto in ogni singolo box e superiamo i 50, oppure qualche motorino che sommati raggiungano qualche macchina...
un mio collega (che è quello che mi ha passato la pratica perchè lui dice di non volerla fare) sostiene che non ci vogliono gli idranti perchè ogni compartimento non raggiunge i 50, secondo me invece si.... ho ragione vero?
Mi sembra di capire che hai creato in pratica due autorimesse indipendenti tra loro non comunicanti e con accessi indipendenti.
Le due autorimesse fanno capo allo stesso edificio, con il quale hanno in comune i vani scala?
Se in ipotesi tu avessi due autorimesse completamente indipendenti, avresti due attività 92 e per ognuna di esse andresti a verificare i requisiti di norma: restando sotto i 50 posti macchina (per inciso, nei casi dubbi come box sufficientemente ampi da far entrare due veicoli, il numero dei posti da denunciare deve derivare da una dichiarazione del titolare che poi la dovrà far rispettare sotto la sua responsabilità) per il primo interrato non avresti bisogno di idranti.
Al contrario se esiste collegamento tra le due autorimesse, ovvero anche se fanno capo ad un unico edificio-condominio, allora secondo me hai un'unica autorimessa pari al complessivo dei posti macchina, con il conseguente obbligo di idranti.
Il punto 6.1.0 parla difatti di autorimesse e non di compartimenti delle stesse autorimesse.
Il titolare dell'attività dichiara espressamente firmando le pratiche la capacità massima dell'autorimessa, pertanto eventuali box dotati di dispositivi di sollevamento oppure eventuali motoveicoli (quattro equivalgono ad un autoveicolo) devono essere presi in considerazione fin da subito.
Se per compartimentazione netta intendi senza alcuna comunicazione tra i compartimenti si potrebbero predisporre due pratiche separate e non sarebbe necessario l'impianto idranti (sempre se con capacità non superiore a 50 autoveicoli); in presenz di comunicazione tra i due compartimenti la pratica è evidentemente unica e l'impianto idranti è obbligatorio.
Beh definire un problema gli idranti necessari in questo caso mi sembra eccessivo. Ad ogni modo, anche con una pratica unica, avendo accessi diversi ed essendo completamente separate le due autorimesse, ripeto se con capacità effettiva non superiore a 50 autoveicoli, non necessitano di impianto idranti.
Per quanto riguarda l'opportunità di pratica unica piuttosto che due pratiche ti consiglio di confrontarti con il titolare dell'attività per quanto riguarda le future condizioni di esercizio e decidere di conseguenza.
Beh
se si hanno due autorimesse adiacenti, ma completamente indipendenti, sia per accesso che per aerazioni, vie di esodo e strutture portanti, io farei due pratiche separate, anche a nome dello stesso titolare (domani potrebbe passare di mano a soggetti differenti).
Secondo me, dato che il punto 6.1.0 mi parla di autorimesse e non di compartimenti di autorimesse, il computo dei posti auto va fatto complessivamente (ferma rimanendo una sola attività), quindi 80 posti auto = impianto idranti
Scusami Terminus ma per una volta non sono d'accordo. A mio avviso se le due autorimesse sono completamente separate, nel senso che hanno accessi diversi e non hanno nessuna comunicazione, pur essendo un'unica attività, ovvero presentandole con una pratica unica, vanno comunque considerate separatamente, ovviamente ognuna con la propria superficie di aerazione, le proprie uscite di sicurezza e con la propria capacità di parcamento; pertanto se ognuna ha capacità non superiore a 50 autoveicoli l'impianto idranti non è obbligatorio.
Scusa megaing
ma se tu denunci un'attività 92, cosa scrivi nel numero dei posti auto?
Il numero complessivo come dato principale, in quanto la suddivisione in compartimenti deriva dagli altri obblighi che il DM impone.
I VVF autorizzano quindi un'autorimessa con x posti auto complessivi.
Dato che il punto 6.1.0 mi parla di "autorimessa", per gli idranti devo considerare la capacità globale x della mia attività.
Se invece denuncio due autorimesse, assolutamente indipendenti una dall'altra, allora anche i VVF saranno contenti di autorizzare due autorimesse con parcamento inferiore e mi posso permettere di eliminare l'impianto idranti.
Se il tuo pensiero è: "mi può prendere fuoco solo uno dei due compartimenti, non certo tutti e due contemporaneamente, quindi il mio riferimento per il rischio è il numero di posti sul singolo compartimento" dal punto di vista tecnico sono d'accordo con te.
Poi, come dico sempre, è meglio una chiacchierata con il funzionario che potrà avere in mano la pratica, per vedere come la pensa.
in effetti credo cmq che andrò a farmi una chiacchierata con i VV.F anche perchè visto che un prezzo lo devo dare al committente mi devo regolare anche in base a quante pratiche devo fare e a cosa devo prevedere per ogni pratica
ovviamente vi aggiorno...
anche se mi sembra paradossale che un attività verticale, forse tra le più frequenti (immagino insieme alle centrali termiche) sia soggetta a così tante interpretazioni nonostante tanti anni di applicazione
Terminus, ti riporto come al solito la mia esperienza nella zona in cui opero principalmente, ovvero in Piemonte ed in particolare con il Comando VVF di Torino. Mi è capitato un caso simile un paio di anni fa. Edificio in condominio con due autorimesse al piano interrato con accessi indipendenti, con in comune solo la parete di separazione, e capacità di 12 autovetture ciascuna. Poiché il condominio è unico ho presentato un'unica pratica indicando le due autorimesse separate e la capacità di parcamento di ciascuna; anche la relazione tecnica seguiva la stessa strada. Il dato complessivo di capacità è comparso esclusivamente nel computo per il pagamento dei diritti.
I VVF hanno autorizzato l'attività 92 scrivendo sul CPI: due autorimesse ciascuna con capacità di parcamento pari a 12 autoveicoli.
Oltretutto le autorimesse potrebbero anche essere fisicamente separate e magari distanti qualche decina di metri; presentando un'unica pratica ne sommeresti la capacità al fine dell'obbligatorietà dell'impianto idranti? Anche il numero di estintori è funzione del numero di autovetture; in questo caso, cumulando le due capacità, potrebbero risultare un numero di estintori addirittura inferiore a quanto veramente necessario.
Poi evidentemente altri Comandi potrebbero ragionare in modo diverso ed in questi casi un pò particolari conviene sempre informarsi preventivamente su come predisporre le pratiche.
Nel CPI alla fine avevi 1 o 2 attività 92?
Essendo le due autorimesse afferenti allo stesso condominio, per me non potevano essere considerate assolutamente indipendenti (vedi magari i vani scala comunicanti con lo stesso edificio, oppure le strutture portanti in comune con l'edificio superiore).
1 attività 92, costituita da 2 autorimesse. Non esistevano comunicazioni con l'edificio superiore. Come ben sai il fatto che non siano strutturalmente indipendenti non implica nulla, salvo che per la massima superficie del compartimento (classificazione di tipo misto).