Salve a tutti. Sono ancora qui con qualche domanda
Le verifiche semestrali per gli impianti di rivelazione incendio o spegnimento in attività che necessitano del CPI possono essere effettuate da personale non qualificato o serve qualche certificazione?
Grazie
La normativa non specifica i requisiti dei soggetti incaricati delle verifiche, ma ovunque si parla di personale esperto e qualificato.
In mancanza di riferimenti particolari, il minimo da pretendere e che la ditta abbia l'iscrizione alla camera di commercio ai sensi del DM 37/08 (vecchia L.46/90) per quella specifica categoria di impianti, ovvero che sia abilitata all'installazione di detti impianti.
Grazie Terminus.
La domanda nasce dal fatto che un cliente che ha con noi un contratto di manutenzione per l'impianto antincendio mi ha detto che hanno intenzione di farsi loro i controlli (cosi da poter disdire il contratto). La ditta in questione è una cartiera...
ma non lo possono fare.... devono avere iscriozione alla camera di commercio come azienda abilitata alla manutenzione e installazione di impianti antincendio...
Se parli dell'abilitazione di cui al DM 37/08, finchè l'intervento si configura come manutenzione ordinaria, non serve alcuna abilitazione alla Camera del Commercio.
Non appena l'intervento diventa di manutenzione straordinaria invece scatta tale obbligo.
Quindi per verificare il semplice funzionamento dei sistemi non serve alcuna abilitazione.
Non avevi appena detto che la normativa richiedeva la presenza di personale esperto e qualificato? Come può essere esperto e qualificato una persona che nella sua normale attività esegue altre mansioni?
Ho detto semplicemente che la normativa, per operazioni di controllo o anche di manutenzione ordinaria non prevede figure con particolari qualifiche.
Anche il D.Lgs. 81/08 all'All.IV parla di "personale esperto" senza specificare cosa intenda tale dizione.
Ora se la ditta decide di farsi i controlli all'interno, nessuno può obiettare nulla dal punto di vista normativo (la stessa ditta potrebbe anche aver assunto allo scopo un operaio che per 20 anni ha fatto manutenzione e installazione di impianti antincendio).
Va da se che se dovesse accadere qualcosa e venisse fuori che l'impianto non funzionava per carenza di controllo e manutenzione, il titolare sarebbe passibile di sanzione (in realtà potrebbe essere sanzionato anche rivolgendosi a ditta esterna per culpa in vigilando se non per culpa in eligendo).
Ai sensi del DM 37/08 la manutenzione ordinaria comprende la semplice sostituzione di elementi d'impianto con elementi analoghi, senza modificare layout o caratteristiche prestazionali.
Finchè l'intervento si limita a questo, lo può fare chiunque (dal punto di vista prettamente normativo ovviamente).
Per esempio la sostituzione della tubazione flessibile di un idrante o di un naspo, la sostituzione del singolo rivelatore con un altro identico, ecc....
Salve a tutti, riesumo questo post per esporvi le mie perplessità.
Leggendo la 10779:2007 sono d'accordo che l'utente possa svolgere le operazioni di:
- sorveglianza
- manutenzione periodica
- verifica periodica
infatti il paragrafo 10.1 - Generalità recita quanto segue:
L’utente è responsabile del mantenimento delle condizioni di efficienza dell’impianto, che
rimangono sotto la sua responsabilità anche esistendo il servizio di ispezione periodica da
parte della ditta installatrice o di altro organismo autorizzato.
Spetta al manutentore di rendere edotto l’utente sulla condizione dell’impianto con
apposita comunicazione scritta, affinché l’utente, consapevolmente, possa attendere alla
messa in efficienza dell’impianto.
Quando arriviamo al punto 10.4.2 - Manutenzioni delle alimentazioni questo ci dice:
La manutenzione delle alimentazioni deve essere eseguita in conformità alla
UNI EN 12845 per la parte applicabile tenendo conto di quanto contenuto
nell’appendice A.
Tralasciano l'appendice A che non reputo utile ai fini delle operazioni di manutenzione trovo invece interessante il capitolo 20 - Manutenzione. In particolare il paragrafo 20.1.1 dice:
L’utente deve eseguire un programma di ispezione e controlli (vedere punto 20.2), deve
predisporre un programma di prova, assistenza e manutenzione (vedere punto 20.3) e
deve documentare e registrare le attività custodendo i documenti in apposito registro
tenuto nel fabbricato.
L’utente deve provvedere affinché il programma di prova, assistenza e manutenzione, sia
eseguito per contratto dall’installatore del sistema o da un’azienda ugualmente
qualificata.
Dunque arrivati a questo punto io ho intesto che dell'impianto di spegnimento inteso come idranti, valvole, tubazioni ecc... (ricadente nella UNI 10779) può occuparsene l'utente mentre della parte delle alimentazioni idriche (ricedente nella UNI 12845) deve occuparsene un'azienda abilitata da DM 37/08.
Ovviamente tutto cambierebbe in un impianto a sprinkler che ricade completamente nella 12845 e non nella 10779.
L'utente comune non ha solitamente le conoscenze idonee per fare manutenzione ordinaria ad un gruppo di pressurizzazione, specilmente se comprensivo di motopompa, come anche di un impianto sprinkler.
Altra cosa è la sorveglianza spicciola che consiste nel verificare visivamente che tutto rientri nelle normali condizioni d'uso.