Procedura di controllo del processo di valutazione del rendimento energetico e di emissione dell´attestato di certificazione
Deve essere elaborata e sistematicamente adottata una procedura documentata che definisca le modalità attraverso cui viene effettuato il servizio di certificazione energetica, con particolare riferimento a: 
- le diverse metodologie per la valutazione del rendimento energetico in relazione alle diverse tipologie di immobili (quadro di riferimento generale) che il soggetto certificatore è in grado di sviluppare in relazione alla propria competenza, organizzazione e disponibilità di attrezzature; 
- le modalità di acquisizione e valutazione dei dati progettuali; 
- le modalità attraverso cui vengono programmati ed effettuati, quando previsti dalla metodologia, i controlli in cantiere nei momenti costruttivi più significativi, e la verifica finale, nonchè le modalità di interfaccia/comunicazione con la direzione lavori;
- le modalità attraverso cui vengono programmate ed effettuate, quando previste dalla metodologia, le verifiche strumentali necessarie alla caratterizzazione prestazionale delle diverse componenti tecnologiche o dell´edificio nel suo insieme (ad esempio: termografie, blower door test, termoflussimetrie, etc.); 
- il controllo dell´affidabilità dei software eventualmente impiegati, compresa la loro validazione iniziale; 
- la predisposizione della documentazione necessaria all´emissione dell´attestato di certificazione energetica. Evidenza oggettiva è costituita dalla disponibilità del documento di procedura e delle relative registrazioni prodotte. 
Sicuramente, prospettano la redazione di una certificazione ad alto livello.... ed il costo della certificazione sarà (sicuramente) adeguato ...   

 , a dispetto di alcune premesse del 192/311:
" ... il Ministro delle attività produttive di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza Unificata, avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di cui all’articolo 4, comma 1 e tenuto conto di quanto previsto nei commi precedenti, predispone Linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici, sentito il CNCU, 
prevedendo anche metodi semplificati che minimizzino gli oneri. "
 
 
   
   
 
gfrank