Esclusione dalla verifica dei requisiti di reazione al fuoco

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

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ildubbio
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Esclusione dalla verifica dei requisiti di reazione al fuoco

Messaggio da ildubbio »

nella normativa antecedente al CO.PI. esistono riferimenti (anche circolari o risposte a quesiti), che escludono "la verifica dei requisiti di reazione al fuoco dei seguenti materiali:
b. elementi strutturali portanti per i quali sia già richiesta la verifica dei requisiti di resistenza al fuoco"?

in subordine.
se la norma prescrittiva (non il codice), prevede una data reazione al fuoco per "i materiali di rivestimento", è troppo audace escludere che tale previsioni riguardi le strutture (nel caso specificio si tratta di strutture in legno)?
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travereticolare
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Re: Esclusione dalla verifica dei requisiti di reazione al fuoco

Messaggio da travereticolare »

ildubbio ha scritto: mar ott 13, 2026 11:14 nella normativa antecedente al CO.PI. esistono riferimenti (anche circolari o risposte a quesiti), che escludono "la verifica dei requisiti di reazione al fuoco dei seguenti materiali:
b. elementi strutturali portanti per i quali sia già richiesta la verifica dei requisiti di resistenza al fuoco"?

in subordine.
se la norma prescrittiva (non il codice), prevede una data reazione al fuoco per "i materiali di rivestimento", è troppo audace escludere che tale previsioni riguardi le strutture (nel caso specificio si tratta di strutture in legno)?
Ciao,

Se ben capisco non vorresti certificare la reazione al fuoco di strutture in legno portanti poiché già classificate ai fini della resistenza al fuoco, corretto?

Con che norma stai progettando?

se la norma prescrittiva (non il codice), prevede una data reazione al fuoco per "i materiali di rivestimento", è troppo audace escludere che tale previsioni riguardi le strutture (nel caso specifico si tratta di strutture in legno)?
Di che strutture stiamo parlando?
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
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Re: Esclusione dalla verifica dei requisiti di reazione al fuoco

Messaggio da ildubbio »

travereticolare ha scritto: mer ott 14, 2026 09:33 Con che norma stai progettando?
Di che strutture stiamo parlando?
non con il codice, che esclude automaticamente dai requisti di reazione al fuoco le strutture portanti. quindi norma tradizionale
le strutture portanti sono in legno, ma non hanno reazione al fuoco adeguata (tantomeno omologata)
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travereticolare
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Re: Esclusione dalla verifica dei requisiti di reazione al fuoco

Messaggio da travereticolare »

ildubbio ha scritto: mer ott 14, 2026 09:53 quindi norma tradizionale
si, lo avevo capito, volevo approfondire con quale regola tecnica tradizionale stavi lavorando.
ildubbio ha scritto: mer ott 14, 2026 09:53 le strutture portanti sono in legno, ma non hanno reazione al fuoco adeguata (tantomeno omologata)
Questa circolare è quella che cercavi forse Lettera Circolare Prot. n° 7949/4122 del 09 maggio 1989https://www.tuttoprevenzioneincendi.it/ ... 9_4122.pdf

Tuttavia ora le strutture in legno e i relativi prodotti impiegati a scopo strutturale sono soggetti all'obbligo di marcatura CE in base al Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 2024/3110 e alle NTC, quindi non sarei sicuro della validità di tale comunicazione VVF.
Inoltre, la tabella allegata al D.M. 15/03/2005 classifica i prodotti di legno da costruzione in classe D-s2, d0.

Direi che se trattasi di strutture in legno esistenti e antecedenti all'obbligo di marcatura CE allora non considererei la reazione al fuoco di travi e pilastri per il computo delle percentuali massime di materiali combustibili e incombustibili ammessi nei vari ambienti.
Se la struttura è stata invece realizzata successivamente all'obbligo della marcatura CE degli elementi strutturali, allora tali elementi devono essere classificati ai fini della reazione al fuoco.

Le scadenze dovrebbero essere:
• Dal 1° dicembre 2011: per il legno lamellare incollato (UNI EN 14080);
• Dal 1° settembre 2012: per il legno massiccio strutturale a sezione regolare (UNI EN 14081-1).
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
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Re: Esclusione dalla verifica dei requisiti di reazione al fuoco

Messaggio da ildubbio »

travereticolare ha scritto: mer ott 14, 2026 10:24 Direi che se trattasi di strutture in legno esistenti e antecedenti all'obbligo di marcatura CE allora non considererei la reazione al fuoco di travi e pilastri per il computo delle percentuali massime di materiali combustibili e incombustibili ammessi nei vari ambienti.
Se la struttura è stata invece realizzata successivamente all'obbligo della marcatura CE degli elementi strutturali, allora tali elementi devono essere classificati ai fini della reazione al fuoco.
un attimo. sono certificati ce e hanno reazione al fuoco (in dop). non adeguata nel caso mio.
però in ogni caso, pur avendo una classificazione di reazione al fuoco, il COPI esclude "la verifica dei requisiti di reazione al fuoco". ergo anche se non ha i requisiti, non devo verificare che li abbia.

la circolare è un po' datata. anche se alla fine il COPI l'ha confermata, nonostante le norme armonizzate.
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