Buongiorno,
sono in questa situazione: la ditta X dovrà procedere con il fitto del ramo di azienda della ditta Y, per la gestione di uno stabilimento di produzione calcestruzzi e bitumi, in cui sono presenti attività antincendio, tutte riconducibili però agli impianti di produzione bitume che non si intende utilizzare, bensì dismettere. la ditta Y ha assolto tutte le formalità previste dal codice, trasmettendo la SCIA.
Innanzitutto, è prevista una sorta di voltura in questi casi, da comunicare al Comando e, inoltre, è necessario, secondo voi e secondo norma, che la ditta X comunichi al Comando la dismissione di tutte le attività antincendio presenti, con contestuale dismissione degli impianti di protezione attiva? in caso affermativo, attraverso quale modulistica?
Grazie anticipatamente
Dismissione attività
Moderatore: Edilclima
- NoNickName
- Messaggi: 10624
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Dismissione attività
Le attività antincendio seguono il “titolare dell’attività soggetta a prevenzione incendi”. Non seguono automaticamente il locatario del ramo d’azienda.
Il locatario (chi prende in gestione il ramo) diventa titolare dell’attività soggetta a PI.
Il locatore resta proprietario dei beni, ma non è titolare dell’attività.
Ammettendo che il titolare cambi, e l’attività soggetta a prevenzione incendi quindi si sposti tra due soggetti con due diverse sedi, si fanno due SCIA, una di cessazione e una di nuova attivazione.
Il locatario (chi prende in gestione il ramo) diventa titolare dell’attività soggetta a PI.
Il locatore resta proprietario dei beni, ma non è titolare dell’attività.
Ammettendo che il titolare cambi, e l’attività soggetta a prevenzione incendi quindi si sposti tra due soggetti con due diverse sedi, si fanno due SCIA, una di cessazione e una di nuova attivazione.
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Re: Dismissione attività
Per dismissione di attività non esiste un modulo in particolare, ma occorre una lettera di comunicazione ai VVF a firma del titolare, altrimenti alla scadenza della SCIA i VVF potrebbero fare sanzioni per mancato rinnovo dato che non sanno che l'attività è stata dismessa.
In caso di subentro o cessione di ramo d'azienda occorre fare una voltura (con apposita modulistica). Se a dismettere l'attività è il nuovo titolare bisogna prima fare voltura e poi questo comunicherà la dismissione.
In caso di subentro o cessione di ramo d'azienda occorre fare una voltura (con apposita modulistica). Se a dismettere l'attività è il nuovo titolare bisogna prima fare voltura e poi questo comunicherà la dismissione.
- weareblind
- Messaggi: 4399
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Dismissione attività
I VV.F. non possono fare alcuna sanzione. La sanzione si fa se, a seguito di controllo, una attività è in esercizio senza Scia in corso di validità.
Re: Dismissione attività
Sì, OK, intendevo che non vedendo il rinnovo potrebbe scattare un controllo, poi dato che spesso ci sono più attività soggette il controllo scatta su tutte, quindi sempre meglio comunicare la dismissione.weareblind ha scritto: mar ago 25, 2026 18:57 I VV.F. non possono fare alcuna sanzione. La sanzione si fa se, a seguito di controllo, una attività è in esercizio senza Scia in corso di validità.