Per le ristrutturazioni importanti di primo livello deve essere garantita la
portata definita dalla Classe II della UNI EN 16798-1, e i requisiti low
polluting building nella medesima classe.
Per le ristrutturazioni importanti di secondo livello e le riqualificazioni
energetiche, limitatamente alla sola ristrutturazione di impianto termico, nel
caso di impossibilità tecnica nel conseguire le portate definite dalla Classe II
della UNI EN 16798-1, è concesso il conseguimento della Classe III della
stessa norma.
non sono sicuro di avere capito bene, qualsiasi intervento di riqualificazione energetica propongo, dove si preveda ristrutturazione dell'impianto, è richiesto impianto di ventilazione meccanica?
ditemi che ho capito male . . .
Esatto, da un po' di anni (solo nel pubblico). Le portate minime di ventilazione meccanica erano già richieste dai CAM precedenti e indirettamente in tutti i casi in cui era richiesta la verifica di EP. Attenzione ai casi in cui la classe III implica PMV e PPD che in ristrutturazione può essere difficile dove non coibenti, e che l'architetto progetti rivestimenti che consentano la classe VLPB o LPB (non "a caso"...)
arkanoid ha scritto: mer ago 12, 2026 11:39
Esatto, da un po' di anni (solo nel pubblico).
da quest'anno (mi pare sia entrato in vigore a febbraio il DM citato). il DM precedente lo prescriveva, ma includeva un meccanismo con cui la stazione appaltante poteva (in sostanza a discrezione) disapplicare quel paragrafo (e anche molti altri, praticamente tutti quelli di progetto) in caso di ristrutturazione.
ora non ci sono più scappatoie.
1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE DEI CAM ED ESCLUSIONI
Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a tutti gli interventi edilizi di lavori disciplinati dal Codice dei Contratti pubblici, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera nn), oo quater) e oo quinquies).
Per gli interventi edilizi che non riguardano interi edifici, i presenti CAM si applicano limitatamente ai capitoli “2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione” e “2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere”.
chiaramente si può sempre dichiarare che l'intervento non riguarda l'intero edificio (a meno che ovviamente non sia una nuova costruzione o una demo-ricostruzione), basta dire che ad es. è fuori dall'intervento il solaio contro terra, o le fondazioni (o appunto la ventilazione meccanica: non c'è, quindi l'intervento non la riguarda).
comunque nel DM 2025 non c'è un rimando di questo tipo, quindi da febbraio i CAM non sono più derogabili, vanno applicati integralmente
In realtà era ambiguo, proprio perchè nell'incipit diceva quello, ma nel testo invece includeva anche interventi parziali che dall'incipit erano fuori dall'ambito di applicazione.