Attività 38 per vendita abiti?

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boba74
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Attività 38 per vendita abiti?

Messaggio da boba74 »

Salve, in un'attività di vendita di abiti con annessi depositi si ha sicuramente attività 69.3.A (superando i 1500mq).
Tuttavia mi si pone il seguente dubbio: se nell'area vendita o nei magazzini si superano i 5000 kg di "abiti", si configura anche l'attività 38?
A mio avviso no, perchè l'attività 38 parla di fibre tessili, tessuti naturali e artificiali, tele cerate, ecc... ma intese come materie prime, e non come abiti già confezionati. Perchè se così fosse avrei praticamente sempre attività 38 per i tutti negozi di vestiti medio-grandi (ma anche piccoli, considerando il fatto che uno stendino appendi-abiti standard contiene anche 50-100 kg di vestiti, quindi già con 50-100 stendini si arriverebbe ai 5000 kg dell'attività 38.1.B....
Sbaglio ragionamento? :roll:

Il problema è che in un'attività commerciale che sto seguendo ho inserito erroneamente come materiali stoffe e pelli oltre ai normali "abiti" per tanto i VVF mi hanno richiesto questa verifica, non so quindi se dire semplicemente che è un refuso (e che in realtà ho "solo" abiti) o se comunque sono soggetto e basta....
Grazie
AlessiaB
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Re: Attività 38 per vendita abiti?

Messaggio da AlessiaB »

C'è un chiarimento (anche se fa riferimento al D.M.16.2.82)
PROT. n° 0017261 - 878/032101.01.4101.106.59
OGGETTO: Quesito su detenzione abiti e abbigliamento in genere, sito in Roma
In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l’argomento in oggetto, si fa presente che l’attività di “deposito abiti confezionati”, ove non esercita in locale di superficie superiore a m2 1000, non è soggetta alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi in quanto non ricompresa nell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982. Inoltre, l’attività di cui trattasi non è peraltro riconducibile all’attività individuata al punto 49 del D.P.R. 689/59 in quanto il materiale depositato, ancorché costituito da fibre tessili, è “merce”, ossia “prodotto finito” i cui vari componenti, combinati in diversa misura percentuale, partecipano ad un eventuale processo di combustione con effetti assai più modesti rispetto a quelli provocati dalle fibre tessili in forma pura.
Parere della Direzione Regionale
Con riferimento a quanto in oggetto segnalato si trasmette in allegato il quesito prot.8836 in data 19.5.2010 avanzato dallo Studio Tecnico XXXXX e il successivo parere del Comando Prov.le VV.F. di Roma di cui alla nota 61647 prodotta in data 17.9.2010. Nel merito, concordando con quanto ipotizzato dal Comando Prov.le VV.F. di Roma nella nota 61647 soprasegnalata, è parere dello scrivente ufficio che l’attività di che trattasi possa altresì configuarsi1 Si resta in attesa del parere di codesto Ministero.
tra quelle di cui al punto 48 del D.M.16.2.82.
Parere del Comando
In riscontro alla nota di codesta Direzione prot. n°9248/PV11 in data 4.06.10, questo Comando ritiene che la situazione descritta dallo Studio Tecnico XXXXX nel quesito proposto potrebbe configurare un’attività soggetta ai controlli dei VV.F. assimilabile a quella riportata al punto 49 della “Tabella A” allegata al D.P.R. 26.5.59, n° 689, per la quale sono de seguire le procedure previste dagli articoli 13 e l4 del D.P.R. 577/82.
Bobo
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Re: Attività 38 per vendita abiti?

Messaggio da Bobo »

Ciao boba,
secondo me non ricadi in attività 38 visto il chiarimento dei VVF PROT. n° 0017261 - 878/032101.01.4101.106.59

Poi non so che superfici hai, ma se hai deposito superiore a 1000mq e quantitativo superiore a 5000kg, allora questo si configura attività 70.
boba74
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Re: Attività 38 per vendita abiti?

Messaggio da boba74 »

Ho un deposito superiore a 1000 m2 (sempre annesso all'attività di vendita, assieme ad altri depositi più piccoli) ma non mi è stata segnalata l'aggiunta di attività 70 in quanto il magazzino già viene trattato come deposito nella RTV8 delle attività commerciali... :roll:
boba74
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Re: Attività 38 per vendita abiti?

Messaggio da boba74 »

AlessiaB ha scritto: lun lug 13, 2026 12:21 C'è un chiarimento (anche se fa riferimento al D.M.16.2.82)
PROT. n° 0017261 - 878/032101.01.4101.106.59
OGGETTO: Quesito su detenzione abiti e abbigliamento in genere, sito in Roma
In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l’argomento in oggetto, si fa presente che l’attività di “deposito abiti confezionati”, ove non esercita in locale di superficie superiore a m2 1000, non è soggetta alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi in quanto non ricompresa nell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982. Inoltre, l’attività di cui trattasi non è peraltro riconducibile all’attività individuata al punto 49 del D.P.R. 689/59 in quanto il materiale depositato, ancorché costituito da fibre tessili, è “merce”, ossia “prodotto finito” i cui vari componenti, combinati in diversa misura percentuale, partecipano ad un eventuale processo di combustione con effetti assai più modesti rispetto a quelli provocati dalle fibre tessili in forma pura.
Parere della Direzione Regionale
Con riferimento a quanto in oggetto segnalato si trasmette in allegato il quesito prot.8836 in data 19.5.2010 avanzato dallo Studio Tecnico XXXXX e il successivo parere del Comando Prov.le VV.F. di Roma di cui alla nota 61647 prodotta in data 17.9.2010. Nel merito, concordando con quanto ipotizzato dal Comando Prov.le VV.F. di Roma nella nota 61647 soprasegnalata, è parere dello scrivente ufficio che l’attività di che trattasi possa altresì configuarsi1 Si resta in attesa del parere di codesto Ministero.
tra quelle di cui al punto 48 del D.M.16.2.82.
Parere del Comando
In riscontro alla nota di codesta Direzione prot. n°9248/PV11 in data 4.06.10, questo Comando ritiene che la situazione descritta dallo Studio Tecnico XXXXX nel quesito proposto potrebbe configurare un’attività soggetta ai controlli dei VV.F. assimilabile a quella riportata al punto 49 della “Tabella A” allegata al D.P.R. 26.5.59, n° 689, per la quale sono de seguire le procedure previste dagli articoli 13 e l4 del D.P.R. 577/82.
Grazie
8)
etec83
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Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: Attività 38 per vendita abiti?

Messaggio da etec83 »

L'attività 38 si riferisce a stabilimenti e impianti non a singoli depositi di materiale tessile.
L'attività 70 non si è vista mai applicata in nessun deposito di centro commerciale fin dalla notte dei tempi.
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