Al fine di limitare la probabilità che l’esodo degli occupanti sia impedito dall’incendio, devono essere previste almeno due vie d’esodo indipendenti, per le quali sia minimizzata la probabilità che possano essere contemporaneamente rese indisponibili dagli effetti dell’incendio
Ho incollato un estratto del minicodice sulle vie di esodo
Quindi in una attività a basso rischio (ristorante, bar, ecc) a prescindere dall'affollamento servono comunque almeno 2 vie di edodo indipendenti?
Minicodice- uscite di emergenza
Moderatore: Edilclima
Re: Minicodice- uscite di emergenza
Prosegui a leggere almeno fino al comma 4..
Re: Minicodice- uscite di emergenza
grazie, mi era sfuggito
Nei limiti di ammissibilità del corridoio cieco, è ammessa una sola via d’esodo.
quindi fino a 30 m di corridoio cieco non serve la seconda uscita
non c'è tuttavia un riferimento all'affollamento max
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ing.caruso
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Re: Minicodice- uscite di emergenza
Se non ci sono riferimenti sull'affollamento max per un relativo corridoio cieco, terrei per valido quanto riportato all'interno del codice. Che per attività con pubblico esterno (B2) dovrebbe essere sempre sulle 50 persone max. Es. se hai una sala con 100 coperti, una sola via di uscita è poco.
- weareblind
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Re: Minicodice- uscite di emergenza
C'è sempre il D.Lgs 81/08 in vigore.
- travereticolare
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Re: Minicodice- uscite di emergenza
Io ragionerei al contrario, se non ci sono riferimenti non porrei ulteriori limitiing.caruso ha scritto: mar giu 09, 2026 09:32 Se non ci sono riferimenti sull'affollamento max per un relativo corridoio cieco, terrei per valido quanto riportato all'interno del codice. Che per attività con pubblico esterno (B2) dovrebbe essere sempre sulle 50 persone max. Es. se hai una sala con 100 coperti, una sola via di uscita è poco.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
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ing.caruso
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Re: Minicodice- uscite di emergenza
Ci può stare, ora non ricordo nello specifico. Di solito quando si superano i 100 coperti il minicodice non è proprio applicabile in quanto decade una della condizioni vincolanti per assegnare il "basso rischio", ossia attività sotto i 100 occupanti. Per questo quando scatta un affollamento superiore a quello, a meno di norme verticali, si applica il codice con le relative tabelle sull'esodo.
- travereticolare
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Re: Minicodice- uscite di emergenza
Se utilizzi codice siamo d'accordo nel rispettare i limiti della tabella S.4-18. Quando utilizzi minicodice non mi porrei limiti sul max affollamento degli ambiti serviti da Lcc.ing.caruso ha scritto: mar giu 09, 2026 13:32 Ci può stare, ora non ricordo nello specifico. Di solito quando si superano i 100 coperti il minicodice non è proprio applicabile in quanto decade una della condizioni vincolanti per assegnare il "basso rischio", ossia attività sotto i 100 occupanti. Per questo quando scatta un affollamento superiore a quello, a meno di norme verticali, si applica il codice con le relative tabelle sull'esodo.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.