Minicodice- uscite di emergenza

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

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ponca
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Minicodice- uscite di emergenza

Messaggio da ponca »

Al fine di limitare la probabilità che l’esodo degli occupanti sia impedito dall’incendio, devono essere previste almeno due vie d’esodo indipendenti, per le quali sia minimizzata la probabilità che possano essere contemporaneamente rese indisponibili dagli effetti dell’incendio

Ho incollato un estratto del minicodice sulle vie di esodo

Quindi in una attività a basso rischio (ristorante, bar, ecc) a prescindere dall'affollamento servono comunque almeno 2 vie di edodo indipendenti?
Gmeister
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Re: Minicodice- uscite di emergenza

Messaggio da Gmeister »

Prosegui a leggere almeno fino al comma 4..
ponca
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Re: Minicodice- uscite di emergenza

Messaggio da ponca »

Gmeister ha scritto: lun giu 08, 2026 15:15 Prosegui a leggere almeno fino al comma 4..
grazie, mi era sfuggito

Nei limiti di ammissibilità del corridoio cieco, è ammessa una sola via d’esodo.

quindi fino a 30 m di corridoio cieco non serve la seconda uscita
non c'è tuttavia un riferimento all'affollamento max
ing.caruso
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Re: Minicodice- uscite di emergenza

Messaggio da ing.caruso »

Se non ci sono riferimenti sull'affollamento max per un relativo corridoio cieco, terrei per valido quanto riportato all'interno del codice. Che per attività con pubblico esterno (B2) dovrebbe essere sempre sulle 50 persone max. Es. se hai una sala con 100 coperti, una sola via di uscita è poco.
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weareblind
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Re: Minicodice- uscite di emergenza

Messaggio da weareblind »

C'è sempre il D.Lgs 81/08 in vigore.
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travereticolare
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Re: Minicodice- uscite di emergenza

Messaggio da travereticolare »

ing.caruso ha scritto: mar giu 09, 2026 09:32 Se non ci sono riferimenti sull'affollamento max per un relativo corridoio cieco, terrei per valido quanto riportato all'interno del codice. Che per attività con pubblico esterno (B2) dovrebbe essere sempre sulle 50 persone max. Es. se hai una sala con 100 coperti, una sola via di uscita è poco.
Io ragionerei al contrario, se non ci sono riferimenti non porrei ulteriori limiti
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
ing.caruso
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Re: Minicodice- uscite di emergenza

Messaggio da ing.caruso »

Ci può stare, ora non ricordo nello specifico. Di solito quando si superano i 100 coperti il minicodice non è proprio applicabile in quanto decade una della condizioni vincolanti per assegnare il "basso rischio", ossia attività sotto i 100 occupanti. Per questo quando scatta un affollamento superiore a quello, a meno di norme verticali, si applica il codice con le relative tabelle sull'esodo.
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travereticolare
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Re: Minicodice- uscite di emergenza

Messaggio da travereticolare »

ing.caruso ha scritto: mar giu 09, 2026 13:32 Ci può stare, ora non ricordo nello specifico. Di solito quando si superano i 100 coperti il minicodice non è proprio applicabile in quanto decade una della condizioni vincolanti per assegnare il "basso rischio", ossia attività sotto i 100 occupanti. Per questo quando scatta un affollamento superiore a quello, a meno di norme verticali, si applica il codice con le relative tabelle sull'esodo.
Se utilizzi codice siamo d'accordo nel rispettare i limiti della tabella S.4-18. Quando utilizzi minicodice non mi porrei limiti sul max affollamento degli ambiti serviti da Lcc.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
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