Buongiorno, ho il seguente dubbio:
All’art. 5 , al comma 1, la RtV rifiuti riporta “…le attività esistenti di cui all’art. 2, comma 2, sono adeguate alle disposizioni contenute nella regola tecnica di cui all’allegato 1 entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”
Al comma 2 dell'art. 5 invece:”.. Il presente decreto non comporta adeguamenti per le attività che, alla data di entrata in vigore dello stesso, ricadono in uno dei seguenti casi:
a. siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall'art. 38, comma 1,decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69;
b. siano in regola con gli adempimenti previsti agli articoli 3, 4, 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
La domanda è la seguente:
- un impianto esistente, in possesso dei titoli abilitativi antincendio, all’entrata in vigore della RTV, se non prevede modifiche impiantistiche non necessiterà mai di adeguamenti alla RTV, a meno di modifiche e per le sole parti modificate, oppure dopo i 5 anni dell’entrata in vigore della RTV deve comunque adeguarsi alla stessa?
Grazie in anticipo
Applicazione RTV rifiuti
Moderatore: Edilclima
Re: Applicazione RTV rifiuti
rimane valido il titolo ottenuto (CPI / SCIA)TEA fire ha scritto: mer apr 15, 2026 07:13 - un impianto esistente, in possesso dei titoli abilitativi antincendio, all’entrata in vigore della RTV,
applichi RTV se applicabile (in teoria)
no RTV non è retroattiva per chi è già autorizzato ai fini antincendioTEA fire ha scritto: mer apr 15, 2026 07:13 oppure dopo i 5 anni dell’entrata in vigore della RTV deve comunque adeguarsi alla stessa?