Chiedo scusa in anticipo per la banalità della domanda, soprattutto se questa è già stata trattata.
Il DM 18/03/1996 - Impianti sportivi, all'art. 16 Depositi definisce che "Ove non sia possibile raggiungere per l’aerazione naturale il rapporto di superficie predetto, è ammesso il ricorso alla aerazione meccanica con portata di due ricambi orari, da garantire anche in situazioni di emergenza, purchè sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari al 25% di quella prevista."
Proprio quel "purchè sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari al 25% di quella prevista" mi manda in totale confusione.
Se ho un deposito dove non ho aperture naturali, come faccio ad assicurare una superficie di aerazione naturale pari a 25% di quella prevista??
Sicuramente non ho interpretato bene la frase, chiedo quindi aiuto.
Grazie
Art. 16 - Aerazione naturale depositi
Moderatore: Edilclima
Re: Art. 16 - Aerazione naturale depositi
Vuol dire che una percentuale naturale la devi comunque garantire. Se non c'è l'hai non puoi fare solo la meccanica.
Re: Art. 16 - Aerazione naturale depositi
Allora avevo capito bene... non ne capisco proprio il senso.
Quindi un qualsiasi spazio cieco non può essere utilizzato come deposito anche se dotato di areazione forzata? Parliamo poi di locali dove vengono stoccati palloni e varie attrezzature varie da palestra dove il rischio di innesco è legato "solo" al malfunzionamento di forza motrice e illuminazione.
Si scontra totalmente con la realtà dei fatti.
Quindi un qualsiasi spazio cieco non può essere utilizzato come deposito anche se dotato di areazione forzata? Parliamo poi di locali dove vengono stoccati palloni e varie attrezzature varie da palestra dove il rischio di innesco è legato "solo" al malfunzionamento di forza motrice e illuminazione.
Si scontra totalmente con la realtà dei fatti.