L10 per sostituzione generatore? si/no

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

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ponca
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Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

L10 per sostituzione generatore? si/no

Messaggio da ponca »

so che ne abbiamo già parlato, ma la problematica si ripresenta spesso e approfitto per richiedere un vostro parere
sia perchè interventi di questo tipo sono diventati molto più comuni
sia perchè questi interventi sono spesso legati a benefici fiscali e relativi controlli

per queste 2 tipologie di interventi serve la Legge 10/91?

a) per sostituzione da caldaia a PDC (potenza PDC < 15 kW)
b) per sostituzione da caldaia a gas a caldaia a caldaia a biomassa (potenza P<35 kW ma con cambio di combustibile)

io l'ho sempre fatta a scanso di equivoci, in quanto il dm requisiti minimi (che è il riferimento + recente) parla espressamente di L10 per sostituzione di generatore sotto soglia se questo avviene con cambio di tipologia di generatore o con cambio di combustibile
tuttavia il dlgs 192 direbbe una cosa diversa e pare comunque esserci una contraddizione tra 192 e dm requisiti minimi

art. 8 dlgs 192 dice
1. Il progettista o i progettisti, nell'ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche
termotecniche, elettriche e illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal
presente decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il
contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, che il proprietario
dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia,
contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti,
o alla domanda di acquisizione del titolo abilitativo. Tali adempimenti, compresa la relazione, non
sono dovuti in caso di installazione di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15
kW e di sostituzione del generatore di calore dell'impianto di climatizzazione avente potenza inferiore
alla soglia prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.



poi il dm requisiti minimi specifica
Nel caso di sostituzione dei generatori di calore di potenza nominale del focolare inferiore alla soglia
prevista dall’articolo 5, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Ministero dello
sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, gli obblighi di cui al comma 1, sussistono solo nel caso
di un eventuale cambio di combustibile o tipologia di generatore, come, ai soli fini esemplificativi e in
modo non esaustivo, la sostituzione di una caldaia a metano con una caldaia alimentata a biomasse
combustibili.
Ai soli fini del presente paragrafo, la sostituzione di una caldaia tradizionale a gas con
una caldaia a condensazione a gas non costituisce cambio di tipologia di generatore.
In caso di sostituzione del generatore di calore la relazione deve contenere anche l’asseverazione da
parte del progettista o dei progettisti, di quanto previsto dai punti 9 e 10 del paragrafo 2.3.
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