Che ne dite? grazie
MODIFICA ATTIVITA' VVF CON CPI
Moderatore: Edilclima
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carlton-banks84
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MODIFICA ATTIVITA' VVF CON CPI
Buongiorno, per un'officina meccanica di grandi dimensione, in possesso di CPI come att. n. 54/2/B, causa aumento del carico di incendio, si vuole procedere ad inserire nuova attività 70 in porzione di stabilimento superiore a 1000mq. A mio parere creando opportune separazioni REI/EI, realizzando pertanto un compartimento per questa nuova attività, la restante parte non deve essere riprogettata secondo il Codice, che utilizzerei invece per la progettazione della nuova attività soggetta.
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- weareblind
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Re: MODIFICA ATTIVITA' VVF CON CPI
Non concordo, in linea di massima. Cambiano vie di esodo, togli ventilazioni, per me va riprogettata. Certo, non avendola davanti...
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carlton-banks84
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Re: MODIFICA ATTIVITA' VVF CON CPI
Grazie della risposta, mi spiego meglio. La parte con deposito verrebbe compartimentata mentre il resto non subisce modifiche di alcun genere.
Dovrò motivarlo appositamente nella relazione tecnica certamente.
Dovrò motivarlo appositamente nella relazione tecnica certamente.
Re: MODIFICA ATTIVITA' VVF CON CPI
A me gli ibridi RTO sì/no piacciono poco, però se effettivamente non vai a modificare in modo rilevante nulla del già approvato lo puoi fare.
Ma riprogettare tutto col codice avrebbe ripercussioni particolari? Perché non rivalutare tutto e basta?
Ma riprogettare tutto col codice avrebbe ripercussioni particolari? Perché non rivalutare tutto e basta?
Re: MODIFICA ATTIVITA' VVF CON CPI
Non mi è chiaro in che modo il nuovo deposito venga realizzato e compartimentato....
Se si tratta di un ampliamento dell'edificio, avente propri ingressi e vie di esodo distinte da quelle dell'officina, allora potrebbe essere trattato come attività 70 con la RTO e presentato il tutto come nuova attività, mentre l'officina non è oggetto di intervento e per tanto quando poi si farà la SCIA finale si allegherà modulo di non aggravio del rischio per l'attività 54.
Ma se il nuovo deposito viene realizzato chiudendo una parte dell'area oggi occupata dall'officina, oppure anche se adiacente si vanno a modificare le vie di esodo di questa (ad esempio perchè il deposito viene realizzato dove prima c'era un'uscita), oppure una delle vie di esodo del deposito passa per l'officina, o una qualunque altra modifica "sostanziale" che riguarda l'officina, tale per cui non può essere considerata priva di aggravio del rischio (ai sensi dell'allegato IV del DM 7/08/2012), allora va ripresentato anche il progetto per la 54 oltre che per la 70 e a quel punto devi secondo me applicare la RTO per tutto, dato che vai a variare anche la 54.
Non so se è chiaro quello che ho scritto, bisognerebbe vedere il layout quanto meno...
Quando si hanno più attività è possibile trattarle con norme diverse solo se non hanno interferenze tra di loro, in caso contrario ritengo di no, in quanto tutto ciò che è in comune verrebbe trattato in modo ambiguo.
Se si tratta di un ampliamento dell'edificio, avente propri ingressi e vie di esodo distinte da quelle dell'officina, allora potrebbe essere trattato come attività 70 con la RTO e presentato il tutto come nuova attività, mentre l'officina non è oggetto di intervento e per tanto quando poi si farà la SCIA finale si allegherà modulo di non aggravio del rischio per l'attività 54.
Ma se il nuovo deposito viene realizzato chiudendo una parte dell'area oggi occupata dall'officina, oppure anche se adiacente si vanno a modificare le vie di esodo di questa (ad esempio perchè il deposito viene realizzato dove prima c'era un'uscita), oppure una delle vie di esodo del deposito passa per l'officina, o una qualunque altra modifica "sostanziale" che riguarda l'officina, tale per cui non può essere considerata priva di aggravio del rischio (ai sensi dell'allegato IV del DM 7/08/2012), allora va ripresentato anche il progetto per la 54 oltre che per la 70 e a quel punto devi secondo me applicare la RTO per tutto, dato che vai a variare anche la 54.
Non so se è chiaro quello che ho scritto, bisognerebbe vedere il layout quanto meno...
Quando si hanno più attività è possibile trattarle con norme diverse solo se non hanno interferenze tra di loro, in caso contrario ritengo di no, in quanto tutto ciò che è in comune verrebbe trattato in modo ambiguo.
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carlton-banks84
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Re: MODIFICA ATTIVITA' VVF CON CPI
L'officina in possesso di CPI ha un area già ora destinata a deposito ma inserita nella volumetria. l'obiettivo è quello di installare due porte e un portone REI per rendere questa area un compartimento a se, progettato con le strategie del codice.
Il resto della officina, che non ha uscite di sicurezza in quella zona di deposito, non viene alterata.
Il non voler riprogettare tutto con la RTO è un puro risparmio economico sia progettuali che poi realizzativi (aumento copertura idranti, adeguamento alcune U.S., distanze di separazione, ecc.)
Il resto della officina, che non ha uscite di sicurezza in quella zona di deposito, non viene alterata.
Il non voler riprogettare tutto con la RTO è un puro risparmio economico sia progettuali che poi realizzativi (aumento copertura idranti, adeguamento alcune U.S., distanze di separazione, ecc.)
Re: MODIFICA ATTIVITA' VVF CON CPI
Non è obbligatorio che ci sia aggravio, anche se modifichi il layout dell'esodo.boba74 ha scritto: mar mar 17, 2026 08:49 Non mi è chiaro in che modo il nuovo deposito venga realizzato e compartimentato....
Se si tratta di un ampliamento dell'edificio, avente propri ingressi e vie di esodo distinte da quelle dell'officina, allora potrebbe essere trattato come attività 70 con la RTO e presentato il tutto come nuova attività, mentre l'officina non è oggetto di intervento e per tanto quando poi si farà la SCIA finale si allegherà modulo di non aggravio del rischio per l'attività 54.
Ma se il nuovo deposito viene realizzato chiudendo una parte dell'area oggi occupata dall'officina, oppure anche se adiacente si vanno a modificare le vie di esodo di questa (ad esempio perchè il deposito viene realizzato dove prima c'era un'uscita), oppure una delle vie di esodo del deposito passa per l'officina, o una qualunque altra modifica "sostanziale" che riguarda l'officina, tale per cui non può essere considerata priva di aggravio del rischio (ai sensi dell'allegato IV del DM 7/08/2012), allora va ripresentato anche il progetto per la 54 oltre che per la 70 e a quel punto devi secondo me applicare la RTO per tutto, dato che vai a variare anche la 54.
Non so se è chiaro quello che ho scritto, bisognerebbe vedere il layout quanto meno...
Quando si hanno più attività è possibile trattarle con norme diverse solo se non hanno interferenze tra di loro, in caso contrario ritengo di no, in quanto tutto ciò che è in comune verrebbe trattato in modo ambiguo.
Poi chiaro che, se ripresenti un progetto, serve la RTO su tutto.
Re: MODIFICA ATTIVITA' VVF CON CPI
Appunto, a maggior ragione, se una parte dell'officina la trasformi in deposito compartimentandolo, non puoi dire che il resto dell'attività 54 resta invariata, dato che l'attività 54 già comprende il futuro deposito. A quel punto, oltre all'attività 70, dovresti comunque presentare un progetto di variante per l'attività 54 (dato che è una B) ma cosa gli presenti se non qualcosa fatto con la RTO (dato che per le officine non esiste una norma verticale precedente per cui applicare un doppio binario)? Immagino che in origine per l'officina sia stato applicato il DM 10/03/98, ora abrogato...carlton-banks84 ha scritto: mar mar 17, 2026 09:52 L'officina in possesso di CPI ha un area già ora destinata a deposito ma inserita nella volumetria. l'obiettivo è quello di installare due porte e un portone REI per rendere questa area un compartimento a se, progettato con le strategie del codice.
Il resto della officina, che non ha uscite di sicurezza in quella zona di deposito, non viene alterata.
Il non voler riprogettare tutto con la RTO è un puro risparmio economico sia progettuali che poi realizzativi (aumento copertura idranti, adeguamento alcune U.S., distanze di separazione, ecc.)
Oltre a questo hai appunto che applicheresti RTO e un'altra norma (ma quale?) a 2 attività che condividono lo stesso edificio, le stesse strutture e le stesse vie di esodo.
Sul lato pratico, non è detto che applicando il RTO su tutto tu sia costretto necessariamente a intervenire: perchè dovresti aggiungere idranti o adeguare le uscite? Se andavano bene prima con ogni probabilità vanno bene anche dopo.
Vedi questo allegato, che di fatto elenca i casi in cui sei obbligato a ripresentare il progetto. In particolare nei tuo caso hai almeno i casi B e D ...
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/s ... sivo=0#art
Ultima modifica di boba74 il mar mar 17, 2026 12:13, modificato 1 volta in totale.
Re: MODIFICA ATTIVITA' VVF CON CPI
Infatti, modificare le vie di esodo è proprio uno degli aspetti che non ti consente di dichiarare il non aggravio.cmorante ha scritto: mar mar 17, 2026 10:47Non è obbligatorio che ci sia aggravio, anche se modifichi il layout dell'esodo.boba74 ha scritto: mar mar 17, 2026 08:49 Non mi è chiaro in che modo il nuovo deposito venga realizzato e compartimentato....
Se si tratta di un ampliamento dell'edificio, avente propri ingressi e vie di esodo distinte da quelle dell'officina, allora potrebbe essere trattato come attività 70 con la RTO e presentato il tutto come nuova attività, mentre l'officina non è oggetto di intervento e per tanto quando poi si farà la SCIA finale si allegherà modulo di non aggravio del rischio per l'attività 54.
Ma se il nuovo deposito viene realizzato chiudendo una parte dell'area oggi occupata dall'officina, oppure anche se adiacente si vanno a modificare le vie di esodo di questa (ad esempio perchè il deposito viene realizzato dove prima c'era un'uscita), oppure una delle vie di esodo del deposito passa per l'officina, o una qualunque altra modifica "sostanziale" che riguarda l'officina, tale per cui non può essere considerata priva di aggravio del rischio (ai sensi dell'allegato IV del DM 7/08/2012), allora va ripresentato anche il progetto per la 54 oltre che per la 70 e a quel punto devi secondo me applicare la RTO per tutto, dato che vai a variare anche la 54.
Non so se è chiaro quello che ho scritto, bisognerebbe vedere il layout quanto meno...
Quando si hanno più attività è possibile trattarle con norme diverse solo se non hanno interferenze tra di loro, in caso contrario ritengo di no, in quanto tutto ciò che è in comune verrebbe trattato in modo ambiguo.
Poi chiaro che, se ripresenti un progetto, serve la RTO su tutto.