L’articolo 8 è inserito nel Capo II – Impianti solari termici del decreto e disciplina esclusivamente i requisiti minimi di garanzia dei componenti degli impianti solari termici. In particolare, il comma 1 stabilisce che:
Ne consegue che la garanzia quinquennale prevista dal DM 19/02/2007 si applica esclusivamente ai componenti destinati a impianti solari termici.1. Per gli interventi di installazione di pannelli solari, di cui all'art. 1, comma 4, l'asseverazione di cui all'art. 4, comma 1,
lettera a), specifica il rispetto dei seguenti requisiti:
a) che i pannelli solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno cinque anni;
Non si estende ai serbatoi di acqua calda sanitaria non solari, ai puffer, ai bollitori per pompe di calore o ad altri componenti di impianti termici diversi dal solare.
Non è una garanzia generalizzata per tutti i componenti degli impianti termici.
Per poter invocare la garanzia quinquennale, è quindi necessario che il componente sia progettato, commercializzato o installato come parte di un impianto solare termico, rientrando così nell’ambito applicativo del Capo II del decreto.
E quindi un bollitore di acs generico universale, ma predisposto per essere collegato anche a un impianto solare per godere dei 5 anni di garanzia deve essere acquistato dichiarandone la destinazione d'uso.
Il venditore dovrà predisporre un certificato di garanzia ad hoc che il professionista dovrà allegare alla pratica ENEA.
Condividete?