Assoggettabilità cantina vinicola
Moderatore: Edilclima
Assoggettabilità cantina vinicola
Salve, come da titolo, ho una cantina vinicola di superficie maggiore di 1000 m2, dove vi sono serbatoi in inox per circa 20.000 lt.
Secondo voi rientra come attività 70?
Il vino ha una gradazione alcolica di max 12° più zuccheri e sostanze varie, può essere considerato materiale "combustibile" e quindi superare i 5000 Kg che renderebbero il tutto soggetto come attività 70? Perchè diversamente, anche considerando altri materiali combustibili quali cartoni e imballi vari non si raggiungerebbe quella soglia.
E' presente inoltre una zona "vendita" che nel complesso non supera i 200 m2, anche se indirettamente è comunicante con la cantina: cioè, sopra la zona vendita ci sono dei laboratori e uffici connessi alla cantina, i quali a loro volta comunicano con essa pur essendo il tutto compartimentato con strutture e porte REI.
L'attività è di nuova realizzazione, e sto valutando la questione prevenzione incendi.
Secondo voi rientra come attività 70?
Il vino ha una gradazione alcolica di max 12° più zuccheri e sostanze varie, può essere considerato materiale "combustibile" e quindi superare i 5000 Kg che renderebbero il tutto soggetto come attività 70? Perchè diversamente, anche considerando altri materiali combustibili quali cartoni e imballi vari non si raggiungerebbe quella soglia.
E' presente inoltre una zona "vendita" che nel complesso non supera i 200 m2, anche se indirettamente è comunicante con la cantina: cioè, sopra la zona vendita ci sono dei laboratori e uffici connessi alla cantina, i quali a loro volta comunicano con essa pur essendo il tutto compartimentato con strutture e porte REI.
L'attività è di nuova realizzazione, e sto valutando la questione prevenzione incendi.
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ing.caruso
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Re: Assoggettabilità cantina vinicola
Si confermo boba74. Cercando su "google" c'è anche un caso studio pubblicato in anteprima da un ottimo studio di nostri colleghi (FSE progetti) dove proprio una cantina vinicola l'hanno classificata come 70.
Re: Assoggettabilità cantina vinicola
Grazieing.caruso ha scritto: mer lug 24, 2024 09:19 Si confermo boba74. Cercando su "google" c'è anche un caso studio pubblicato in anteprima da un ottimo studio di nostri colleghi (FSE progetti) dove proprio una cantina vinicola l'hanno classificata come 70.
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Daniele BC
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Re: Assoggettabilità cantina vinicola
Mi è capitato un caso analogo, nuova costruzione di cantina vinicola 1200 mq e zona degustazione/vendita ed uffici 800 mq. La cantina è separata dalla porzione degustazione tramite spazio scoperto. Ho chiesto e ottenuto parere per attività 69.2.b con codice.
Il caso studio richiamato individua l'attività 70 per superficie e quantitativo di materiale per pakaging e non per lo stoccaggio di vino
Il caso studio richiamato individua l'attività 70 per superficie e quantitativo di materiale per pakaging e non per lo stoccaggio di vino
- weareblind
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Re: Assoggettabilità cantina vinicola
Concordo. Stessa situazione.
Se superi i 5.000 kg cartone, o 50.000 kg legna, ok. I serbatoi per me no.
Se superi i 5.000 kg cartone, o 50.000 kg legna, ok. I serbatoi per me no.
Re: Assoggettabilità cantina vinicola
Buono a sapersi.weareblind ha scritto: mer lug 24, 2024 12:55 Concordo. Stessa situazione.
Se superi i 5.000 kg cartone, o 50.000 kg legna, ok. I serbatoi per me no.
Grazie
- weareblind
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Re: Assoggettabilità cantina vinicola
Attenti alla barricaia... nella legna ci sono, oltre ai pallet, anche quelle.
Re: Assoggettabilità cantina vinicola
Ciao,
Ho seguito una cantina nella mia esperienza.
Fa fede il materiale combustibile, come legna, plastica, cartoni e cose simili.
Occhio agli impianti di essiccazione e climatizzazione: ad un essiccatoio di uva mi hanno richiamato il DM sui gas refrigeranti del Marzo 2020.
(Sarà divertente vedere come si evolverà la norma, man mano che si andrà verso l'uso del propano. In alcuni paesi esistono già impianti remoti a propano, con centrali frigorifere).
Il vino non conta: un funzionario mi ha detto, per esagerare la questione "conti pure il tenore alcolico, ma poi sottragga il calore di evaporazione dell'acqua".
Sulle botti, sul web, ho trovato pareri contrastanti.
Spero per te che le costruzioni non siano in legno!
Ho seguito una cantina nella mia esperienza.
Fa fede il materiale combustibile, come legna, plastica, cartoni e cose simili.
Occhio agli impianti di essiccazione e climatizzazione: ad un essiccatoio di uva mi hanno richiamato il DM sui gas refrigeranti del Marzo 2020.
(Sarà divertente vedere come si evolverà la norma, man mano che si andrà verso l'uso del propano. In alcuni paesi esistono già impianti remoti a propano, con centrali frigorifere).
Il vino non conta: un funzionario mi ha detto, per esagerare la questione "conti pure il tenore alcolico, ma poi sottragga il calore di evaporazione dell'acqua".
Sulle botti, sul web, ho trovato pareri contrastanti.
Spero per te che le costruzioni non siano in legno!
- weareblind
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Re: Assoggettabilità cantina vinicola
Purtroppo io toglierei il calore latente di evaporazione, fisicamente perfetto, ma la cosa non è stata accettata quando ho provato.
C'è solo un (pidocchioso, mi dovete scusare) chiarimento del 13 marzo 2014 prot. 0003021.
Io nel calcolo del carico di incendio computo i grammi di alcol presenti in totale. So la gradazione alcolica (percentuale volume su volume), so la densità dell'alcol etilico, so quindi i grammi. Poi VORREI detrarre il calore Q = m x Cp x DeltaT per portare i liquidi a 100 gradi da 35 gradi (massima temperatura estiva) E ANCHE il calore latente di evaporazione dell'acqua. Mai mi è stato accettato.
In merito a computare o no: il vino non lo computo, ma oltre sì, nei litri totali per assoggettabilità o per calcolo della classe del deposito liquido di infiammabili.
Con un cliente facemmo fare il calcolo del flash point: il whisky, e quindi tutti i distillati e infusi con circa 40 gradi alcolici, ha un flash point di 28 gradi. Bassissimo. Io pensavo MOLTO di più. Stazione sperimentale per i combustibili di Milano, 9/7/2021.
Onestamente non ho una prova sul vino... però, 14 gradi alcolici e il resto acqua, spero bene...
C'è solo un (pidocchioso, mi dovete scusare) chiarimento del 13 marzo 2014 prot. 0003021.
Io nel calcolo del carico di incendio computo i grammi di alcol presenti in totale. So la gradazione alcolica (percentuale volume su volume), so la densità dell'alcol etilico, so quindi i grammi. Poi VORREI detrarre il calore Q = m x Cp x DeltaT per portare i liquidi a 100 gradi da 35 gradi (massima temperatura estiva) E ANCHE il calore latente di evaporazione dell'acqua. Mai mi è stato accettato.
In merito a computare o no: il vino non lo computo, ma oltre sì, nei litri totali per assoggettabilità o per calcolo della classe del deposito liquido di infiammabili.
Con un cliente facemmo fare il calcolo del flash point: il whisky, e quindi tutti i distillati e infusi con circa 40 gradi alcolici, ha un flash point di 28 gradi. Bassissimo. Io pensavo MOLTO di più. Stazione sperimentale per i combustibili di Milano, 9/7/2021.
Onestamente non ho una prova sul vino... però, 14 gradi alcolici e il resto acqua, spero bene...
Re: Assoggettabilità cantina vinicola
Sulla questione carico di incendio possiamo fare tutti i conti che vogliamo per capire la quota "combustibile" del vino e determinare correttamente la classe di incendio......
Ma qui secondo me la questione è più che altro l'assoggettabilità: come computare i 5000 kg di "materiale combustibile" che fanno scattare l'attività 70? Se anche scorporo la % alcolica e zuccherina del vino, ottengo quantitativi in peso ridicoli: a livello di Kg conta di più il cartone degli imballaggi e il legno delle botti.
Quindi sta a capire se il vino vada "di per sè" considerato materiale combustibile (e a quel punto basterebbero 5000lt di vino), oppure se nella soglia di 5000 Kg si debba considerare solo ciò che fa effettivamente carico di incendio.
Ma qui secondo me la questione è più che altro l'assoggettabilità: come computare i 5000 kg di "materiale combustibile" che fanno scattare l'attività 70? Se anche scorporo la % alcolica e zuccherina del vino, ottengo quantitativi in peso ridicoli: a livello di Kg conta di più il cartone degli imballaggi e il legno delle botti.
Quindi sta a capire se il vino vada "di per sè" considerato materiale combustibile (e a quel punto basterebbero 5000lt di vino), oppure se nella soglia di 5000 Kg si debba considerare solo ciò che fa effettivamente carico di incendio.
Re: Assoggettabilità cantina vinicola
Io conterei solo la parte effettivamente a rischio, solo se a seguito delle valutazioni esposte la differenza tra alcool e acqua sia positiva.
Nel mio caso, però, mi è stato fatto passare senza vino
Nel mio caso, però, mi è stato fatto passare senza vino
- weareblind
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Re: Assoggettabilità cantina vinicola
Assolutamente solo i grammi alcolici netti.
Re: Assoggettabilità cantina vinicola
Gisuto per riferimento è stata pubblicata la nota 16868 dcel 14/10/2025 che esclude le cantine, botti incluse https://www.tuttoprevenzioneincendi.it/ ... _16868.pdf
- travereticolare
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Re: Assoggettabilità cantina vinicola
Grazie!, mi sembra ragionevole.tigers ha scritto: ven feb 13, 2026 11:21 Gisuto per riferimento è stata pubblicata la nota 16868 dcel 14/10/2025 che esclude le cantine, botti incluse https://www.tuttoprevenzioneincendi.it/ ... _16868.pdf
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
- weareblind
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Re: Assoggettabilità cantina vinicola
Nooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo. Un sommelier.
Or ora sto esaminando un ampliamento del magazzino di una attività vinicola. Passeremo i 1.000 mq, e avrò botti in legno oltre 5.000 kg.
C'è una bella differenza con questo chiarimento: qui si dice che, di per se, le botti non concorrono al concetto di deposito di legno oltre 50.000 kg. Ma se ho un magazzino di oltre 1.000 mq, per me concorrono ai 5.000 kg di combustibili totali.
Che dite?
Or ora sto esaminando un ampliamento del magazzino di una attività vinicola. Passeremo i 1.000 mq, e avrò botti in legno oltre 5.000 kg.
C'è una bella differenza con questo chiarimento: qui si dice che, di per se, le botti non concorrono al concetto di deposito di legno oltre 50.000 kg. Ma se ho un magazzino di oltre 1.000 mq, per me concorrono ai 5.000 kg di combustibili totali.
Che dite?
- travereticolare
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Re: Assoggettabilità cantina vinicola
Ciao weare,
se le botti sono vuote, e quindi, non assimilabili a contenitori di processo, concorrono nei 5.000 kg per l'assoggettabilità alla 70.
se le botti sono vuote, e quindi, non assimilabili a contenitori di processo, concorrono nei 5.000 kg per l'assoggettabilità alla 70.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
- weareblind
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Re: Assoggettabilità cantina vinicola
Sono piene, in magazzino stoccaggio. Se è magazzino, non è processo. Se no non devo chiamarlo "magazzino", ma "locale di processo" perché ci faccio invecchiamento. Che è pure vero, ma mi fa un po' ridere.
Grazie.
Grazie.
- travereticolare
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Re: Assoggettabilità cantina vinicola
le botti sono un mezzo per per ottenere il risultato finale, non è mero stoccaggio
Nel chiarimento viene riportato
Le conteggerei chiaramente per il CdI, ma non per l'assoggettabilità.Le botti di legno costituiscono infatti attrezzature funzionali al ciclo (contenitori di processo) e non “merci in deposito”; il contenuto principale (vino) non è una merce combustibile ai fini dell’Allegato I.
Pertanto, la sola presenza di botti di legno contenenti vino non integra neanche la fattispecie della voce n. 70.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
- weareblind
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Re: Assoggettabilità cantina vinicola
Eh sì, esatto. Non c'è differenza tra un pallet (che a dir la verità è più movimentato di una botte) e un tonneaux, ma così è.