Buonasera colleghi, scrivo per conoscere se possibile la vostra in merito alla questione riportata nel titolo del post. In particolare, sto eseguendo la progettazione antincendio di una scuola esistente alla data di entrata in vigore del D.M. 26 agosto 1992 ma successiva al dicembre 1975. Pertanto, da un punto di vista normativo sto verificando le disposizioni contenute nell'art. 13 del DM suddetto. Per quanto concerne la lunghezza dei corridoi ciechi notavo che nel decreto non viene riportato alcun valore specifico. Nel mio caso avrei alcuni locali al piano primo, in cui è presente un corridoio cieco avente una lunghezza di circa 13 m. per poter raggiungere il vano scala protetto (valore misurato dalla porta dei suddetti locali all'ingresso al vano scala protetto, quindi alla porta tagliafuoco).
Ho provato a cercare nei vari chiarimenti ministeriali ma nulla ho trovato in proposito. Si potrebbe fare un'analogia con quanto riportato nel COPI o, non essendo un requisito normativo previsto nel DM potrebbe non essere considerato?
Vi ringrazio.
Corridoio cieco scuola D.M. 26 agosto 92
Moderatore: Edilclima
Re: Corridoio cieco scuola D.M. 26 agosto 92
Non c'è indicazione dei corridoi ciechi.
Tra l'altro 13 m non mi sembrava chissà quale corridoio cieco.
Tra l'altro 13 m non mi sembrava chissà quale corridoio cieco.