Edificio <24 non soggetto ai controlli | Il vano scala è luogo di lavoro?

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Tom Bishop
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Edificio <24 non soggetto ai controlli | Il vano scala è luogo di lavoro?

Messaggio da Tom Bishop »

Argomento: edificio di civile abitazione non soggetto ai controlli di prevenzione incendi esistente da almeno 100 anni con 5 piani e unica scala e portineria presente, ma in un locale non direttamente collegato alla scala.

La scala è un luogo di lavoro?

Da ricerche fatte in rete sembrerebbe di sì e dunque dovrei applicare il D.Lgs.81/08 e, in quanto esistente, il DM 10/3/98, seppur abrogato, per la valutazione del rischio incendio. Succede però che la lunghezza dell'unico percorso d'esodo usando la scala esistente, supera i 45m.
Rispetto pienamente il D.M. 16 maggio 1987, ovvero vano scala non compartimentato e ho eseguito quanto previsto dal D.M. 25 gennaio 2019 per gli aspetti organizzativi.
Dalla valutazione dei rischi derivante dall'applicazione del D.M. 16 maggio 1987 dovrei però pensare a delle misure compensative per via dello sforamento dei 45m. Che fare? Porte tagliafuoco sugli ingressi degli alloggi? Impianto di rivelazione automatica di incendi?
Tom Bishop
Terminus
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Re: Edificio <24 non soggetto ai controlli | Il vano scala è luogo di lavoro?

Messaggio da Terminus »

Se il portiere è un dipendente del Condominio, lo stesso condominio è luogo di lavoro e pertanto soggetto al TUS.
In merito al DM 10/03/98 oggi non puoi più utilizzarlo, quindi se avevi una VDR antecedente al settembre 2022 potresti mantenerla valida, altrimenti se vai a fare la VDR oggi non puoi più riferirti al DM abrogato.
Siccome il Minicodice non è impiegabile perchè non rientri nel rischio basso, ti rimane come riferimento il COPI per quanto non specificato nel DM 246/87, sempre ai fini del DVR, in quanto per i VVF ottemperando pienamente al DM 246/87 sei a posto.
Tom Bishop
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Re: Edificio <24 non soggetto ai controlli | Il vano scala è luogo di lavoro?

Messaggio da Tom Bishop »

Grazie Terminus. Le caratteristiche del vano scala sono definite nel DM246/87 e posso evitare qualsiasi tipo di compartimentazione. Se però applico S4 del CoPi devo rendere il vano scala protetto. Che fare?
Tom Bishop
Terminus
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Re: Edificio <24 non soggetto ai controlli | Il vano scala è luogo di lavoro?

Messaggio da Terminus »

Per l'autorizzazione antincendio sei a posto.
Ma stiamo parlando di VRI e non di obblighi di legge, quindi sei libero di decidere quali sono le misure di protezione/prevenzione/gestionali per mitigare i rischi residui.
Se rendere il vano scala protetto è improponibile puoi sempre pensare ad un IRAI e ad un sistema di apertura comandata delle finestrature del vano stesso.
Tom Bishop
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Re: Edificio <24 non soggetto ai controlli | Il vano scala è luogo di lavoro?

Messaggio da Tom Bishop »

Terminus ha scritto: sab nov 01, 2025 11:01 Siccome il Minicodice non è impiegabile perchè non rientri nel rischio basso
Scusa una precisazione. Non rientro nel rischio basso in quanto è in vigore una regola tecnica che lo tratta (DM246/87), corretto?
Tom Bishop
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Re: Edificio <24 non soggetto ai controlli | Il vano scala è luogo di lavoro?

Messaggio da Tom Bishop »

Qualora dovessi considerare il vano scala luogo di lavoro, dovrei preoccuparmi anche di valutare i rischi derivanti da eventuali attività commerciali collegate a tale vano scala? Mi spiego meglio. Al piano terra ho una porta che va in un negozio che ha vie di fuga indipendenti, si tratta di una porta di servizio che al momento non è tagliafuoco.
Tom Bishop
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weareblind
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Re: Edificio <24 non soggetto ai controlli | Il vano scala è luogo di lavoro?

Messaggio da weareblind »

Tom Bishop ha scritto: mer nov 05, 2025 05:57
Terminus ha scritto: sab nov 01, 2025 11:01 Siccome il Minicodice non è impiegabile perchè non rientri nel rischio basso
Scusa una precisazione. Non rientro nel rischio basso in quanto è in vigore una regola tecnica che lo tratta (DM246/87), corretto?
Esatto.
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