Rinnovo tardivo Centrale termica
Moderatore: Edilclima
Rinnovo tardivo Centrale termica
Buongiorno.
Mi trovo con un rinnovo scaduto da 3 mesi.
Il cliente vorrebbe presentare il rinnovo facendo finta di nulla, ma secondo la normativa attuale ciò non è possibile ed occorre presentare una nuova SCIA sulla base del progetto approvato in precedenza.
Leggendo la Circolare n.5555 del 18/04/2012, il rinnovo tardivo rappresenta una autodenuncia con tutte le conseguenze del caso.
La nota n. 1640/2024 del 01/02/2024 afferma che la rilevanza penale si ha solo in caso di omessa presentazione del Rinnovo, non in caso di rinnovo tardivo.
Io sarei orientato per nuova SCIA, segnalando la presenza agli atti di certificazioni relative alla SCIA originaria.
Se l'attività fosse in categoria A, non essendo presente un progetto approvato, come ci si comporta risalendo la SCIA originaria a prima dell'uscita del DM 08-11-2019 (quindi con il vecchio DM 12-04-1996)? Va adeguata al DM DM 08-11-2019?
Voi come vi regolate?
Mi trovo con un rinnovo scaduto da 3 mesi.
Il cliente vorrebbe presentare il rinnovo facendo finta di nulla, ma secondo la normativa attuale ciò non è possibile ed occorre presentare una nuova SCIA sulla base del progetto approvato in precedenza.
Leggendo la Circolare n.5555 del 18/04/2012, il rinnovo tardivo rappresenta una autodenuncia con tutte le conseguenze del caso.
La nota n. 1640/2024 del 01/02/2024 afferma che la rilevanza penale si ha solo in caso di omessa presentazione del Rinnovo, non in caso di rinnovo tardivo.
Io sarei orientato per nuova SCIA, segnalando la presenza agli atti di certificazioni relative alla SCIA originaria.
Se l'attività fosse in categoria A, non essendo presente un progetto approvato, come ci si comporta risalendo la SCIA originaria a prima dell'uscita del DM 08-11-2019 (quindi con il vecchio DM 12-04-1996)? Va adeguata al DM DM 08-11-2019?
Voi come vi regolate?
Re: Rinnovo tardivo Centrale termica
DM 8/11/2019
Art. 5.
Disposizioni per gli impianti esistenti
1. Gli impianti esistenti, ad eccezione di quelli indicati ai commi 2 e 3, devono essere resi conformi alle presenti disposizioni.
2. Agli impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto e di portata termica superiore a 116 kW, approvati o autorizzati dai competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in base alla previgente normativa, non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella già approvata od autorizzata e purché realizzata una sola volta.
3. Agli impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto e di portata termica superiore a 35 kW e fino a 116 kW, realizzati in conformità alla previgente normativa, non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella esistente e purché realizzato una sola volta e tale da non comportare il superamento della portata termica oltre i 116 kW.
4. Successivi aumenti della portata termica realizzati negli impianti di cui ai precedenti commi o aumenti realizzati una sola volta in percentuale superiore al limite indicato ai commi precedenti o passaggi del tipo di alimentazione al combustibile gassoso in impianti di portata termica superiore a 35 kW richiedono l’adeguamento alle disposizioni del presente decreto. Per le attività soggette alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, devono essere attivati i relativi procedimenti.
---
Riassumendo, molto probabilmente la CT va bene così com'è
Art. 5.
Disposizioni per gli impianti esistenti
1. Gli impianti esistenti, ad eccezione di quelli indicati ai commi 2 e 3, devono essere resi conformi alle presenti disposizioni.
2. Agli impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto e di portata termica superiore a 116 kW, approvati o autorizzati dai competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in base alla previgente normativa, non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella già approvata od autorizzata e purché realizzata una sola volta.
3. Agli impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto e di portata termica superiore a 35 kW e fino a 116 kW, realizzati in conformità alla previgente normativa, non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella esistente e purché realizzato una sola volta e tale da non comportare il superamento della portata termica oltre i 116 kW.
4. Successivi aumenti della portata termica realizzati negli impianti di cui ai precedenti commi o aumenti realizzati una sola volta in percentuale superiore al limite indicato ai commi precedenti o passaggi del tipo di alimentazione al combustibile gassoso in impianti di portata termica superiore a 35 kW richiedono l’adeguamento alle disposizioni del presente decreto. Per le attività soggette alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, devono essere attivati i relativi procedimenti.
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Riassumendo, molto probabilmente la CT va bene così com'è
Re: Rinnovo tardivo Centrale termica
Quindi in forza del comma 2 si potrebbe mantenere quanto presentato nella SCIA originaria.
Re: Rinnovo tardivo Centrale termica
1) in punta di norma devi consegnare la SCIA riautorizzando l'attività, ma non hai alcun obbligo ad adeguare alcunchè essendoci già un'autorizzazione preesistente, ovviamente con il nulla mutato. Farai riferimento a quanto già in atti, dopo averlo verificato.
2) forse il tuo Comando accetta i rinnovi tardivi, ma devi sentire loro. Nel caso specifico è ammissibile che la CT sia rimasta fuori servizio nel periodo estivo (suppongo sia per il solo riscaldamento) quindi per i 3 mesi di mancato rinnovo.
2) forse il tuo Comando accetta i rinnovi tardivi, ma devi sentire loro. Nel caso specifico è ammissibile che la CT sia rimasta fuori servizio nel periodo estivo (suppongo sia per il solo riscaldamento) quindi per i 3 mesi di mancato rinnovo.
Re: Rinnovo tardivo Centrale termica
Buongiorno.
Mi inserisco nella discussione interessante con una osservazione: ma non conviene presentare direttamente una nuova SCIA in modo da ripartire regolarmente?
Da quello che ho capito leggendo la nota VVF del 2024, ogni Procura decide autonomamente.
Mi inserisco nella discussione interessante con una osservazione: ma non conviene presentare direttamente una nuova SCIA in modo da ripartire regolarmente?
Da quello che ho capito leggendo la nota VVF del 2024, ogni Procura decide autonomamente.
Re: Rinnovo tardivo Centrale termica
Ammesso che il Comando accetti rinnovi tardivi, decide il Committente, la responsabilità è sua.
Ma è chiaro che se c'è qualcosa che non va bene (e può succedere facilmente) potrebbe essere necessario mettere mano al portafogli non solo per pagare il professionista che redige l'asseverazione.
Ma è chiaro che se c'è qualcosa che non va bene (e può succedere facilmente) potrebbe essere necessario mettere mano al portafogli non solo per pagare il professionista che redige l'asseverazione.
Re: Rinnovo tardivo Centrale termica
Da me (parlo di FE, BO, RO) i rinnovi tardivi sono accettati fino a 5 anni dopo la scadenza. Oltre occorre ripresentare la SCIA.
Re: Rinnovo tardivo Centrale termica
Anche dalle mie parti è ancora così.
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Re: Rinnovo tardivo Centrale termica
5 anni dalla scadenza. Follia. Noto che questo tema è sempre verde.
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Re: Rinnovo tardivo Centrale termica
Il Comando della mia città il giorno dopo che è scaduto ti chiede la SCIA e l'ispettore esce a controllare.
Tom Bishop
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Re: Rinnovo tardivo Centrale termica
Caspita, devono avere poche pratiche...
Re: Rinnovo tardivo Centrale termica
succedeva anche il altri comandi (senza far nomi), dove si puntava a fare del terrorismo..Tom Bishop ha scritto: ven ott 03, 2025 05:55 Il Comando della mia città il giorno dopo che è scaduto ti chiede la SCIA e l'ispettore esce a controllare.
ma poi le cose "naturalmente" sono cambiate, cambiando i comandanti
io in lombardia sto trovando una linea quasi comune
in genere si rinnova se il ritardo è inferiore a 1 anno, altrimenti SCIA
c'è qualche comando più aperto, altri meno
però vedo che dipende anche dal tipo di attività soggetta
Re: Rinnovo tardivo Centrale termica
Buongiorno Terminus.Terminus ha scritto: gio ott 02, 2025 11:35 1) in punta di norma devi consegnare la SCIA riautorizzando l'attività, ma non hai alcun obbligo ad adeguare alcunchè essendoci già un'autorizzazione preesistente, ovviamente con il nulla mutato. Farai riferimento a quanto già in atti, dopo averlo verificato.
2) forse il tuo Comando accetta i rinnovi tardivi, ma devi sentire loro. Nel caso specifico è ammissibile che la CT sia rimasta fuori servizio nel periodo estivo (suppongo sia per il solo riscaldamento) quindi per i 3 mesi di mancato rinnovo.
Non ho capito quando scrivi "ovviamente con il nulla mutato". Se presento una nuova SCIA cosa c'entra il nulla è mutato? Io verifico che lo stato attuale sia conforme al progetto sciato in precedenza.
Re: Rinnovo tardivo Centrale termica
Se qualcosa è mutato non può essere conforme al progetto della SCIA precedente, e in tal caso devi applicare il nuovo DM, se invece non è mutato nulla (o sono variazioni non sostanzaiali) tutto resta come prima. Io almeno l'ho intesa così.fabbretto ha scritto: ven ott 03, 2025 08:21Buongiorno Terminus.Terminus ha scritto: gio ott 02, 2025 11:35 1) in punta di norma devi consegnare la SCIA riautorizzando l'attività, ma non hai alcun obbligo ad adeguare alcunchè essendoci già un'autorizzazione preesistente, ovviamente con il nulla mutato. Farai riferimento a quanto già in atti, dopo averlo verificato.
2) forse il tuo Comando accetta i rinnovi tardivi, ma devi sentire loro. Nel caso specifico è ammissibile che la CT sia rimasta fuori servizio nel periodo estivo (suppongo sia per il solo riscaldamento) quindi per i 3 mesi di mancato rinnovo.
Non ho capito quando scrivi "ovviamente con il nulla mutato". Se presento una nuova SCIA cosa c'entra il nulla è mutato? Io verifico che lo stato attuale sia conforme al progetto sciato in precedenza.
Nell'esempio della CT, potrebbe essere un problema se nel frattempo è stato sostituito il generatore, perchè li bisogna vedere se si tratta di una modifica sostanziale o meno...
Ma se la caldaia è rimasta la stessa e il locale non è stato modificato allora "al lato pratico" è come fare un rinnovo tardivo (anche se dal punto di vista burocratico devi di fatto ripresentare una SCIA e relativa asseverazione).
Re: Rinnovo tardivo Centrale termica
Secondo me è per questo motivo che alcuni comandi accettano anche rinnovi tardivi, nel momento in cui rinnovi tardivamente tu titolare dichiari che nulla è mutato (con tanto di asseverazione del tecnico) quindi ti fanno "risparmiare" il pagamento del balzello (bollettino della SCIA, che è ben maggiore di quello del rinnovo, considerando anche le eventuali spese del tecnico).
Resta ovvio che per fare ciò deve necessariamente esserci una situazione immutata dal punto di vista della sicurezza, e resta ovvio che nel periodo trascorso con il CPI scaduto non vi è alcuna "copertura" qualora succeda qualcosa, ma se io ho il CPI scaduto da 2 anni, lo vado a rinnovare oggi, e non è successo niente in questi 2 anni è come se avessi fatto il rinnovo 2 anni fa (e mi è andata di c..o che non sia successo niente quando era scaduto). Sta al comando a questo punto applicare al limite una sanzione per questo ritardo o venire incontro al titolare facendogli sanare tutto con un rinnovo tardivo.
Resta ovvio che per fare ciò deve necessariamente esserci una situazione immutata dal punto di vista della sicurezza, e resta ovvio che nel periodo trascorso con il CPI scaduto non vi è alcuna "copertura" qualora succeda qualcosa, ma se io ho il CPI scaduto da 2 anni, lo vado a rinnovare oggi, e non è successo niente in questi 2 anni è come se avessi fatto il rinnovo 2 anni fa (e mi è andata di c..o che non sia successo niente quando era scaduto). Sta al comando a questo punto applicare al limite una sanzione per questo ritardo o venire incontro al titolare facendogli sanare tutto con un rinnovo tardivo.
Re: Rinnovo tardivo Centrale termica
Domandaboba74 ha scritto: ven ott 03, 2025 08:52 Nell'esempio della CT, potrebbe essere un problema se nel frattempo è stato sostituito il generatore, perchè li bisogna vedere se si tratta di una modifica sostanziale o meno...
ma se il generatore è stato sostituito (vecchio, non funzionante, non performante, ecc) e ne viene messo uno di altra marca, stessa potenza o similare, è considerata "modifica sostanziale" (ai fini prevenzione incendi)?
Re: Rinnovo tardivo Centrale termica
Se la potenza non aumenta oltre il 20% e non modifichi la tipologia di combustibile non c'è alcuna variazione rispetto alla SCIA originaria.
Dovrai solo allegrare in fase di rinnovo la Di.Co. aggiornata.
Dovrai solo allegrare in fase di rinnovo la Di.Co. aggiornata.
Re: Rinnovo tardivo Centrale termica
Esattamente questo intendevo.boba74 ha scritto: ven ott 03, 2025 08:52 Se qualcosa è mutato non può essere conforme al progetto della SCIA precedente, e in tal caso devi applicare il nuovo DM, se invece non è mutato nulla (o sono variazioni non sostanzaiali) tutto resta come prima. Io almeno l'ho intesa così.
Giusto: consegnare DICO + CE del nuovo generatore all'atto del rinnovo.fabbretto ha scritto: ven ott 03, 2025 12:21 Se la potenza non aumenta oltre il 20% e non modifichi la tipologia di combustibile non c'è alcuna variazione rispetto alla SCIA originaria.
Dovrai solo allegrare in fase di rinnovo la Di.Co. aggiornata.
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Re: Rinnovo tardivo Centrale termica
Si sono succeduti 3 comandanti, l'unica cosa che è cambiata è che prima partiva la denuncia penale in Procura in automatico, ora no. Ma vogliono la SCIA.stfire ha scritto: ven ott 03, 2025 07:20
succedeva anche il altri comandi (senza far nomi), dove si puntava a fare del terrorismo..
ma poi le cose "naturalmente" sono cambiate, cambiando i comandanti
Tom Bishop
Re: Rinnovo tardivo Centrale termica
Se sei entro il 20% non è considerata modifica sostanziale. In tal caso puoi fare il rinnovo e consegnare DICO della nuova caldaia.Radvic ha scritto: ven ott 03, 2025 09:49Domandaboba74 ha scritto: ven ott 03, 2025 08:52 Nell'esempio della CT, potrebbe essere un problema se nel frattempo è stato sostituito il generatore, perchè li bisogna vedere se si tratta di una modifica sostanziale o meno...
ma se il generatore è stato sostituito (vecchio, non funzionante, non performante, ecc) e ne viene messo uno di altra marca, stessa potenza o similare, è considerata "modifica sostanziale" (ai fini prevenzione incendi)?