Struttura socio-assistenziale residenziale per anziani

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weareblind
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Struttura socio-assistenziale residenziale per anziani

Messaggio da weareblind »

Scusate, questa fattispecie non è una RSA ( Residenze Sanitarie Assistenziali), perché mi pare che non ci sia il supporto medico delle RSA (infatti non c'è la parola "sanitarie"), ma è molto simile. Avrò un cliente con 14 posti letto di questo tipo.
Devo effettuare VRI.
Io userei il D.M. 18 settembre 2002: "approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private".

Mi pare si applichi il Titolo IV
CAPO I
STRUTTURE, SIA ESISTENTI CHE DI NUOVA COSTRUZIONE, NON SOGGETTE AI CONTROLLI DEI VIGILI DEL FUOCO AI SENSI DELL’ALLEGATO I AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 AGOSTO 2011, N. 151.
Le strutture sanitarie ricomprese nel presente Capo devono osservare i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze di cui al decreto del Ministro dell’interno, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni.
Abrogato questo, non mi sentirei di applicare il MiniCodice, ma userei il Codice, consentito dal D.M. 3/9/2021.
Che ne dite?

Il Capo II non mi sembra sia pertinente, visto che parla di prestazioni in regime ambulatoriale, che non ho.
Grazie.
Gmeister
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Re: Struttura socio-assistenziale residenziale per anziani

Messaggio da Gmeister »

Applichi la RTO per intero, incluse V.1, V.2 e V.3, ovviamente non V.11.
Però perdonami, non è albergo perchè le persone possono non essere autosufficienti? Rvita C o D per intenderci?
boba74
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Re: Struttura socio-assistenziale residenziale per anziani

Messaggio da boba74 »

Sì, attenzione, le Case di Riposo sono soggette come attività 68 se superano i 25 posti letto.
Poi, se NON si tratta di strutture RSA (cioè non fanno assistenza specialistica) allora non si applica il DM 18/09/2002, bensì si applica la RTO (generica senza RTV), oppure (ma non se ancora possibile il doppio binario), si può applicare come riferimento la norma sugli alberghi (DM 09/04/1994), ma non so se ora sia ancora possibile dal momento che è uscita la RTO.

Ma se non si superano i 25 posti letto a mio avviso si dovrebbe applicare il mini-codice :roll:
Perchè il titolo IV del DM 18/09/2002 riguarda comunque strutture sanitarie e non è questo il caso.
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weareblind
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Re: Struttura socio-assistenziale residenziale per anziani

Messaggio da weareblind »

Gmeister ha scritto: mer lug 30, 2025 09:21 Applichi la RTO per intero, incluse V.1, V.2 e V.3, ovviamente non V.11.
Però perdonami, non è albergo perchè le persone possono non essere autosufficienti? Rvita C o D per intenderci?
E' la mia idea. Sul livello di autosufficienza devono ancora dirmi, ma albergo presuppone persone che non conoscono il sito, e che ci stanno poco. Qui dovrebbe essere il contrario, sul livello di autosufficienza attendo aggiornamenti.
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weareblind
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Re: Struttura socio-assistenziale residenziale per anziani

Messaggio da weareblind »

boba74 ha scritto: mer lug 30, 2025 10:03 Sì, attenzione, le Case di Riposo sono soggette come attività 68 se superano i 25 posti letto.
Poi, se NON si tratta di strutture RSA (cioè non fanno assistenza specialistica) allora non si applica il DM 18/09/2002, bensì si applica la RTO (generica senza RTV), oppure (ma non se ancora possibile il doppio binario), si può applicare come riferimento la norma sugli alberghi (DM 09/04/1994), ma non so se ora sia ancora possibile dal momento che è uscita la RTO.

Ma se non si superano i 25 posti letto a mio avviso si dovrebbe applicare il mini-codice :roll:
Perchè il titolo IV del DM 18/09/2002 riguarda comunque strutture sanitarie e non è questo il caso.
Anche a me pare non sia questo il caso. Alla fine quindi, evitando il MiniCodice che qui mi pare pericoloso, Codice con RTV 1-2-3. Albergo mi appare non corretto, ma attendo dettagli, grazie.
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weareblind
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Re: Struttura socio-assistenziale residenziale per anziani

Messaggio da weareblind »

Aggiornamento: come immaginavo l'anziano permane fino al suo decesso, e quindi albergo non mi pare corretto.
Tuttavia mi scrivono: "nella struttura le attività sono prevalentemente assistenziali, tuttavia vengono svolti anche trattamenti sanitari. Un’infermiera è presente 2 ore al giorno per la preparazione delle terapie da somministrare agli ospiti, per il trattamento dei diabetici, la sostituzione dei cateteri ecc. Al bisogno viene somministrato l’ossigeno. Il medico viene chiamato solo in caso di bisogno".

Hai detto nulla.

Per me, a questo punto, si applica il D.M. 18 settembre 2002; ma sotto i 25 posti letto (ne ho 14) vado in Titolo IV capo I, che rimandava al D.M. 10 marzo 1998, oggi D.M. 3/9/2021. sono fuori però anche dal suo campo di applicazione, e comunque non lo userei.
Quindi Codice, RTO integrale + V.1+V.2+V.3

Che ne dite?
Gmeister
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Re: Struttura socio-assistenziale residenziale per anziani

Messaggio da Gmeister »

weareblind ha scritto: mer lug 30, 2025 18:47 Che ne dite?
Che son d'accordo :D
boba74
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Re: Struttura socio-assistenziale residenziale per anziani

Messaggio da boba74 »

Concordo.
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weareblind
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Re: Struttura socio-assistenziale residenziale per anziani

Messaggio da weareblind »

Grazie a tutti!
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weareblind
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Re: Struttura socio-assistenziale residenziale per anziani

Messaggio da weareblind »

Scusate, una aggiunta. La declaratoria della attività 68 è: "strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto. Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva > 500 m2.

1) Erogo prestazioni mentre sei ricoverato. Ricoverato in ospedale o in struttura residenziale. Il mio caso mi appare questo: agli anziani vengono applicati, solo diurni, dei trattamenti sanitari. Non solo applico il DM 2002, ma è TUTTO soggetto a prevenzione incendi.
2) Case di riposo oltre 25 posti letto.
3) Strutture oltre 500 mq ambulatoriali, cioè ci vai con le tue gambe e te ne torni a fine trattamento.
Vi pare corretto?
Ronin
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Re: Struttura socio-assistenziale residenziale per anziani

Messaggio da Ronin »

se la struttura era esistente al 19/03/2015 il relativo DM "ammorbidisce" in modo importante il DM 2002.
quella che descrivi è senza dubbio una struttura residenziale, sotto i 25 pl si va in vdr e non c'è la norma prescrittiva, condivisibile l'uso del codice.
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weareblind
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Re: Struttura socio-assistenziale residenziale per anziani

Messaggio da weareblind »

No, scusa, in realtà secondo me si deve applicare il D.M. 2002 perché hanno 2 ore al giorno di trattamento sanitario. Diventa "strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero residenziale a ciclo diurno". Giusto?

Aggiungo: ho un interrato ad uso dispensa, spogliatoio e locale macchine. Piccolino, come tutta la struttura. Ho due scale contrapposte verso piano terra, come richiesto dal DM 2002, ma il piano terra ne ha poi una sola. Per me non va bene.
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weareblind
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Re: Struttura socio-assistenziale residenziale per anziani

Messaggio da weareblind »

Scusate, il decreto è la seconda volta che lo uso.

15.5.1 scale
5. Fermo restando la presenza di almeno una scala avente larghezza non inferiore a 1,20 m, sono ammesse scale di larghezza non inferiore a 0,90 m, computate come un modulo ai fini del calcolo del deflusso.

Però dopo:
16.8 - Larghezza totale delle vie d'uscita
[...] per le aree D1 e D2 , fermo restando il rispetto del punto 16.3, la larghezza totale delle vie d'uscita verticali che conducono al piano di uscita dall'edificio può essere calcolata riferendosi al solo piano di massimo affollamento.
Io ho solo D1, e ho 22 persone per piano al massimo (ospiti + personale), mi basta un modulo da 90 cm. Quindi la mia unica scala interna protetta EI30 deve essere 90 cm perché me lo consente 16.8 o 120 cm perché me lo impone 15.5.1?

Inoltre:
16.10 - Numero di uscite
1. Le uscite da ciascun piano dell'edificio non devono essere inferiori a due, ed essere posizionate in punti ragionevolmente contrapposti.

Ma 15.5.2 - Ammissibilità di una sola scala - mi consente una scala sola, non ho due uscite per piano.
satchmo
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Re: Struttura socio-assistenziale residenziale per anziani

Messaggio da satchmo »

Scusa Weare,
Per me, a questo punto, si applica il D.M. 18 settembre 2002; ma sotto i 25 posti letto (ne ho 14) vado in Titolo IV capo I, che rimandava al D.M. 10 marzo 1998, oggi D.M. 3/9/2021. sono fuori però anche dal suo campo di applicazione,
perchè sei fuori dal campo di applicazione ?
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