Buongiorno a tutti,
non è la sezione più corretta ma pubblico qui questo dubbio,
impianto ricadente nel DM37/08. Impresa deve rilasciare la DI.CO e comunicare tramite il SUAP entro 30gg dalla fine dei lavori secondo quanto previsto dal suddetto decreto art.11 .
I 30 gg partono dalla data di deposito del fine lavori depositata dal D.L o dalla data di fine lavori da parte della ditta installatrice?
Ringrazio.
DI.CO E FINE LAVORI
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Re: DI.CO E FINE LAVORI
Mai vista depositata una DiCo in vita mia (ma non sono direttore lavori). Purtroppo non so aiutarti, ma io direi dalla data della DiCo stessa, la fine lavori potrebbe essere anni dopo, e chi la trova più l'azienda...
Re: DI.CO E FINE LAVORI
Io ho sempre visto al massimo allegare la DICO alla fine lavori da parte del tecnico che chiude la pratica edilizia (quindi anche "anni" dopo la realizzazione degli impianti), mai vista l'impresa inoltrare direttamente la DICO a chicchessia...
Re: DI.CO E FINE LAVORI
Il fatto nasce proprio perchè il D.L lavori vuole che presentiamo la DICO al suap entro 30 gg dalla sua dichiarazione di fine lavori.weareblind ha scritto: gio lug 31, 2025 10:08 Mai vista depositata una DiCo in vita mia (ma non sono direttore lavori). Purtroppo non so aiutarti, ma io direi dalla data della DiCo stessa, la fine lavori potrebbe essere anni dopo, e chi la trova più l'azienda...
Noi sosteniamo che la DI.CO vada presentata entro 30gg dalla data di collaudo dell'impianto. Purtroppo non ho altri riferimenti in merito.
Sta di fatto che il suo deposito risulta obbligatorio.
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Re: DI.CO E FINE LAVORI
Ma la DiCo presuppone appunto il collaudo dell'impianto cui si riferisce. Se l'hai rilasciata, hai anche collaudato quello che hai realizzato. A questo punto mandala pure, o non ho capito?
Re: DI.CO E FINE LAVORI
Il fatto è questo..
è stato realizzato un impianto a gennaio 2025. A febbraio 2025 è stato fatto il collaudo dello stesso. L'installatore doveva, entro 30gg dalla data di collaudo (oggetto del mio post) inviare al SUAP la DI.CO. Resta inteso che l'installatore ha consegnato la copia cartacea entro 30 gg dalla data del collaudo della DI.CO al D.L ma non ha inviato copia al SUAP.
Il D.L sostiene che la copia al SUAP vada inviata 30gg dopo la chiusura da parte sua dei lavori( luglio 2025 ). Cosi facendo però la ditta risulta inviare una copia al SUAP della DI.CO oltre il limite dei 30gg dalla data di collaudo avvenuta a Febbraio 2025
è stato realizzato un impianto a gennaio 2025. A febbraio 2025 è stato fatto il collaudo dello stesso. L'installatore doveva, entro 30gg dalla data di collaudo (oggetto del mio post) inviare al SUAP la DI.CO. Resta inteso che l'installatore ha consegnato la copia cartacea entro 30 gg dalla data del collaudo della DI.CO al D.L ma non ha inviato copia al SUAP.
Il D.L sostiene che la copia al SUAP vada inviata 30gg dopo la chiusura da parte sua dei lavori( luglio 2025 ). Cosi facendo però la ditta risulta inviare una copia al SUAP della DI.CO oltre il limite dei 30gg dalla data di collaudo avvenuta a Febbraio 2025
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Re: DI.CO E FINE LAVORI
Ok. Se però è pacifico che la ditta deve mandare al SUAP la DiCo, e non l'ha ancora fatto, non ci sono altre strade se non quella indicata dalla DL, che tra l'altro salva capra e cavoli.
Alternativamente NON mandate proprio al SUAP; ma se lo fa lui al posto vostro comunque la data si vede.
Che problemi potrebbe comportare mandarla ora (premesso che è un atto di una inutilità totale)?
Alternativamente NON mandate proprio al SUAP; ma se lo fa lui al posto vostro comunque la data si vede.
Che problemi potrebbe comportare mandarla ora (premesso che è un atto di una inutilità totale)?
Re: DI.CO E FINE LAVORI
Premetto che dalle mie parti le imprese lungi dal trasmettere alcunchè al Comune.
L'art.11 c.1 tratta degli interventi impiantistici non collegati ad alcuna pratica edilizia (edifici con agibilità già rilasciata), quindi nel caso non ci sia un DL: allora è pacifico che l'unica data è quella scritta sulla DICO stessa ed i 30gg partono da quella.
Se c'è una pratica edilizia (ed un DL con essa) allora le DICO andranno consegnate in sede di dichiarazione di agibilità, che solitamente deve essere fatta entro 90gg dalla data di fine lavori del DL.
L'art.11 c.1 tratta degli interventi impiantistici non collegati ad alcuna pratica edilizia (edifici con agibilità già rilasciata), quindi nel caso non ci sia un DL: allora è pacifico che l'unica data è quella scritta sulla DICO stessa ed i 30gg partono da quella.
Se c'è una pratica edilizia (ed un DL con essa) allora le DICO andranno consegnate in sede di dichiarazione di agibilità, che solitamente deve essere fatta entro 90gg dalla data di fine lavori del DL.