Buongiorno,
un privato ha scoperto solo ora che per accedere alle detrazioni fiscali 50% BONUS CASA di un piccolo impianto FTV (che ha realizzato nel 2024 - fine lavori agosto 2024) doveva fare la pratica ENEA che non ha fatto.
Poiché l'agenzia delle entrate aveva precisato che il fatto di non avere fatto la pratica ENEA non preclude l'accesso alle detrazioni fiscali.
La domanda è:
come è meglio procedere? fare ora la pratica ENEA (caricarla nella sezione "lavori 2024" poiché sono stati ultimati appunto nel 2024) che sarà chiaramente oltre i 90 gg di scadenza richiesti dalla data fine lavori o non fare nulla e procedere ugualmente con la richiesta della detrazione fiscale (è possibile farla anche se non si è fatta la pratica ENEA)?
Nel caso si facesse la pratica ENEA adesso e quindi oltre i 90 gg, il beneficiario a quale sanzione andrebbe incontro? La sanzione sarebbe automatica?
Grazie
saluti
PRATICA ENEA BONUS CASA - FTV
Moderatore: Edilclima
Re: PRATICA ENEA BONUS CASA - FTV
per l'omesso invio della comunicazione enea del bonus casa non ci sono sanzioni
non ci sono sanzioni neppure per l'invio tardivo
a mio parere è meglio procedere comunque con l'invio della comunicazione anche oltre i 90 giorni in quanto diversamente il commercialista/caf potrebbero fare dei problemi e un po' anche perchè non si sa mai
non ci sono sanzioni neppure per l'invio tardivo
a mio parere è meglio procedere comunque con l'invio della comunicazione anche oltre i 90 giorni in quanto diversamente il commercialista/caf potrebbero fare dei problemi e un po' anche perchè non si sa mai
Re: PRATICA ENEA BONUS CASA - FTV
Concordo, anch'io farei così, mandi ENEA con portale 2024.
Re: PRATICA ENEA BONUS CASA - FTV
Grazie per i consigli. Anch'io pensavo di procedere in questo modo.
Re: PRATICA ENEA BONUS CASA - FTV
Ciaoponca ha scritto: gio lug 10, 2025 11:18 per l'omesso invio della comunicazione enea del bonus casa non ci sono sanzioni
non ci sono sanzioni neppure per l'invio tardivo

Scusami, aldilà della questione ENEA si/no per il diritto alle detrazioni (sentenze, ecc.)...
Da quand'è che per il Bonus Casa fatto in ritardo non si paga la sanzione da 250€ con F24 ?
Re: PRATICA ENEA BONUS CASA - FTV
non è un discorso di sentenze-Fabio- ha scritto: mer lug 23, 2025 14:15Ciaoponca ha scritto: gio lug 10, 2025 11:18 per l'omesso invio della comunicazione enea del bonus casa non ci sono sanzioni
non ci sono sanzioni neppure per l'invio tardivo![]()
Scusami, aldilà della questione ENEA si/no per il diritto alle detrazioni (sentenze, ecc.)...
Da quand'è che per il Bonus Casa fatto in ritardo non si paga la sanzione da 250€ con F24 ?
la remissione in bonis si fa per il ritardo invio della comunicazione ENEA ecobonus
per il bonus casa non essendoci sanzioni per l'omesso o ritardato invio non si applica neppure la remissione in bonis
Re: PRATICA ENEA BONUS CASA - FTV
Quindi un riassunto così ha senso?
Ecobonus
ENEA "obbligatoria" e... --> se in ritardo --> Remissione in bonis 250 €
se non fatta --> Farla (se in tempo) + Remissione in bonis 250 €
ENEA è da fare per avere la detrazione
Bonus Casa
ENEA "adempimento richiesto" ma... --> se in ritardo oppure non fatta --> NO r. in bonis
Tutto detraibile senza problemi
Dicevo aldilà delle sentenze, perchè comunque le ultime dicono che l'ENEA ce la potremmo anche dimenticare che non cambia niente.
Cassazione 12422-12426/2025 (penso l'ultima uscita): "L’omissione o il ritardo nell’invio della comunicazione Enea per un intervento agevolato con l’Ecobonus non devono essere considerati rilevanti per la possibile decadenza dallo sconto fiscale."
Ecobonus
ENEA "obbligatoria" e... --> se in ritardo --> Remissione in bonis 250 €
se non fatta --> Farla (se in tempo) + Remissione in bonis 250 €
ENEA è da fare per avere la detrazione
Bonus Casa
ENEA "adempimento richiesto" ma... --> se in ritardo oppure non fatta --> NO r. in bonis
Tutto detraibile senza problemi
Dicevo aldilà delle sentenze, perchè comunque le ultime dicono che l'ENEA ce la potremmo anche dimenticare che non cambia niente.
Cassazione 12422-12426/2025 (penso l'ultima uscita): "L’omissione o il ritardo nell’invio della comunicazione Enea per un intervento agevolato con l’Ecobonus non devono essere considerati rilevanti per la possibile decadenza dallo sconto fiscale."