Buon pomeriggio.
Un edificio alberghiero ha le facciate rivestite con materiali conformi alla RTV 13.
Il problema però è nei balconi. Questi sono rivestiti con EPS come da figura allegata.
La soletta di suo è sicuramente EI 30, ma rimane questo rivestimento in EPS.
Il balcone si estende per tutto il perimetro a parte un lato.
Secondo me il rivestimento del balcone non rappresenta la facciata come definita dalla RTV 13.
Che cosa ne pensate?
Grazie.
RTV facciate - Rivestimento balconi
Moderatore: Edilclima
RTV facciate - Rivestimento balconi
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Re: RTV facciate - Rivestimento balconi
Alla lettera delle definizioni della RTV13 temo che invece ci rientri.
Facciata: insieme dei componenti che costituiscono una porzione di chisura d'ambito dell'edificio non ricompresa nella copertura
nota: Nella facciata sono compresi intradossi di porticati ed aggetti
Facciata: insieme dei componenti che costituiscono una porzione di chisura d'ambito dell'edificio non ricompresa nella copertura
nota: Nella facciata sono compresi intradossi di porticati ed aggetti
Re: RTV facciate - Rivestimento balconi
Già, ho visto adesso la nota...
L'attività è stata avviata nel 2021 quando ancora non era in vigore la RTV 13, ma dovendo ripresentare una nuova valutazione progetto la RTV 13 entra ora a gamba tesa.
Vaglielo a spiegare ora al committente...
L'attività è stata avviata nel 2021 quando ancora non era in vigore la RTV 13, ma dovendo ripresentare una nuova valutazione progetto la RTV 13 entra ora a gamba tesa.
Vaglielo a spiegare ora al committente...
Re: RTV facciate - Rivestimento balconi
Beh all'art.4 del DM 30.03.2022 è anche scritto che
"Il presente decreto non comporta adeguamenti per le attività che, alla data di entrata in vigore dello stesso siano già in regola con almeno uno degli adempimenti previsti agli articoli 3, 4 o 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151"
Proverei in prima battuta a citare ciò, calcando sul fatto che l'edificio è esistente e non stai modificando le facciate.
Se no se ogni volta che uno presenta un progetto di un edificio esistente deve anche cambiare le facciate dell'edificio.
Insomma mi sembra assurdo.
Magari rappresenterei anche quanto indicato all'art.2 comma 4 del Codice.
"Il presente decreto non comporta adeguamenti per le attività che, alla data di entrata in vigore dello stesso siano già in regola con almeno uno degli adempimenti previsti agli articoli 3, 4 o 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151"
Proverei in prima battuta a citare ciò, calcando sul fatto che l'edificio è esistente e non stai modificando le facciate.
Se no se ogni volta che uno presenta un progetto di un edificio esistente deve anche cambiare le facciate dell'edificio.
Insomma mi sembra assurdo.
Magari rappresenterei anche quanto indicato all'art.2 comma 4 del Codice.
Re: RTV facciate - Rivestimento balconi
Buongiorno.
All'art. 2 commi 3 e 4 viene esplicitato che:
3. Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento alle attività di cui al comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell’attività non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare.
E' vero che modifico solo un piano dell'attività, senza modificare la facciata, però la RTV 13 si applica comunque a tutto l'involucro e non solo sulla parte modificata.
4. Per gli interventi di modifica o di ampliamento delle attività esistenti, non rientranti nei casi di cui al comma 3, si continuano ad applicare le specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui all’art. 5 comma 1-bis, ...
Questo comma ribadisce, sostanzialmente, il doppio binario.
Un bel rompicapo, anche perchè il funzionario che ha approvato il vecchio progetto va dritto sulla sua strada.
All'art. 2 commi 3 e 4 viene esplicitato che:
3. Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento alle attività di cui al comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell’attività non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare.
E' vero che modifico solo un piano dell'attività, senza modificare la facciata, però la RTV 13 si applica comunque a tutto l'involucro e non solo sulla parte modificata.

4. Per gli interventi di modifica o di ampliamento delle attività esistenti, non rientranti nei casi di cui al comma 3, si continuano ad applicare le specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui all’art. 5 comma 1-bis, ...
Questo comma ribadisce, sostanzialmente, il doppio binario.
Un bel rompicapo, anche perchè il funzionario che ha approvato il vecchio progetto va dritto sulla sua strada.