Buongiorno,
vi scrivo per avere un chiarimento in merito ai decreti DM 16/05/1987 e DM 25/01/2019 per quanto riguarda i condomini di altezza antincendio tra i 12m e i 24m.
Questi condomini non rientrano nelle attività 77, ovvero: “edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24 m”, ma le norme contenute nel DM 16/05/1987 sono comunque obbligatorie o rappresentano solo dei consigli progettuali?
Perché alcuni parametri sono difficili da raggiungere, soprattutto in condomini vecchi, come ad esempio quelle del locale macchine dell’ascensore di cui viene detto: “Il locale macchine deve avere superficie netta di aerazione permanente non inferiore al 3% della superficie del pavimento, con un minino di 0,05 m2, realizzata con finestre e/o camini aventi sezione non inferiore a quella sopra precisata e sfociante all’aperto ad una altezza almeno pari a quella dell’apertura di aerazione del vano corsa.”
Vi auguro una buona giornata,
Andrea
Antincendio per condomini tra i 12m e 24m h. antinc.
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Re: Antincendio per condomini tra i 12m e 24m h. antinc.
Un decreto ministeriale deve essere applicato se si rientra nel suo campo di applicazione, questo indipendentemente dal fatto di essere soggetti a controllo da parte dei VVF, quindi a partire a 12 metri di altezza.
Il DM 246/87 si applica agli edifici di nuova realizzazione o sottoposti a modifiche sostanziali, altrimenti se l'edificio è preesistente si devono rispettare solo le previsioni delle norme transitorie (capitolo 8 ).
Il DM 246/87 si applica agli edifici di nuova realizzazione o sottoposti a modifiche sostanziali, altrimenti se l'edificio è preesistente si devono rispettare solo le previsioni delle norme transitorie (capitolo 8 ).
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Re: Antincendio per condomini tra i 12m e 24m h. antinc.
Grazie mille per la risposta!
Buona giornata
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