Una domanda in merito al DM 10/03/1998, che non utilizzo abitualmente.
È possibile considerare come “luogo sicuro” un cortile "cieco" non collegato alla pubblica via, purché abbia le caratteristiche di spazio scoperto?
Nel DM 10/03/1998 non trovo alcuna prescrizione esplicita che imponga il collegamento alla pubblica via, a differenza del codice.
Inoltre, mi chiedevo se sia legittimo fare riferimento alla definizione contenuta nel DM 30/11/1983, nonostante il DM 10/03/1998 fornisca già una propria definizione di "luogo sicuro".
Riporto entrambe le definizioni:
DM 10/03/1998:
luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti di un incendio."
DM 30/11/1983:
"Spazio scoperto ovvero compartimento antincendio separato da altri compartimenti mediante spazio scoperto o filtri a prova di fumo – avente caratteristiche idonee a ricevere e contenere un predeterminato numero di persone (luogo sicuro statico), ovvero a consentirne il movimento ordinato (luogo sicuro dinamico)."
A mio avviso, si può ritenere ammissibile l’esodo verso un cortile non collegato alla pubblica via, purché questo abbia caratteristiche di spazio scoperto e sia in grado di contenere tutti gli occupanti, voi che ne pensate?
Grazie
Luogo sicuro DM 10-03-1998
Moderatore: Edilclima
Re: Luogo sicuro DM 10-03-1998
da come lo descrivi sembra una trappola.
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Re: Luogo sicuro DM 10-03-1998
Per me no.gmc01 ha scritto: gio giu 26, 2025 23:49
È possibile considerare come “luogo sicuro” un cortile "cieco" non collegato alla pubblica via, purché abbia le caratteristiche di spazio scoperto?
Tom Bishop
Re: Luogo sicuro DM 10-03-1998
In che contesto fai ancora riferimento a un DM abrogato?
Re: Luogo sicuro DM 10-03-1998
A prescindere dalla lettera o dall'intento della normativa, concordo con Ronin.
Con l'incendio davanti e un muro/recinzione alle spalle non mi riterrei "al sicuro dagli effetti di un incendio", personalmente
Con l'incendio davanti e un muro/recinzione alle spalle non mi riterrei "al sicuro dagli effetti di un incendio", personalmente
Re: Luogo sicuro DM 10-03-1998
Più che altro vi è un progetto approvato da dove si evince l'assenza del collegamento.
Anche se il funzionario ha prescritto che "il cortile deve essere dotato di un percorso autonomo di allontanamento verso la zona posteriore del complesso industriale".
Non mi è del tutto chiaro cosa si intenda con questa condizione, non fa riferimento a collegamento con pubblica via.
Allego uno schema della planimetria.
Anche se il funzionario ha prescritto che "il cortile deve essere dotato di un percorso autonomo di allontanamento verso la zona posteriore del complesso industriale".
Non mi è del tutto chiaro cosa si intenda con questa condizione, non fa riferimento a collegamento con pubblica via.
Allego uno schema della planimetria.
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Re: Luogo sicuro DM 10-03-1998
il cortile fronte fabbricato è collegato a pubblica viagmc01 ha scritto: ven giu 27, 2025 11:15 Non mi è del tutto chiaro cosa si intenda con questa condizione, non fa riferimento a collegamento con pubblica via.
va bene solo quel fronte come esodo.
il retro non è accettabile come esodo, a meno di passare da altre attività adiacenti fino al raggiungimento della pubblica via.
Re: Luogo sicuro DM 10-03-1998
Appunto è una trappola. Puoi garantire che in caso di incendio del fabbricato le persone che si raccolgono nel "cul de sac" saranno protette indefinitamente dagli effetti dell'irraggiamento del fronte di fiamma? Anche in caso di crollo?
Ci vuole una apertura che permetta il deflusso verso il cortile vicino e la fuga