Lungezza corridoi ciechi
Moderatore: Edilclima
Lungezza corridoi ciechi
Buongiorno colleghi,
scrivo per avere se possibile il vostro parere in merito alla seguente questione. Trattasi di una struttura ricettiva adibita ad agriturismo, organizzata in più fabbricati ospitanti degli appartamenti e, ove, ciascun fabbricato ha un numero di poti letto inferiore a 25. Pur trattandosi di attività soggetta ai controlli VVF in quanto il numero complessivo è pari a 70 posti letto, dal punto di vista normativo abbiamo applicato quanto previsto nel Titolo III del D.M. 09 aprile 1994. Quest'ultimo, come noto, prevede l'esodo in sicurezza degli occupanti, senza tuttavia specificare le lunghezze massime delle vie di esodo e dei corridoi ciechi. Un tempo, facevamo riferimento a quanto previsto nel vecchio D.M. 10 marzo 1998, ora sostituito dal D.M. 03 settembre 2021 (decreto Minicodice). Pertanto in relazione tecnica, abbiamo proposto le misure d'esodo previste in quest'ultimo, ma purtroppo viene contestata dal Comando. In particolare, il Comando non accetta l'applicazione del Minicodice (ripeto impiegato solo per la parte esodo) ma richiede l'applicazione della Strategia S.4 del COPI, con profilo Rvita Ciii-2.
Tale prescrizione impatta in modo particolare sulla lunghezza dei corridoi ciechi che, nel caso specifico, devono avere lunghezza inferiore a 15 metri. Tenendo conto che la lunghezza del corridoio cieco, in base a quanto previsto dal Codice, va misura dal punto in cui si trova l'occupante (pertanto già dall'interno della stanza), tale limite purtroppo non viene rispettato. Questo implicherebbe la realizzazione di un impianto automatico di rivelazione incendi per ottenere un incremento del 15% della lunghezza (e non è detto che basti) o in alternativa mi chiedevo se installare porte EI 30 nelle camere possa permettere l'omissione dell'ultimo tratto di corridoio cieco che immette direttamente sull'uscita di emergenza.
Credo non rappresenti un problema di poco conto anche perchè, qualora non fosse rispettata la lunghezza del corridoio cieco, dal COPI deduco che sarebbero addirittura richieste due vie di esodo pur trattandosi di "semplici" appartamenti assimilabili ad una civile abitazione.
Ringrazio in anticipo chiunque voglia esprimersi a riguardo.
scrivo per avere se possibile il vostro parere in merito alla seguente questione. Trattasi di una struttura ricettiva adibita ad agriturismo, organizzata in più fabbricati ospitanti degli appartamenti e, ove, ciascun fabbricato ha un numero di poti letto inferiore a 25. Pur trattandosi di attività soggetta ai controlli VVF in quanto il numero complessivo è pari a 70 posti letto, dal punto di vista normativo abbiamo applicato quanto previsto nel Titolo III del D.M. 09 aprile 1994. Quest'ultimo, come noto, prevede l'esodo in sicurezza degli occupanti, senza tuttavia specificare le lunghezze massime delle vie di esodo e dei corridoi ciechi. Un tempo, facevamo riferimento a quanto previsto nel vecchio D.M. 10 marzo 1998, ora sostituito dal D.M. 03 settembre 2021 (decreto Minicodice). Pertanto in relazione tecnica, abbiamo proposto le misure d'esodo previste in quest'ultimo, ma purtroppo viene contestata dal Comando. In particolare, il Comando non accetta l'applicazione del Minicodice (ripeto impiegato solo per la parte esodo) ma richiede l'applicazione della Strategia S.4 del COPI, con profilo Rvita Ciii-2.
Tale prescrizione impatta in modo particolare sulla lunghezza dei corridoi ciechi che, nel caso specifico, devono avere lunghezza inferiore a 15 metri. Tenendo conto che la lunghezza del corridoio cieco, in base a quanto previsto dal Codice, va misura dal punto in cui si trova l'occupante (pertanto già dall'interno della stanza), tale limite purtroppo non viene rispettato. Questo implicherebbe la realizzazione di un impianto automatico di rivelazione incendi per ottenere un incremento del 15% della lunghezza (e non è detto che basti) o in alternativa mi chiedevo se installare porte EI 30 nelle camere possa permettere l'omissione dell'ultimo tratto di corridoio cieco che immette direttamente sull'uscita di emergenza.
Credo non rappresenti un problema di poco conto anche perchè, qualora non fosse rispettata la lunghezza del corridoio cieco, dal COPI deduco che sarebbero addirittura richieste due vie di esodo pur trattandosi di "semplici" appartamenti assimilabili ad una civile abitazione.
Ringrazio in anticipo chiunque voglia esprimersi a riguardo.
Re: Lungezza corridoi ciechi
Non puoi omettere la porzione finale del corridoio cieco ?
tabella S.4-20
tabella S.4-20
Re: Lungezza corridoi ciechi
Grazie Terminus per la tua risposta. Si guardavo in effetti quella tabella e notavo il caso riferito a titolo di esempio all'atrio delle scale.
Nella fattispecie non abbiamo un atrio ma sostanzialmente due casi: il primo è un vero e proprio corridoio su cui si affacciano le porte delle camere e che immette direttamente sull'uscite di emergenza e quindi all'esterno, nel secondo caso, negli appartamenti a due piani, al primo livello ho il corridoio monodirezionale, ma arrivati al piano inferiore tramite scale interna, ho il classico soggiorno/cucina con l'ingresso che funge ovviamente anche da uscita di emrgenza. Ho dei dubbi su quale porzione (e sopratutto da dove) possa omettere parte della lunghezza del corridoio cieco.
Nella Tabella da te menzionata, nella Nota n.1 si cita: "Ciascun locale dove gli occupanti possono dormire deve essere protetto ed avere chiusure almeno E 30-Sa"; pertanto sembrerebbe che per poter benificare di tale "sconto" almeno le porte delle camere da letto devono essere del tipo sopra citato.
Nella fattispecie non abbiamo un atrio ma sostanzialmente due casi: il primo è un vero e proprio corridoio su cui si affacciano le porte delle camere e che immette direttamente sull'uscite di emergenza e quindi all'esterno, nel secondo caso, negli appartamenti a due piani, al primo livello ho il corridoio monodirezionale, ma arrivati al piano inferiore tramite scale interna, ho il classico soggiorno/cucina con l'ingresso che funge ovviamente anche da uscita di emrgenza. Ho dei dubbi su quale porzione (e sopratutto da dove) possa omettere parte della lunghezza del corridoio cieco.
Nella Tabella da te menzionata, nella Nota n.1 si cita: "Ciascun locale dove gli occupanti possono dormire deve essere protetto ed avere chiusure almeno E 30-Sa"; pertanto sembrerebbe che per poter benificare di tale "sconto" almeno le porte delle camere da letto devono essere del tipo sopra citato.
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Re: Lungezza corridoi ciechi
Io devo dire che concordo col Comando. Anche io punterei sulla omissione finale del percorso.
Re: Lungezza corridoi ciechi
Grazie Wear per il tuo contributo. Ma nel caso specifico quale porzione ometteresti? negli esempi del COPI si parla ad esempio dell'atrio delle scale, pertanto mi verrebbe da pensare ad un "locale" privo (quasi del tutto) di carico di incendio, fonti di innesco particolari, ecc.
Re: Lungezza corridoi ciechi
dice "anche senza nessuna protezione" quindi 15 m va bene qualsiasi locale, purchè immetta direttamente su esterno/luogo sicuro, se invece vuoi omettere distanze più lunghe occorre la caratteristica di filtro e quindi la sostanziale assenza di carico di incendio
Ultima modifica di Ronin il gio giu 05, 2025 18:35, modificato 1 volta in totale.
- weareblind
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Re: Lungezza corridoi ciechi
Senza una tavola è difficile, ma non rientri in Tabella S.4-23, senza requisiti (ma senza combustibile)?
Re: Lungezza corridoi ciechi
Grazie per le risposte.
Wear la S.4-23 richiama proprio il caso dell’atrio delle scale a cui facevo cenno nel messaggio di prima.
Wear la S.4-23 richiama proprio il caso dell’atrio delle scale a cui facevo cenno nel messaggio di prima.
- weareblind
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Re: Lungezza corridoi ciechi
Se non hai atrio ma corridoio con porte direttamente affacciate purtroppo per me non andrebbe bene.
Re: Lungezza corridoi ciechi
Ok wear ora ho inteso la tua risposta. In ogni caso con questa interpretazione è molto molto facile sforare i 15 metri. È sufficiente una stanza un po’ più grande o più lunga dal punto di vista dimensionale ed il requisito sul corridoio cieco non risulterà quasi certamente rispettato in tantissimi casi a mio avviso . Resto onestamente perplesso considerando che si tratta di semplici appartamenti.
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Re: Lungezza corridoi ciechi
Uhm, io devo dire no. Spinge alle scale aggiuntive e/o alla rilevazione (che aumenta il percorso) e/o alla protezione della scala. Mi pare una direzione corretta; sono appartamenti, ma con persone che non conoscono il sito.
Re: Lungezza corridoi ciechi
per me il corridoio che raggruppa N stanze e che da direttamente sull'esterno è proprio il caso dell'omissione (chiaramente solo dell'ultimo tratto, dall'ultima porta di stanza fino all'uscita), viceversa per il caso descritto degli appartamenti al piano superiore per omettere bisogna proteggere la scala, il che mi sembra corretto come dici tuweareblind ha scritto: gio giu 05, 2025 18:49 Se non hai atrio ma corridoio con porte direttamente affacciate purtroppo per me non andrebbe bene.
Re: Lungezza corridoi ciechi
Grazie Ronin. Probabilmente per il caso del corridoio, installando le porte E30-Sa com’è previsto nella nota 1,sarebbe forse possibile omettere sino a 15 metri.
Re: Lungezza corridoi ciechi
Ringrazio tutti per il prezioso contributo.
Personalmente continuo a non essere del tutto convinto dell’interpretazione che vuole l’applicazione della strategia S.4. Le misure previste per l’esodo nel dm 94 per strutture esistenti con oltre 25 posti letto sono meno restrittive rispetto a quelle previste a quanto punto per quelle con meno di 25 posti letto applicando il COPI…
Personalmente continuo a non essere del tutto convinto dell’interpretazione che vuole l’applicazione della strategia S.4. Le misure previste per l’esodo nel dm 94 per strutture esistenti con oltre 25 posti letto sono meno restrittive rispetto a quelle previste a quanto punto per quelle con meno di 25 posti letto applicando il COPI…