si è mai parlato di: Decadenza detrazioni e sanzioni?

Agevolazioni previste, documentazione richiesta, ecc.

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methodman
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si è mai parlato di: Decadenza detrazioni e sanzioni?

Messaggio da methodman »

]Buongiorno a tutti, leggendo un è po’ qua e là, soprattutto sui vari siti internet, sto cercando di farmi una “cultura” sulle sanzioni tributarie (e non è facile….) soprattutto per quanto riguarda le detrazioni dei vari bonus ristrutturazione e simili, oggi sono davvero tante le persone in Italia che usufruiscono di tali bonus, quindi potenziali "bersagli" , mi chiedo a cosa si vada in contro in caso di carenze o errori commessi che fanno perdere il “diritto” alla detrazione.

Ci sono tanti esempi:

Errori di mancata comunicazione preliminare all’ASL, mancanza del titolo abilitativo, o titolo abilitativo diverso da quello occorrente, lavori difformi (come fa l’AdE a verificare??), e 1000 altri ecc ecc..

Esempio tipico di molti italiani:

Sig. Rossi rifà totalmente il suo bagno degli anni 80, non vuole più la vasca e pertanto decide di mettere un piatto doccia; quindi, rimuove le piastrelle e tutti i sanitari compresa la vasca e smantella gli impianti, poi ricostruisce tutto - incluso gli impianti e finalmente mette la sua doccia. L’intervento è effettuato entro la sagoma dello stesso bagno, quindi non demolisce nessuna parete; tale intervento rientra nelle attività di edilizia libera e pertanto non presenta nessuna CILA, né ovviamente nessuna comunicazione ASL perché c’è solo una ditta esecutrice (diverso è il caso della demolizione della parete, dove occorre la CILA, oppure dove ci sono più ditte anche non contemporanee, dove serve la notifica preliminare!!).
Pur tutta via tale casistica pare sia ammissibile dall’Amministrazione finanziaria (vedasi la riposta all’interpello n. 287_2019), come manutenzione Straordinaria al di là delle definizioni del D.Lgs 222 del 2016 e pertanto anche in assenza del relativo Titolo Edilizio, in sua assenza sostituito da una dichiarazione.

Altro esempio la mancanza di una notifica preliminare, caso non sanabile con la remissione in bonis, però mi chiedo cosa potrebbe accadere se la si presenta durante i lavori, ancorché ci fosse l’obbligo di presentarla preliminarmente, oppure se manca l’indicazione di qualche ditta all’interno della stessa, e via dicendo… e come la mettiamo sulla mancanza delle eventuali dichiarazioni: Attenti che l’AdE richiede che sia presente nella notifica i “dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione” ….
Credo che tuti i modelli Regionali di invio notifica alle rispettive Asl, a tal riguardo non hanno nessun modello da compilare…né caselline da “spuntare”… quindi, tutte le comunicazioni ASL potranno essere difformi???

Questi, secondo me, sono quelli più comuni, ma ovviamente ci possono fare 1000 altri esempi …
Diciamo che l’Amministrazione finanziaria potrebbe appigliarsi a tutto, anche alle semplici formalità, e pertanto, qualora la stessa in sede di accertamento, e quindi in sede di Controllo Formale (art. 36 ter???) richieda la documentazione amministrativa abilitante tali interventi e questa non venga fornita, ovvero sia incompleta, non corretta, carente di dettagli, manchi una virgola, un apostrofo, ecc ecc, o peggio ancora rilevi che gli interventi effettuati non rientrano tra quelli agevolabili (nuove costruzioni?? Ecc ecc) si possono avere seri problemi.

Le strade possono essere tre:
1) Fare eventualmente ricorso e sperare nella conferma della decisione dei giudici nei, sicuramente, tre gradi di giudizio…
2) Eventualmente mediare, se accettata dall’amministrazione ovvero dal giudice…
3) Accettare subito la contestazione e quindi pagare le sanzioni oltre che restituire quanto detratto.

In tutti i casi, fintanto che ci si trovi alla seconda / terza rata, tutto sommato si può limitare il “danno”… ma se il controllo avvenga il dodicesimo anno, o per la legge di Murphy il 31 dicembre del quindicesimo anno?? La spesa potrebbe essere molto ma molto onerosa…

Qua arriva la domanda: A quanto ammontano queste sanzioni? Quali sono? Quante sono? Come si chiamano?

Mi pare di aver capito che, “in mancanza del presupposto costitutivo, anche parziale….” (il titolo abilitativo?? Eventuali errori nella comunicazione Asl?? mancata comunicazione Enea?? La non presentazione di fatture o bonifici di pagamento?? Lavori difformi?? E 1000 e più ecc ecc..) vi è la decadenza delle detrazioni, pertanto il credito dovrebbe essere “inesistente”.

Se tale “inesistenza” del credito venga rilevata in sede dei così detti Controlli Formali (dubito sui controlli automatici…), quindi dopo aver ricevuto tutto la documentazione richiesta al contribuente, allora il credito dovrebbe trasformarsi in “non spettante” dunque le sanzioni si riducono al 30% di quanto detratto al netto degli interessi (vedasi le sentenze della cassazione..)

A questa sanzione, si aggiunge quella relativa alla “infedele dichiarazione” quindi dal 90 al 180%??
Quante altre sanzioni si aggiungono???

Trovo davvero assurdo che si possa rischiare di pagare molto caro anche nell’ipotesi di carenza che possono definirsi in alcuni casi “banali”, non stiamo parlando di Truffe, ma talvolta di veri e propri stupidi errori commessi, o diverse interpretazioni in assenza di normative “chiare”.

Analizzando attentamente e approfondendo la materia, più che un incentivo, mi sembra più un dis-incentivo…


-----AGGIUNGO (e chiedo conferme..) ----

Quanto sopra, così come le condizioni per la distinzione tra credito non spettante ed inesistente (vi rimando alle varie sentenze) dovrebbe valere per i "reati" fiscali effettuati prima dell'entrata in vigore della nuova normativa cui all'art. 13 del D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, che a partire da settembre 2024 ha notevolmente ridotto le sanzioni:
Dal 30 al 25% per i crediti non spettanti
dall'ampia forbice 100-200% alla quasi più "umana" percentuale del 70% per i crediti inesistenti

A mio avviso potevano fare meglio: non è possibile far pagare in egual modo chi commette "reati" fiscali con artefici (fatture false?? molteplici cessioni di crediti superbonus per lavori mai fatti e spariti nel nulla????) con errori "banali"... Le due cose sono diverse.

Chiedo conferme circa la mia interpretazione.
Ultima modifica di methodman il gio mag 22, 2025 15:30, modificato 1 volta in totale.
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Re: si è mai parlato di: Decadenza detrazioni e sanzioni?

Messaggio da NoNickName »

Seguo. Silenziosamente, per il momento.
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Re: si è mai parlato di: Decadenza detrazioni e sanzioni?

Messaggio da marcoaroma »

Un collega mi ha riferito che il CAF ha bloccato l'inserimento della detrazione al 50% per recupero patrimonio edilizio ad una persona che ha eseguito un ristrutturazione consistente perché non era stata fatta la notifica preliminare. Ma da quando i CAF controllano queste cose, incredibile.
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Re: si è mai parlato di: Decadenza detrazioni e sanzioni?

Messaggio da NoNickName »

marcoaroma ha scritto: ven mag 23, 2025 11:15 Ma da quando i CAF controllano queste cose, incredibile.
Era ora, finalmente. Dopo anni di lassismo, finalmente stanno mettendo in riga un po' di gente.
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Re: si è mai parlato di: Decadenza detrazioni e sanzioni?

Messaggio da ponca »

del primo intervento condivido che ai tecnici che si sono occupati di detrazioni competono grandi responsabilità e la cosa genera ansia
come tutti spero che i controlli siano effettuati con buonsenso, un conto è aver frodato deliberatamente e un altro conto è aver commesso un errore in buona fede

detto questo eseguire un intervento senza titolo edilizio o senza notifica asl non è ammissibile e la cosa è sempre stata nota
methodman
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Re: si è mai parlato di: Decadenza detrazioni e sanzioni?

Messaggio da methodman »

marcoaroma ha scritto: ven mag 23, 2025 11:15 Un collega mi ha riferito che il CAF ha bloccato l'inserimento della detrazione al 50% per recupero patrimonio edilizio ad una persona che ha eseguito un ristrutturazione consistente perché non era stata fatta la notifica preliminare. Ma da quando i CAF controllano queste cose, incredibile.
Il tuo collega deve dire grazie al CAF, soprattutto all'impiegato che ha trovato (competente).
La mancata comunicazione della notifica preliminare è causa di decadenza immediata delle detrazioni, non sanabile in alcun caso, quindi il CAF si è risparmiata la sanzione, il tuo collega la restituzione del bonus con tanto di interessi.
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archspf
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Re: si è mai parlato di: Decadenza detrazioni e sanzioni?

Messaggio da archspf »

methodman ha scritto: gio mag 22, 2025 14:40
Sig. Rossi rifà totalmente il suo bagno degli anni 80, non vuole più la vasca e pertanto decide di mettere un piatto doccia; quindi, rimuove le piastrelle e tutti i sanitari compresa la vasca e smantella gli impianti, poi ricostruisce tutto - incluso gli impianti e finalmente mette la sua doccia. L’intervento è effettuato entro la sagoma dello stesso bagno, quindi non demolisce nessuna parete; tale intervento rientra nelle attività di edilizia libera e pertanto non presenta nessuna CILA, né ovviamente nessuna comunicazione ASL perché c’è solo una ditta esecutrice (diverso è il caso della demolizione della parete, dove occorre la CILA, oppure dove ci sono più ditte anche non contemporanee, dove serve la notifica preliminare!!).
Pur tutta via tale casistica pare sia ammissibile dall’Amministrazione finanziaria (vedasi la riposta all’interpello n. 287_2019), come manutenzione Straordinaria al di là delle definizioni del D.Lgs 222 del 2016 e pertanto anche in assenza del relativo Titolo Edilizio, in sua assenza sostituito da una dichiarazione.
Tutto corretto: ci tengo a sottolinearlo perchè non tanto in questo di forum ma in altri ove sono utente attivo, c'è ancora qualcuno che fornisce interpretazioni distanti da questa lettura ormai consolidata.
methodman ha scritto: gio mag 22, 2025 14:40 Altro esempio la mancanza di una notifica preliminare, caso non sanabile con la remissione in bonis, però mi chiedo cosa potrebbe accadere se la si presenta durante i lavori, ancorché ci fosse l’obbligo di presentarla preliminarmente, oppure se manca l’indicazione di qualche ditta all’interno della stessa, e via dicendo… e come la mettiamo sulla mancanza delle eventuali dichiarazioni: Attenti che l’AdE richiede che sia presente nella notifica i “dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione” ….
Credo che tuti i modelli Regionali di invio notifica alle rispettive Asl, a tal riguardo non hanno nessun modello da compilare…né caselline da “spuntare”… quindi, tutte le comunicazioni ASL potranno essere difformi???
La Notifica si può sempre presentare in corso d'opera allorquando si avverino le condizioni (subentro di altra impresa; superamento soglia limite dei 200 uomini-giorno). Se ciò non dovesse avvenire non c'è rimedio. Sul piano dell'incompletezza, fermo restando che le imprese esecutrici vanno indicate necessariamente tutte, ritengo che non sia di pertinenza dell'ADE valutare la congruità ma solo l'effettiva "esistenza" del documento.

methodman ha scritto: gio mag 22, 2025 14:40 Questi, secondo me, sono quelli più comuni, ma ovviamente ci possono fare 1000 altri esempi …
Diciamo che l’Amministrazione finanziaria potrebbe appigliarsi a tutto, anche alle semplici formalità, e pertanto, qualora la stessa in sede di accertamento, e quindi in sede di Controllo Formale (art. 36 ter???) richieda la documentazione amministrativa abilitante tali interventi e questa non venga fornita, ovvero sia incompleta, non corretta, carente di dettagli, manchi una virgola, un apostrofo, ecc ecc, o peggio ancora rilevi che gli interventi effettuati non rientrano tra quelli agevolabili (nuove costruzioni?? Ecc ecc) si possono avere seri problemi.
La contestazione immagino debba avvenire nel merito delle rispettive competenze dell'ADE (formale; profilo fiscale/completezza documentale) e dunque aldilà del fatto che "rilevi che gli interventi effettuati non rientrano tra quelli agevolabili" (sostanziale; abuso del diritto/diritto inesistente), ritengo che non sia in grado di poter valutare se una abilitazione amministrativa sia efficace (carenza di dettagli ecc.), ma deve accertarne la sussistenza in termini di legge ove dovuta.
methodman ha scritto: gio mag 22, 2025 14:40 Qua arriva la domanda: A quanto ammontano queste sanzioni? Quali sono? Quante sono? Come si chiamano?

Mi pare di aver capito che, “in mancanza del presupposto costitutivo, anche parziale….” (il titolo abilitativo?? Eventuali errori nella comunicazione Asl?? mancata comunicazione Enea?? La non presentazione di fatture o bonifici di pagamento?? Lavori difformi?? E 1000 e più ecc ecc..) vi è la decadenza delle detrazioni, pertanto il credito dovrebbe essere “inesistente”.
per il superbonus si era arrivati anche al 300% di sanzione. La mancata comunicazione Enea (conferma di questi giorni: Corte di Cassazione – Sez. V Civ. – Sent. n. 7657 del 21/03/2024) non determina la perdita dei benefici fiscali poichè rileva ai soli fini "statistici".
Dubito che si possa valutare solo a livello documentale una situazione di "lavori difformi".
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Re: si è mai parlato di: Decadenza detrazioni e sanzioni?

Messaggio da L'Enzo »

"per il superbonus si era arrivati anche al 300% di sanzione. La mancata comunicazione Enea (conferma di questi giorni: Corte di Cassazione – Sez. V Civ. – Sent. n. 7657 del 21/03/2024) non determina la perdita dei benefici fiscali poichè rileva ai soli fini "statistici".
Dubito che si possa valutare solo a livello documentale una situazione di "lavori difformi"."

NON ritengo che il pronunciamento della Corte di Cassazione sia estendibile al c.d. Superbonus. Li la comunicazione enea è altra cosa => asseverazione
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archspf
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Re: si è mai parlato di: Decadenza detrazioni e sanzioni?

Messaggio da archspf »

L'Enzo ha scritto: dom mag 25, 2025 11:22 "per il superbonus si era arrivati anche al 300% di sanzione. La mancata comunicazione Enea (conferma di questi giorni: Corte di Cassazione – Sez. V Civ. – Sent. n. 7657 del 21/03/2024) non determina la perdita dei benefici fiscali poichè rileva ai soli fini "statistici".
Dubito che si possa valutare solo a livello documentale una situazione di "lavori difformi"."

NON ritengo che il pronunciamento della Corte di Cassazione sia estendibile al c.d. Superbonus. Li la comunicazione enea è altra cosa => asseverazione
Le due cose sono svincolate, la pronuncia recente riguarda l'Ecobonus ;-)
MarcoFu
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Re: si è mai parlato di: Decadenza detrazioni e sanzioni?

Messaggio da MarcoFu »

Qua entra in gioco l'edilizia libera, se cambio caldaia o serramenti mica devo presentare le cose di cui sopra, eppure porto a detrazione. Mi manca forse un pezzo?
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Re: si è mai parlato di: Decadenza detrazioni e sanzioni?

Messaggio da giotisi »

MarcoFu ha scritto: mer mag 28, 2025 11:17 Qua entra in gioco l'edilizia libera, se cambio caldaia o serramenti mica devo presentare le cose di cui sopra, eppure porto a detrazione. Mi manca forse un pezzo?
..edilizia libera o meno, per i serramenti è SEMPRE necessaria una asseverazione tecnica, che può essere sostituita (in alcuni casi specifici) da una dichiarazione di conformità dell'installatore. (DM req.min. 2015)
Da quando (per il solo ecobonus) sono anche previsti limiti di prezzo E' INVALSO L'USO che tale dichiarazione sostitutiva garantisca anche il rispetto dei limiti dell'allegato I/A.

(Poichè la prima non è mai stata riportata nei bigini dell'AdE, i CAF se ne sono accorti solo quando è apparsa la seconda parte)
methodman
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Re: si è mai parlato di: Decadenza detrazioni e sanzioni?

Messaggio da methodman »

Se non erro, non serve l'asseverazine per importi inferiori ai 10.000 euro, anche nel caso di ecobonus.
Ma chiedo conferme.

In ogni caso se si sostituiscono i serramenti con diversa tipologia (metto l'alluminio al posto del legno esistente) occorre almeno la.cila.

La.caldaia dovrebbe andare bene solo una dichiarazione.
Ultima modifica di methodman il mer mag 28, 2025 17:32, modificato 1 volta in totale.
methodman
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Re: si è mai parlato di: Decadenza detrazioni e sanzioni?

Messaggio da methodman »

Aggiungo (che poi è quello che mi destabpiu preoccupazione...) che dipende dal grado di preparazione e approfondimento del funzionario che verifica le detrazioni.
Come ho detto nel post iniziale: si potrebbero appigliare a tutto!!
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Re: si è mai parlato di: Decadenza detrazioni e sanzioni?

Messaggio da ponca »

MarcoFu ha scritto: mer mag 28, 2025 11:17 Qua entra in gioco l'edilizia libera, se cambio caldaia o serramenti mica devo presentare le cose di cui sopra, eppure porto a detrazione. Mi manca forse un pezzo?
Le norme sulla sicurezza ad esempio si applicano anche in edilizia libera.

Se intervengono 2 imprese tanto per dire servirebbe il PSC anche in edilizia libera.
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archspf
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Re: si è mai parlato di: Decadenza detrazioni e sanzioni?

Messaggio da archspf »

methodman ha scritto: mer mag 28, 2025 17:26 Se non erro, non serve l'asseverazine per importi inferiori ai 10.000 euro, anche nel caso di ecobonus.
Ma chiedo conferme.
NO, per l'Ecobonus non vi è deroga di costo nè di intervento, va sempre fatta.
methodman ha scritto: mer mag 28, 2025 17:26 In ogni caso se si sostituiscono i serramenti con diversa tipologia (metto l'alluminio al posto del legno esistente) occorre almeno la.cila.
NO, debbono cambiare le caratteristiche esteriori (es. colore, partitura ecc.), in quanto il materiale in sè è irrilevante sul profilo urbanistico (tranne che nei contesti vincolati): in quel caso per residualità (bug normativo) si andrebbe in SCIA, peraltro.
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Re: si è mai parlato di: Decadenza detrazioni e sanzioni?

Messaggio da LST »

archspf ha scritto: lun giu 02, 2025 16:27 NO, per l'Ecobonus non vi è deroga di costo nè di intervento, va sempre fatta.

Quoto su tutta la linea archspf tranne quanto sopra, dove per gli ecobonus che non prevedono necessariamente il tecnico (sostituzione generatore < 100kW , serramenti singola ui e poc'altro) anche la congruità economica può essere fatta e sottoscritta direttamente dal fornitore / installatore usando l'allegato A/I del Mite 75/22.

Quindi in Eco semplificato è ammessa dichiarazione tecnica del produttore/installatore ed economica dell'installatore + comunicazione Enea a sola firma del fruitore della detrazione.
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Re: si è mai parlato di: Decadenza detrazioni e sanzioni?

Messaggio da marcoaroma »

Negli ultimi tempi, questa sezione del forum ha la quasi totalità delle discussioni incentrate su come superare la congruità senza dover farla, o su come usare i bonus senza pratica edilizia, o se sia necessario o meno la partica Enea.
I legislatori non fanno poi così male allora a creare mille regole.
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Re: si è mai parlato di: Decadenza detrazioni e sanzioni?

Messaggio da NoNickName »

marcoaroma ha scritto: lun giu 02, 2025 17:14 Negli ultimi tempi
Da sempre, non negli ultimi tempi. La stragrande maggiorparte dei thread è su come interpretare la legge secondo il proprio interesse.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
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Re: si è mai parlato di: Decadenza detrazioni e sanzioni?

Messaggio da methodman »

archspf ha scritto: lun giu 02, 2025 16:27
methodman ha scritto: mer mag 28, 2025 17:26 Se non erro, non serve l'asseverazine per importi inferiori ai 10.000 euro, anche nel caso di ecobonus.
Ma chiedo conferme.
NO, per l'Ecobonus non vi è deroga di costo nè di intervento, va sempre fatta.
Mi pare di aver capito che è sempre obbligatoria a partire dal 12 novembre 2021 (decreto antifrodi) quindi per lavori pagati successivamente a tale data, e in ogni caso non necessita per lavori inferiori ai 10k e attività in edilizia libera, oppure direttamente detratti sul 730.
Prima non vi era tale obbligo che ricadeva esclusivamente sui superbonus.

Pertanto se caio ha ceduto il credito dei serramenti con ecobonus entro il 12 novembre (per lavori pagati p.e a settembre), non dovrebbe avere l'obbligo dell'asseverazione, ne di visto di conformità per importi fino a10k.

Quindi c'è un ante e un post 12 novembre 2021.
Confermate?
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Re: si è mai parlato di: Decadenza detrazioni e sanzioni?

Messaggio da archspf »

LST ha scritto: lun giu 02, 2025 16:49
archspf ha scritto: lun giu 02, 2025 16:27 NO, per l'Ecobonus non vi è deroga di costo nè di intervento, va sempre fatta.

Quoto su tutta la linea archspf tranne quanto sopra, dove per gli ecobonus che non prevedono necessariamente il tecnico (sostituzione generatore < 100kW , serramenti singola ui e poc'altro) anche la congruità economica può essere fatta e sottoscritta direttamente dal fornitore / installatore usando l'allegato A/I del Mite 75/22.

Quindi in Eco semplificato è ammessa dichiarazione tecnica del produttore/installatore ed economica dell'installatore + comunicazione Enea a sola firma del fruitore della detrazione.
intendiamo la stessa cosa: congruità o sotto forma di dichiarazione alternativa o asseverazione ;-)
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methodman ha scritto: lun giu 02, 2025 21:17
archspf ha scritto: lun giu 02, 2025 16:27
methodman ha scritto: mer mag 28, 2025 17:26 Se non erro, non serve l'asseverazine per importi inferiori ai 10.000 euro, anche nel caso di ecobonus.
Ma chiedo conferme.
NO, per l'Ecobonus non vi è deroga di costo nè di intervento, va sempre fatta.
Mi pare di aver capito che è sempre obbligatoria a partire dal 12 novembre 2021 (decreto antifrodi) quindi per lavori pagati successivamente a tale data, e in ogni caso non necessita per lavori inferiori ai 10k e attività in edilizia libera, oppure direttamente detratti sul 730.
Prima non vi era tale obbligo che ricadeva esclusivamente sui superbonus.

Pertanto se caio ha ceduto il credito dei serramenti con ecobonus entro il 12 novembre (per lavori pagati p.e a settembre), non dovrebbe avere l'obbligo dell'asseverazione, ne di visto di conformità per importi fino a10k.

Quindi c'è un ante e un post 12 novembre 2021.
Confermate?
Il limite di "edilizia libera" e di "costo inferiore a 10.000" non si applica all'Ecobonus. La data di riferimento è 5 Ottobre 2020 (Decreto Mise 06/08/2020)
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Re: si è mai parlato di: Decadenza detrazioni e sanzioni?

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Sol DM 06/08/2020 non c'è dubbio, congruità sempre per Ecobonus.
Essendo passato un po' di tempo mi rimane il dubbio sul limite dei 10.000 € anche per Ecobonus tradizionale.
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marcoaroma ha scritto: mar giu 03, 2025 10:17 Sol DM 06/08/2020 non c'è dubbio, congruità sempre per Ecobonus.
Essendo passato un po' di tempo mi rimane il dubbio sul limite dei 10.000 € anche per Ecobonus tradizionale.
Eco niente limite. se riesco recupero il riferimento ;-)
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Re: si è mai parlato di: Decadenza detrazioni e sanzioni?

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ENEA
FAQ predisposte dal Ministero della Transizione Ecologica - Pubblicazione Aprile 2022

Risposta al quesito n° 6.
R: Secondo il punto 13.2 dell’Allegato A al DM requisiti tecnici, così come modificato dal DM costi massimi, per gli interventi di Ecobonus che non richiedono l’asseverazione delle spese sostenute (che non accedono all’opzione di cessione del credito o sconto in fattura, che accedono alle citate opzioni ma hanno un costo inferiore a 10.000 euro o sono in edilizia libera, ovvero per i quali non è necessaria l’asseverazione ai sensi dell’Allegato A del DM requisiti tecnici) è comunque necessario verificare il rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato A. Tale verifica, per cui non è necessaria l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, concorre al calcolo della spesa massima ammissibile a cui dovranno essere aggiunti tutti gli altri costi (IVA, prestazioni professionali - solo quando applicabile - opere di installazione e manodopera). Al riguardo, rileva il valore minimo tra quello indicato nella tabella di cui all’Allegato A al DM costi massimi e quello oggetto di fattura.
Si precisa che tale verifica è limitata solamente agli interventi ammessi all’Ecobonus.
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