Valutazione progetto... facciate?
Moderatore: Edilclima
Valutazione progetto... facciate?
Salve.
Un edifico per uffici con progetto approvato nel 2021 e regolarmente sciato.
Ora vogliono modificare solo un piano e il funzionario dice di presentare una nuova VP. E fin qui sono d'accordo.
Il problema è la RTV delle chiusure d'ambito.
Nel 2021 epoca del vecchio progetto, non era ancora in vigore... ora, per modifcare 1 solo piano senza intervenire minimamente sullr facciate, il funzionario dive che la RTV sulle facciate va applicata comunque, e allintero edificio.
La faccoata presenta cappotto (2020) conateroali ad oggi non a mor.a secondo la RTV facciate... Ora, dovrei far smontare la facciata per sostituire tutti i pannelli per apportare modifiche a un solo piano?
Mi sembra a dir poco assurdo.
Potrei andare in alternativa, ma non so cosa inventarmi...
Cosa consigliate?
Hrazie
Un edifico per uffici con progetto approvato nel 2021 e regolarmente sciato.
Ora vogliono modificare solo un piano e il funzionario dice di presentare una nuova VP. E fin qui sono d'accordo.
Il problema è la RTV delle chiusure d'ambito.
Nel 2021 epoca del vecchio progetto, non era ancora in vigore... ora, per modifcare 1 solo piano senza intervenire minimamente sullr facciate, il funzionario dive che la RTV sulle facciate va applicata comunque, e allintero edificio.
La faccoata presenta cappotto (2020) conateroali ad oggi non a mor.a secondo la RTV facciate... Ora, dovrei far smontare la facciata per sostituire tutti i pannelli per apportare modifiche a un solo piano?
Mi sembra a dir poco assurdo.
Potrei andare in alternativa, ma non so cosa inventarmi...
Cosa consigliate?
Hrazie
Re: Valutazione progetto... facciate?
Ciao, sarebbe interessante conoscere di quanti piani è l'edificio, in che cosa consistono le "modifiche" di cui parli e se il progetto originale è stato redatto con il COPI, però in termini generali a me la richiesta del funzionario pare poco sostenibile anche dal punto di vista normativo. La RTV sulle chiusure d'ambito è stata introdotta dal DM 30/03/2022 il quale all'art. 4 detta le esclusioni dal campo di applicazione e mi pare che il tuo caso possa ricadere li dentro.
Re: Valutazione progetto... facciate?
Ciao.
Il progetto del 2021 è stato redatto con RTO + RTV alberghi, all'epoca non c'era la RTV sulle chiusure d'ambito.
L'edificio è composto da piano terra + altri 10 piani.
Le modifiche riguardano le vie di esodo e le compartimentazioni di un solo piano, quindi va fatta nuova Valutazione progetto che, di conseguenza, si porta dietro pure la RTV sulle chiusure d'ambito.
Ho letto l'art. 4 del DM 30/03/2022, che riporto:
1. Il presente decreto non comporta adeguamenti per le attivita' che, alla data di entrata in vigore dello stesso, ricadano in uno dei seguenti casi:
a) siano gia' in regola con almeno uno degli adempimenti previsti agli articoli 3, 4 o 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151; ATTIVITA' IN POSSESSO DI SCIA 2021, CON ULTERIORE SCIA 2025 VOLTA A SANARE PICCOLE DIFFORMITA', SENZA AGGRAVIO.
b) siano state progettate sulla base del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 attualmente vigente, comprovati da atti rilasciati dalle amministrazioni competenti. OK, RTO+RTV ALBERGHI.
2. Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento delle attivita' esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni previste dall'art. 2, commi 3 e 4 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 12 aprile 2019. QUI, L'ART. 2 COMMA 3 RECITA: 3. Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento alle attivita' di cui al comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell'attivita' non interessata dall'intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare.
E' al punto 2, secondo me, che la norma mi frega. Le caratteristiche tecniche dei materiali installati non rispondono ai requsiti della RTV sulle chiusure.
Il progetto del 2021 è stato redatto con RTO + RTV alberghi, all'epoca non c'era la RTV sulle chiusure d'ambito.
L'edificio è composto da piano terra + altri 10 piani.
Le modifiche riguardano le vie di esodo e le compartimentazioni di un solo piano, quindi va fatta nuova Valutazione progetto che, di conseguenza, si porta dietro pure la RTV sulle chiusure d'ambito.
Ho letto l'art. 4 del DM 30/03/2022, che riporto:
1. Il presente decreto non comporta adeguamenti per le attivita' che, alla data di entrata in vigore dello stesso, ricadano in uno dei seguenti casi:
a) siano gia' in regola con almeno uno degli adempimenti previsti agli articoli 3, 4 o 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151; ATTIVITA' IN POSSESSO DI SCIA 2021, CON ULTERIORE SCIA 2025 VOLTA A SANARE PICCOLE DIFFORMITA', SENZA AGGRAVIO.
b) siano state progettate sulla base del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 attualmente vigente, comprovati da atti rilasciati dalle amministrazioni competenti. OK, RTO+RTV ALBERGHI.
2. Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento delle attivita' esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni previste dall'art. 2, commi 3 e 4 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 12 aprile 2019. QUI, L'ART. 2 COMMA 3 RECITA: 3. Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento alle attivita' di cui al comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell'attivita' non interessata dall'intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare.
E' al punto 2, secondo me, che la norma mi frega. Le caratteristiche tecniche dei materiali installati non rispondono ai requsiti della RTV sulle chiusure.
Re: Valutazione progetto... facciate?
Secondo me, considerando che le modifiche previste dal progetto comporterebbero interventi significativi anche in ambiti non direttamente oggetto dei lavori — seppur non di tipo strutturale o impiantistico — è consentito fare riferimento alle "normative di tipo tradizionale", come indicato dal DM 12/04/2019 e dal chiarimento prot. 15406 del 15/10/2019, cui rimanda anche il DM chiusure d'ambito.
Resta da chiarire se per "normative di tipo tradizionale" si intenda anche la vecchia edizione del Codice.
Se non ricordo male però, in ogni caso, la vecchia edizione del codice rimandava alla Linea Guida delle facciate che, pur non essendo cogenti, costituivano utile riferimento.
Secondo me, a meno che dal vecchio progetto non emerga chiaramente la presenza di cappotto totalmente privo di requisiti, qualche accorgimento va comunque previsto.
Resta da chiarire se per "normative di tipo tradizionale" si intenda anche la vecchia edizione del Codice.
Se non ricordo male però, in ogni caso, la vecchia edizione del codice rimandava alla Linea Guida delle facciate che, pur non essendo cogenti, costituivano utile riferimento.
Secondo me, a meno che dal vecchio progetto non emerga chiaramente la presenza di cappotto totalmente privo di requisiti, qualche accorgimento va comunque previsto.
Re: Valutazione progetto... facciate?
Secondo me per tradizionale si intendono le vecchie norme. L'attività è stata progettata con il Codice (ante V13) + RTV alberghi.
Applicando letteralmente la normativa, ad oggi bisogna tirare dentro anche la RTV sulle chiusure d'ambito.
Quello che mi urta è il fatto che non intervenendo sull'involucro occorra comunque, in sostanza, buttare giù facciate costruite nel 2021.
Applicando letteralmente la normativa, ad oggi bisogna tirare dentro anche la RTV sulle chiusure d'ambito.
Quello che mi urta è il fatto che non intervenendo sull'involucro occorra comunque, in sostanza, buttare giù facciate costruite nel 2021.
Re: Valutazione progetto... facciate?
Ciao.
Concordo, le regole tradizionali sono quelle ante Codice.
Situazione alquanto complessa secondo me, la norma è chiara e credo non sia opinabile.
Concordo, le regole tradizionali sono quelle ante Codice.
Situazione alquanto complessa secondo me, la norma è chiara e credo non sia opinabile.
Re: Valutazione progetto... facciate?
Provo a tradurre (in modo del tutto personale) come io intendo il comma 3 dell'art.2:
"se hai un'attività esistente da modificare, il copi lo applichi solo se è compatibile con le misure di sicurezze già adottate nella parte esistente, e se così è lo applichi per tutta l'attività".
E' chiaro che chi l'ha scritto si riferiva ai Decreti "pre copi" e non ha pensato ai casi di modifiche del copi successive alla sua utilizzazione per un'attività, ma la ratio mi pare chiara. Letta così il tuo caso non rientra in questo comma, e quindi progetti le modifiche con la versione di COPI che hai utilizzato per il primo progetto.
Aggiungo che non sono d'accordo quando dici "Le modifiche riguardano le vie di esodo e le compartimentazioni di un solo piano, quindi va fatta nuova Valutazione progetto" in quanto l'obbligo di presentazione di nuovo progetto scatta se oltre alle modifiche che hai descritto si accompagna un "aggravio di rischio" che valuti tu tramite VRI.
"se hai un'attività esistente da modificare, il copi lo applichi solo se è compatibile con le misure di sicurezze già adottate nella parte esistente, e se così è lo applichi per tutta l'attività".
E' chiaro che chi l'ha scritto si riferiva ai Decreti "pre copi" e non ha pensato ai casi di modifiche del copi successive alla sua utilizzazione per un'attività, ma la ratio mi pare chiara. Letta così il tuo caso non rientra in questo comma, e quindi progetti le modifiche con la versione di COPI che hai utilizzato per il primo progetto.
Aggiungo che non sono d'accordo quando dici "Le modifiche riguardano le vie di esodo e le compartimentazioni di un solo piano, quindi va fatta nuova Valutazione progetto" in quanto l'obbligo di presentazione di nuovo progetto scatta se oltre alle modifiche che hai descritto si accompagna un "aggravio di rischio" che valuti tu tramite VRI.
Re: Valutazione progetto... facciate?
E' chiaro che chi l'ha scritto si riferiva ai Decreti "pre copi" e non ha pensato ai casi di modifiche del copi successive alla sua utilizzazione per un'attività, ma la ratio mi pare chiara. Letta così il tuo caso non rientra in questo comma, e quindi progetti le modifiche con la versione di COPI che hai utilizzato per il primo progetto.
Non concordo. Il riferimento alle "vecchie" norme (quelle prescrittive) è chiaro, mi sembra assai forzata la posizione secondo cui ci si possa riferire alle versioni precedenti del COPI anche perchè l'art. 5 comma 1bis rimanda, appunto, alle vecchie norme.
Aggiungo che non sono d'accordo quando dici "Le modifiche riguardano le vie di esodo e le compartimentazioni di un solo piano, quindi va fatta nuova Valutazione progetto" in quanto l'obbligo di presentazione di nuovo progetto scatta se oltre alle modifiche che hai descritto si accompagna un "aggravio di rischio" che valuti tu tramite VRI.
Purtroppo il funzionario la pensa così. Dopo aver visto la planimetria, pur essendo diminuito il numero di persone nel piano, avendo introdotto corridoi ciechi secondo lui va presentato un nuovo esame progetto relativo al piano.
Non poso nemmeno far finta di nulla, visto che è proprio lui che esaminò il primo progetto...
Non concordo. Il riferimento alle "vecchie" norme (quelle prescrittive) è chiaro, mi sembra assai forzata la posizione secondo cui ci si possa riferire alle versioni precedenti del COPI anche perchè l'art. 5 comma 1bis rimanda, appunto, alle vecchie norme.
Aggiungo che non sono d'accordo quando dici "Le modifiche riguardano le vie di esodo e le compartimentazioni di un solo piano, quindi va fatta nuova Valutazione progetto" in quanto l'obbligo di presentazione di nuovo progetto scatta se oltre alle modifiche che hai descritto si accompagna un "aggravio di rischio" che valuti tu tramite VRI.
Purtroppo il funzionario la pensa così. Dopo aver visto la planimetria, pur essendo diminuito il numero di persone nel piano, avendo introdotto corridoi ciechi secondo lui va presentato un nuovo esame progetto relativo al piano.
Non poso nemmeno far finta di nulla, visto che è proprio lui che esaminò il primo progetto...

Re: Valutazione progetto... facciate?
La mia posizione di riferirsi al COPI vigente al momento della prima SCIA o esame progetto è sicuramente forzata perchè il DM 3/8/15 non lo prevede.
Però credo che forse diamo una lettura diversa al famoso comma del DM 3/08/15 perchè per me non obbliga all'applicazione del nuovo COPI a tutta l'attività in quanto dice "le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, (COPI) si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell’attività non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare".
Però credo che forse diamo una lettura diversa al famoso comma del DM 3/08/15 perchè per me non obbliga all'applicazione del nuovo COPI a tutta l'attività in quanto dice "le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, (COPI) si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell’attività non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare".
Re: Valutazione progetto... facciate?
Questione rognosa...