Diga in costruzione. Coronamento 150 m altezza 80 m.
La diga presenta un unico accesso in cima, sul coronamento. C'è una prima scala a chiocciola, larga 1,8 m, poi 20 m di corridoio, poi una seconda scala a chiocciola che scende di 60 m, larga 2,6 m. Poi un unico locale, il locale Dose Ecologica (DE)
L'attività non è soggetta a CPI e non è dotata di Regola Tecnica Verticale (RTV).
Inoltre, ai sensi del D.M. 3/9/2021:
a) affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;
b) superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2;
c) con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m (su questo ho dubbi, la diga assolutamente non rientra nei pensieri di questo decreto);
d) non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;
e) non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
f) non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.
Abbiamo quindi diritto di usare il MiniCodice D.M. 3/9/2021.
Il MiniCodice però permette al massimo 30 metri lineari e non fornisce strumenti di deroga.
Il percorso è cieco e monodirezionale, per forza dal locale a fondo diga Dose Ecologica (DE) fino alla superficie.
Il percorso tra locale DE e cielo libero in superficie è privo di locali e altre funzioni: è letteralmente solo un percorso.
Posso quindi passare a usare il Codice, D.M. 3/8/2015.
Rischio vita A1. Capitoli:
- S1: reazione al fuoco non richiesta;
- S2: carico di incendio zero;
- S3: superficie inferiore al massimo previsto e irraggiamento zero;
- S4: esodo. La tabella S.4-18 consente 45 m lineari, i nostri sono di più.
Tabella S.4-20: possibilità di omettere porzione di corridoio cieco, purché finale, cioè terminante a cielo libero sul coronamento della diga. E' il caso in esame, perché tra locale DE a fondo diga e uscita a cielo libero su coronamento vi è solo percorso (due scale + corridoio).
1) Anche senza protezione, posso omettere 15 m: vuol dire avere 45+15 m = 60 m, ma ne ho di più.
2) Con caratteristica di filtro posso omettere 45 m: vuol dire avere 45+45 m = 90 m.
G.1.8 Compartimentazione
4. Filtro: compartimento antincendio nel quale la probabilità di avvio e sviluppo dell'incendio sia resa trascurabile.
Vuol quindi dire creare un compartimento entro 45 m dal locale DE, e abbuonare i 45 m dopo tale comparto. Va controllato se ci stiamo con le distanze.
3) Con caratteristiche a prova di fumo, posso omettere 120 m. Come sopra, ma vuol dire realizzare comparto + sistema di sovrapressione a 0,03 mbar.
- S5: gestione antincendio in ordinario e emergenza, nessun problema;
- S6: solo estintori;
- S7: allarme vocale (con radio);
- S8 ventilazione: non richiesta per comparti entro 100 mq;
- S9 accessibilità VV.F.
Qui ho un altro punto da capire. Ci sono diciamo 60 m tra locale DE in basso e coronamento della diga. Pure è tutto fuori terra.
- S10 impianto elettrico a norma.
Come analisi vi torna? Se ho oltre 100 mq di superficie di comparto mi tocca ventilare (fantascienza)?
Se no ovviamente FSE o deroga.
Grazie!
VRI in una diga
Moderatore: Edilclima
- weareblind
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Re: VRI in una diga
Riprendo il mio post, nel frattempo la soluzione che avevo pensato è stata considerata idonea.
Vado invece ad una domanda specifica: dal locale in fondo alla diga "Dose Minima Vitale" DMV, dove si rilascia acqua per l'alveo, ho il seguente percorso cieco fino a porta in cima alla diga, a cielo libero a quota +775.0 m.
Locale DMV: 7 m. Protetto con porta tagliafuoco EI60
Corridoio: 10 m.
Primo vano scala: 32 m.
Corridoio: 13 m.
Secondo vano scala: 3 m.
Corridoio alla porta: 2 m.
TOT = 67 m. Se non computo il locale DMV sono 60 m.
Rischio vita A1, percorso massimo 45 m. Carico incendio 40 MJ/mq, assenza di qualsiasi lavorazione, affollamento 2 persone, unica presenza di cavi elettrici e dati GM2 per capitolo S.1.
Secondo me, usando S.4.8.2 comma 3, posso omettere la porzione finale (tutto calcestruzzo e scala metallica interna) che porta al luogo sicuro (porta di uscita a quota +775.0 m). Tabella S.4-20 terza riga, ometto 15 m.
Purtroppo credo di dover chiedere deroga.
3. luogo sicuro temporaneo: luogo in cui è temporaneamente trascurabile il rischio d'incendio per gli occupanti che vi stazionano o vi transitano durante l'esodo; tale rischio è riferito ad un incendio in ambiti dell'attività specificati, diversi dal luogo considerato;
16. lunghezza di corridoio cieco: distanza che ciascun occupante deve percorrere lungo una via d'esodo dal punto in cui si trova fino a raggiungere:
a. un punto in cui diventa possibile l'esodo in più di una direzione. Non presente nel caso in esame;
b. oppure un luogo sicuro.
L'incendio lungo il corridoio cieco può impedire l'esodo degli occupanti. Poiché non è possibile stabilire a priori il compartimento di primo innesco, il corridoio cieco è indipendente dai compartimenti eventualmente attraversati. Nel caso in esame, quindi, la porta EI60 che protegge il comparto locale DMV non può essere computata come abbattimento dei 7 metri di percorso del locale DMV stesso.
In sostanza ho un percorso 67 m, meno 15 omettibili quindi pari 52 m, ed un limite a 45 m.
Che ne pensate? Non ci sono spazi per installare rilevazione incendi (e le correnti di aria lo renderebbero inutile, oltre al fatto che ho 20 kg di combustibile in tutta la diga).
Vado invece ad una domanda specifica: dal locale in fondo alla diga "Dose Minima Vitale" DMV, dove si rilascia acqua per l'alveo, ho il seguente percorso cieco fino a porta in cima alla diga, a cielo libero a quota +775.0 m.
Locale DMV: 7 m. Protetto con porta tagliafuoco EI60
Corridoio: 10 m.
Primo vano scala: 32 m.
Corridoio: 13 m.
Secondo vano scala: 3 m.
Corridoio alla porta: 2 m.
TOT = 67 m. Se non computo il locale DMV sono 60 m.
Rischio vita A1, percorso massimo 45 m. Carico incendio 40 MJ/mq, assenza di qualsiasi lavorazione, affollamento 2 persone, unica presenza di cavi elettrici e dati GM2 per capitolo S.1.
Secondo me, usando S.4.8.2 comma 3, posso omettere la porzione finale (tutto calcestruzzo e scala metallica interna) che porta al luogo sicuro (porta di uscita a quota +775.0 m). Tabella S.4-20 terza riga, ometto 15 m.
Purtroppo credo di dover chiedere deroga.
3. luogo sicuro temporaneo: luogo in cui è temporaneamente trascurabile il rischio d'incendio per gli occupanti che vi stazionano o vi transitano durante l'esodo; tale rischio è riferito ad un incendio in ambiti dell'attività specificati, diversi dal luogo considerato;
16. lunghezza di corridoio cieco: distanza che ciascun occupante deve percorrere lungo una via d'esodo dal punto in cui si trova fino a raggiungere:
a. un punto in cui diventa possibile l'esodo in più di una direzione. Non presente nel caso in esame;
b. oppure un luogo sicuro.
L'incendio lungo il corridoio cieco può impedire l'esodo degli occupanti. Poiché non è possibile stabilire a priori il compartimento di primo innesco, il corridoio cieco è indipendente dai compartimenti eventualmente attraversati. Nel caso in esame, quindi, la porta EI60 che protegge il comparto locale DMV non può essere computata come abbattimento dei 7 metri di percorso del locale DMV stesso.
In sostanza ho un percorso 67 m, meno 15 omettibili quindi pari 52 m, ed un limite a 45 m.
Che ne pensate? Non ci sono spazi per installare rilevazione incendi (e le correnti di aria lo renderebbero inutile, oltre al fatto che ho 20 kg di combustibile in tutta la diga).