Buongiorno, per un distributore di idrogeno ho dei dubbi in merito alle distanze di sicurezza interne previste dal relativo D.M.
Nello specifico, è richiesta una distanza di sicurezza interna pari a 15 (secondo il DM 30/11/1983 è relativa agli elementi pericolosi presenti) che non so se applicare solamente rispetto agli elementi definiti pericolosi, ovvero compressori e stoccaggi, o se applicarla anche rispetto al perimetro dello stabilimento e all'unità di erogazione (N.B. il D.M. del 2018 non la definisce elemento pericoloso dell'impianto...).
Grazie in anticipo a chi vorrà dare il suo contributo
DM 23/10/2018 - DISTANZE DI SICUREZZA
Moderatore: Edilclima
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Re: DM 23/10/2018 - DISTANZE DI SICUREZZA
Le distanze di sicurezza interne si applicano tra gli elementi pericolosi (definiti nel decreto). Dopodichè le distanze di protezione si applicano per la distanza tra gli elementi pericolosi e i confini dell'attività.
C'è un apposita tabella nel DM indicato.
Ci sono distanze di icurezza interna da mantenere anche tra gli elementi pericolosi e altri elementi tipo le cabina MT/BT e il negozio del gestore, oltre ai cavidotti ad alta tensione.
In ogni caso il decreto stabilisce quali sono gli elementi pericolosi c'è un apposito paragrafo.
C'è un apposita tabella nel DM indicato.
Ci sono distanze di icurezza interna da mantenere anche tra gli elementi pericolosi e altri elementi tipo le cabina MT/BT e il negozio del gestore, oltre ai cavidotti ad alta tensione.
In ogni caso il decreto stabilisce quali sono gli elementi pericolosi c'è un apposito paragrafo.
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Re: DM 23/10/2018 - DISTANZE DI SICUREZZA
Si quindi a tuo avviso il fabbrico non essendo previsto dal decreto come pericolo non necessita di distanza di sicurezza?
grazie
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