DM 23/10/2018 - DISTANZE DI SICUREZZA

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

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carlton-banks84
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DM 23/10/2018 - DISTANZE DI SICUREZZA

Messaggio da carlton-banks84 »

Buongiorno, per un distributore di idrogeno ho dei dubbi in merito alle distanze di sicurezza interne previste dal relativo D.M.
Nello specifico, è richiesta una distanza di sicurezza interna pari a 15 (secondo il DM 30/11/1983 è relativa agli elementi pericolosi presenti) che non so se applicare solamente rispetto agli elementi definiti pericolosi, ovvero compressori e stoccaggi, o se applicarla anche rispetto al perimetro dello stabilimento e all'unità di erogazione (N.B. il D.M. del 2018 non la definisce elemento pericoloso dell'impianto...).
Grazie in anticipo a chi vorrà dare il suo contributo
etec83
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Re: DM 23/10/2018 - DISTANZE DI SICUREZZA

Messaggio da etec83 »

Le distanze di sicurezza interne si applicano tra gli elementi pericolosi (definiti nel decreto). Dopodichè le distanze di protezione si applicano per la distanza tra gli elementi pericolosi e i confini dell'attività.

C'è un apposita tabella nel DM indicato.

Ci sono distanze di icurezza interna da mantenere anche tra gli elementi pericolosi e altri elementi tipo le cabina MT/BT e il negozio del gestore, oltre ai cavidotti ad alta tensione.

In ogni caso il decreto stabilisce quali sono gli elementi pericolosi c'è un apposito paragrafo.
carlton-banks84
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Re: DM 23/10/2018 - DISTANZE DI SICUREZZA

Messaggio da carlton-banks84 »

Si quindi a tuo avviso il fabbrico non essendo previsto dal decreto come pericolo non necessita di distanza di sicurezza?
grazie
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