Buongiorno colleghi,
sto eseguendo la progettazione antincendio di una struttura ricettiva esistente con oltre 25 posti letto, ma distribuiti in più fabbricati ciascuno con un numero di posti letto inferiore a 25. Pertanto da un punto di vista normativo sto seguendo quanto previsto nel Titolo III del D.M. 09 aprile 1994. Tra i vari requisiti, si prescrive l'esodo in sicurezza degli occupanti senza specificare lunghezze dei percorsi di esodo, larghezze, ecc. In altre occasioni, fino a quando è stato possibile, facevo riferimento al vecchio D.M. 10 marzo 1998, ormai abrogato. Pertanto, per similitudine, avevo pensato di prendere come riferimento quanto previsto nel capitolo "Esodo" del D.M. 03 settembre 2021 (o decreto Minicodice). A tal proposito sembra che il Comando accetti tale impostazione.
Nel paragrafo 4.2.3 del Minicodice si prevedono almeno due vie di esodo indipendenti e una lunghezza del corridoio cieco pari a 30 metri. Il dubbio riguarda quanto riportato nella frase "Nei limiti di ammissibilità del corridoio cieco, è ammessa una sola via d’esodo" .
Se ho ben interpretato, se ho un corridoio cieco con lunghezza massima pari a 30 metri (estendibile a 45 m. sotto determinate condizioni) potrei allora avere una sola via di esodo?
Grazie
Dubbio vie di esodo D.M. 03 settembre 2021
Moderatore: Edilclima
Re: Dubbio vie di esodo D.M. 03 settembre 2021
Certo se no dovresti sempre fare edifici con 2 scale?
In ogni caso poi c'è il Capitolo V.5.5 della RTV del Codice, che forse è anche più restrittivo, ma vigente.
Quindi se sono nuove strutture ricettive ci penserei, anche perchè il D.M. 09.04.1994 Titolo III dice poco e niente.
In ogni caso poi c'è il Capitolo V.5.5 della RTV del Codice, che forse è anche più restrittivo, ma vigente.
Quindi se sono nuove strutture ricettive ci penserei, anche perchè il D.M. 09.04.1994 Titolo III dice poco e niente.
Re: Dubbio vie di esodo D.M. 03 settembre 2021
Grazie mille per la tua risposta e per il suggerimento in merito al COPI.