Parco serbati acque reflue e DM 1934

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

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weareblind
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Parco serbati acque reflue e DM 1934

Messaggio da weareblind »

Buonasera a tutti, un cliente farma vuole sostituire un serbatoio asse orizzontale da 10 mc con 2 da 25 mc.
Trattasi di acque reflue di lavorazione, flash point 23 gradi.
Il parco prevede già oggi 1 serbatoio da 25 mc di acqua sporca non infiammabile, altri 5 da 25 mc di acque infiammabili, e quello da 10 da togliere.
Oggi secondo me va bene perché 6 serbatoi di infiammabili (5 x 25 + 1 x 10) e volume totale 135 mc.
DOMANI avrei 7 x 25 = 175 mc.

Decreto Ministeriale 31 luglio 1934
Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi.

Art. 54.
Se si tratta di liquidi della categoria A:
2° Serbatoi di capacità fino a 250 metri cubi, possono essere raggruppati, in numero non superiore a sei (capacità totale massima mc. 1500), in un unico bacino, mantenendo fra loro una distanza di m. 5. Il bacino deve avere capacità uguale alla metà di quella complessiva effettiva dei 6 serbatoi.
Se si tratta di liquidi della categoria B, il raggruppamento può essere analogamente costituito con serbatoi disposti a distanza rispettiva di m. 5 a 10 secondo la loro capacità, a partire da 5 metri per 500 metri cubi, e aventi un totale complessivo di liquidi non superiore a 12.000 metri cubi. Il bacino di contenimento deve avere capacità uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi.

In effetti io ho categoria B per un pelo. Lì potrei metterne oltre 6. Quando leggo "raggruppamento" vado infatti ad intendere non la distanza intra serbatoi, ma intra gruppi di serbatoi - i ho un gruppo solo

Art. 55.
Negli stabilimenti in genere dove si producono o si lavorano oli minerali, è consentito, per ragioni di lavorazione, ma non per conservazione in deposito, di raggruppare, in un unico bacino di contenimento, non più di quattro serbatoi per benzina di capacità singola non superiore a 150 metri cubi, con facoltà di ridurre le distanze fra serbatoio e serbatoio, però senza scendere sotto a 80 centimetri. Per ogni serbatoio deve esservi la possibilità di irrorarlo idricamente.

Qui parla di 4, ma di benzina, categoria A.

Posto che il sito è di prima classe, e che ho polmonazione in azoto (sicurezza secondo grado), l'art.46 chiede quindi 5 m da cinta perimetrale e 25 m dal primo edificio, direi.

Sempre leggibilissimo il DM 1934...
stfire
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Re: Parco serbati acque reflue e DM 1934

Messaggio da stfire »

negli stabilimenti di cui parli, in genere si applica per analogia il pto 55
altrimenti dovresti applicare il pto 49
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weareblind
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Re: Parco serbati acque reflue e DM 1934

Messaggio da weareblind »

Grazie, il sito ad oggi ha già nel CPI n.5 serbatoi di reflui infiammabili da 4 x 25 + 1 x 10 = 110 mc.
Se applicassi l'art.55 - era anche la mia idea - avrei un limite a 4 serbatoi, mentre starei dentro i mc, avendo domani 5 x 25 = 125 mc.
L'art.47 per 1a classe e fuori terra di secondo grado chiede 25 m verso il primo edificio esterno, per cat.B. Già oggi è a 13 m, nel CPI.
Boh...
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weareblind
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Re: Parco serbati acque reflue e DM 1934

Messaggio da weareblind »

Forse ragionarono con:
- liquidi cat.B;
- 6 serbatoi da 25 mc = 150 mc totali, ma 150 / 10 = 15 mc benzina equivalente;
- serbatoi fuori terra, con questa volumetria classe 3;
- protezione di secondo grado, quindi 5 m cinta perimetrale e 7 m primo edificio.

E poi art. 49, 0,8 m di distanza tra serbatoi, nessun limite sul numero serbatoi / litri infiammabili.
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