Ambulatori soggetti VVF

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

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fabbretto
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Ambulatori soggetti VVF

Messaggio da fabbretto »

Buona domenica a tutti.

Nell'applicare il vecchio DM 18-09-2002 e s.m.i., titolo IV Capo 2, ai fini dell'esodo si rimanda all'allegato III al DM 10 marzo 1998:
25 - MISURE PER L’ESODO DI EMERGENZA
1. Si applicano le disposizioni previste all’allegato III del decreto del Ministro dell’interno, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998 e s.m.i., facendo riferimento ai parametri stabiliti per le attività a rischio di incendio medio
Il DM del 98 è oramai abrogato ed ora occorre applicare il Minicodice.
Ma il Minicodice si applica per attività a "basso rischio", mentre il vecchio DM 98 faceva riferimento a e livelli di rischio "basso, medio, alto".

Come si concilia il Minicodice con le prescrizioni del DM 18-09-2002? Applicate lo stesso il Minicodice anche se per "rischio basso"?

Grazie
Terminus
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Re: Ambulatori soggetti VVF

Messaggio da Terminus »

Il minicodice non è proprio applicabile: hai attività soggetta e provvista di regola tecnica verticale.
fabbretto
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Re: Ambulatori soggetti VVF

Messaggio da fabbretto »

Hai ragione, ma la vecchia norma del 2002 è ancora valida.
Il problema è che la norma fa riferimento, come scritto, al vecchio Dm 10 marzo 2998 che è stato sostituito dal Minicodice.
Da qui l'incongruenza.

Io mi chiedo perchè i VVF non tolgano di mezzo TUTTE le vecchie norme! Basta, oramai sono un groviglio di chiarimenti, circolari, interpretazioni...
cmorante
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Re: Ambulatori soggetti VVF

Messaggio da cmorante »

fabbretto ha scritto: dom ott 08, 2023 21:30 Hai ragione, ma la vecchia norma del 2002 è ancora valida.
Il problema è che la norma fa riferimento, come scritto, al vecchio Dm 10 marzo 2998 che è stato sostituito dal Minicodice.
Da qui l'incongruenza.

Io mi chiedo perchè i VVF non tolgano di mezzo TUTTE le vecchie norme! Basta, oramai sono un groviglio di chiarimenti, circolari, interpretazioni...
Alt, qua c'è l'errore: il 10 marzo 1998 non è stato sostituito dal minicodice, ma dai tre decreti di settembre, che mi dicono di usare codice, minicodice o norma tecnica, a seconda dei casi e dell'applicabilità.

Tu hai la norma tecnica che taglia fuori il minicodice (non applicabile), quindi qualsiasi rimando ai "parametri stabiliti" interno alla norma tecnica può mandare solo al codice.
Anche perché, di fatto, il "rischio medio" adesso è "livello II", e "livello II" sono le attività soggette, quindi i "criteri generali per il rischio medio" possono essere solo quelli del codice.

In sostanza, non vedo altre opzioni all'applicare la norma tecnica, e l'intero capitolo S4 per l'esodo.

E sinceramente, non vedo neanche grosse incongruenze. È come nel decreto sugli edifici civili del 1987, quando rimanda alla norma sulle autorimesse del 1986 (abrogato) si sostituisce con la nuova norma (RTV 6).
fabbretto
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Re: Ambulatori soggetti VVF

Messaggio da fabbretto »

Buongiorno.

Quindi quando il DM del 2002 mi rimanda per l'esodo (escluso l'affollamento per il quale mi definisce direttamente i parametri) al DM 10 marzo 1998 devo riferirmi alla RTO e non al Minicodice per il resto dell'esodo, giusto?
ChriRN
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Re: Ambulatori soggetti VVF

Messaggio da ChriRN »

fabbretto ha scritto: dom ott 08, 2023 21:30
Io mi chiedo perchè i VVF non tolgano di mezzo TUTTE le vecchie norme! Basta, oramai sono un groviglio di chiarimenti, circolari, interpretazioni...
Durante un corso è stato anticipato da un comandante che a breve (probabilmente durante il convegno alla fiera Economondo con presente il capo del corpo dei VVF) ci sarà l'annuncio della fine del doppio binario e quindi delle regole tecniche tradizionali. Vediamo se sarà vero, secondo me ci sarà ancora dell'ostruzione a riguardo, io non vedo l'ora.
fabbretto
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Re: Ambulatori soggetti VVF

Messaggio da fabbretto »

Sarebbe ora!
FNBS
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Re: Ambulatori soggetti VVF

Messaggio da FNBS »

Buongiono,
mi sembra di aver capito quindi di applicare, oltre alla regola tecnica 18.9.2002+19.3.2015 che rimanda tutto al 10.03.1998 che però non ha richieste specifiche , solo il minicodice oltre al capitolo 4 del COPI, senza quindi le verifiche della reazione al fuoco e delle altre stategie S del COPI stesso. Confermate?
Grazie

cmorante ha scritto: lun ott 09, 2023 09:24
fabbretto ha scritto: dom ott 08, 2023 21:30 Hai ragione, ma la vecchia norma del 2002 è ancora valida.
Il problema è che la norma fa riferimento, come scritto, al vecchio Dm 10 marzo 2998 che è stato sostituito dal Minicodice.
Da qui l'incongruenza.

Io mi chiedo perchè i VVF non tolgano di mezzo TUTTE le vecchie norme! Basta, oramai sono un groviglio di chiarimenti, circolari, interpretazioni...
Alt, qua c'è l'errore: il 10 marzo 1998 non è stato sostituito dal minicodice, ma dai tre decreti di settembre, che mi dicono di usare codice, minicodice o norma tecnica, a seconda dei casi e dell'applicabilità.

Tu hai la norma tecnica che taglia fuori il minicodice (non applicabile), quindi qualsiasi rimando ai "parametri stabiliti" interno alla norma tecnica può mandare solo al codice.
Anche perché, di fatto, il "rischio medio" adesso è "livello II", e "livello II" sono le attività soggette, quindi i "criteri generali per il rischio medio" possono essere solo quelli del codice.

In sostanza, non vedo altre opzioni all'applicare la norma tecnica, e l'intero capitolo S4 per l'esodo.

E sinceramente, non vedo neanche grosse incongruenze. È come nel decreto sugli edifici civili del 1987, quando rimanda alla norma sulle autorimesse del 1986 (abrogato) si sostituisce con la nuova norma (RTV 6).
cmorante
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Re: Ambulatori soggetti VVF

Messaggio da cmorante »

FNBS ha scritto: dom apr 06, 2025 12:45 Buongiono,
mi sembra di aver capito quindi di applicare, oltre alla regola tecnica 18.9.2002+19.3.2015 che rimanda tutto al 10.03.1998 che però non ha richieste specifiche , solo il minicodice oltre al capitolo 4 del COPI, senza quindi le verifiche della reazione al fuoco e delle altre stategie S del COPI stesso. Confermate?
Grazie
Se c'è una norma tecnica (o un'attività soggetta) non puoi applicare il minicodice.
etec83
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Re: Ambulatori soggetti VVF

Messaggio da etec83 »

Ma io mi chiedo, la Regola tecnica del 2002 che è vigente, dispone di applicare per l'esodo le disposizioni previste dal D.M. 10.03.1998 per le attività a rischio medio.
Non vedo perchè non si possa fare.

Che il D.M. 10.03.1998 sia stato abrogato questo è un fatto burocratico.

Ho una norma vigente del 2002 che mi dice di applicare per l'esodo, i parametri come da DM 10.03.1998 rischio medio; utilizzando tali parametri non si fa nient'altro che ottenere lo stesso livello di sicurezza richiesto dalla regola tecnica.
FNBS
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Re: Ambulatori soggetti VVF

Messaggio da FNBS »

Allora, pur non essendo attività soggetta (ambulatori con superficie minore di 500 metri quadrati) dovrò comunque applicare il COPI in toto con il rispetto di tutti i parametri delle sesioni S?
etec83
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Re: Ambulatori soggetti VVF

Messaggio da etec83 »

Se non rientri nel D.M. 03.09.2021 sì.
FNBS
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Re: Ambulatori soggetti VVF

Messaggio da FNBS »

l'attività rientra nei parametri del 3.9.21, ma è stato detto che il minicodice non è applicabile in quanto esiste una regola tecnica che però rimanda al 10.3.98. Mi sembra un gatto che si rincorre la coda.
etec83
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Re: Ambulatori soggetti VVF

Messaggio da etec83 »

Ma se è sotto i 500 mq non c'è RTV applicabile.
Tutte le RTV sono applicabili dai 500 mq in sù, no?

Fino prima comunque la domanda era legata al titolo IV capo II che si riferisce a quelli sopra i 500 m2 e fino a 1000 m2.
FNBS
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Re: Ambulatori soggetti VVF

Messaggio da FNBS »

Il DM 19.3.2015 che modifica il dM 18.9.2002 al titolo IV capo I prevede per le attività non soggette (<500 mq) il rispetto dei criteri generali di sicurezza antincendio e emergenze di cui al 10 marzo 1998.
Interpreto quindi il DM 19.3.2015 come regola tecnica anche per le attività sotto i 500 mq e quindi minicodice non applicabile.
Mi domando quindi che noramativa si deve applicare? Se applico il COPI in toto probabilmente eccedo in zelo e potrei essere contestato per eccesso di costi. Lo applico solo per l'esodo? e pergli altri punti S. 1-10?
Cosa mi consigliate?
Grazie per la collaborazione.
etec83
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Re: Ambulatori soggetti VVF

Messaggio da etec83 »

Sinceramente applicherei il minicodice, ma semplicemente perchè ho una regola tecnica verticale che mi dice di usare il DM 10.03.1998.
È stato abrogato? Non c'entra nulla.
Avessi usato il DM 10.03.1998 avresti valutato quasi sicuramente l'attività a rischio basso.
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