scuola di danza... come si configura?

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
boba74
Messaggi: 4717
Iscritto il: mar mag 26, 2020 15:16

scuola di danza... come si configura?

Messaggio da boba74 »

Per non inquinare troppo il tread sulle palestre....
Sto trattando una scuola di danza di prossima apertura, in cui, almeno inizialmente, non si prevederà di superare le 100 persone contemporaneamente presenti. La superficie è circa 400 m2.
Non è una palestra, nel senso che a livello di permessi e di destinazione d'uso non si configura come un vero e proprio centro sportivo, si insegnano balli latino-americani, tango o simili.
E' affiliata al CONI, ma non è consentito l'ingresso di persone diverse dagli iscritti e dagli insegnanti (niente genitori, parenti, spettatori, ecc...), non si organizzano saggi o altre manifestazioni temporanee.
Questo per inquadrare la situazione.

1- Prima di tutto volevo capire come configurarla dal punto di vista dell'assoggettabilità:
Immagino che a prescindere dalla questione di definizione per quanto riguarda altre norme, per la prevenzione incendi dovrebbe comunque configurarsi come attività 65.1.B in quanto anche se inferiore a 100 persone, si superano i 200 m2
E' corretto? O per questo tipo di situazioni esiste la possibilità di non considerarla soggetta? Chessò, ci sono circolari che escludono o includono determinati locali nella definizione di impianti sportivi, ecc...?

2-Che norma applicare? Potrei applicare il codice (ma solo RTO, dato che la RTV15 è relativa solo ai locali di pubblico spettacolo), oppure in alternativa potrei applicare il DM 18/03/96 sugli impianti sportivi (anche se non è un vero e proprio impianto sportivo per i motivi di cui sopra). Mi confermate?

3- La questione veramente "spinosa" è che attualmente è presente una sola uscita (l'attività si svolgerebbe al piano primo, dove è presente una sola scala interna, per quanto piuttosto larga, ma c'è solo quella), e ho visto che applicando la RTO ci sarebbe eventualmente la possibilità di mantenere una sola uscita (tabella S.4-15) se viene rispettata la lunghezza massima del corridoio cieco (ovvero, in base al cap. S.4.8.2 con meno di 100 occupanti e Rvita A1 avrei 45m di lunghezza max e ci potrei stare, salvo altri impedimenti).
Se invece applicassi il DM 96, in questo caso, essendo privo di spettatori e inferiore a 100 persone, si applicherebbe unicamente l'art.20, il quale prevederebbe comunque almeno 2 uscite di sicurezza.
Per tanto la scelta mi farebbe comunque optare per il codice, perchè in questo caso la necessità della seconda uscita ci sarebbe solo qualora si superino le 100 persone, e in tal caso la potrei proporre come variante futura in caso di aumento della capienza (sempre che sia fattibile realizzare una scala esterna, cosa non scontata....)
gianniarabini
Messaggi: 1
Iscritto il: gio mar 27, 2025 07:53

Re: scuola di danza... come si configura?

Messaggio da gianniarabini »

Buongiorno,
se può essere utile con la Consulta Interprofessionale presso il Comando VV.F. Firenze è stato concordato di verificare questo tipo di attività applicando l'art. 20 del D.M. 18/03/96 (quindi considerando l'attività priva o fino a 100 spettatori), in quanto la danza in molte per non dire tuitte le sue forme e specialità, è di fatto tra le attività sportive del CONI.
Personalmente però, pur facendo parte della Consulta, avevo proposto di trattare le palestre come attività priva di regola tecnica in riferimento ai seguenti motivi:
1) il testo ufficiale del D.M. 96 c coordinato ed aggiornato ad agosto 2024 dal MInistero, nella classica prefazione di inquadramento attività iniziale (criteri di assoggettabilità) evidenzia in grassetto solo gli impianti sportivi e non le palestre, perchè?
2) a mio giudizio tale dettaglio coglie la definizione stessa di impianto sportivo che presuppone "l'evento di manifestazione sportiva" quasi mai riconducible ad una palestra ludico motoria ma bensì ad un impianto, che sia all'aperto o al chiuso prevede solitamente tale condizione di "evento",
pertanto sulla scorta dei seguenti motivi avrei visto più in linea l'applicabilità del Codice in riferimento all'art. 3 comma 3 del D.M. 03/09/21...

Spero di esserti stato utile e magari dare lo spunto per considerazioni in merito a questa attività, che a mio giudizio, nel caso specifico di palestra, dovrebbe ricevere un dettaglio maggiore e magari con una propria RTV allegata al Codice.

Un saluto
G A
Gmeister
Messaggi: 646
Iscritto il: mer ott 17, 2018 09:11

Re: scuola di danza... come si configura?

Messaggio da Gmeister »

pur essendo d'accordo in linea di principio con il collega Gianni, essendo affiliata al coni, penso che vada applicato l'art. 20 del DM 18/03/96 e non il codice.
Ma soprattutto l'attività 65 deve essere riordinata perchè ricomprende troppe fattispecie, e soprattutto vanno assolutamente alzate le soglie.
boba74
Messaggi: 4717
Iscritto il: mar mag 26, 2020 15:16

Re: scuola di danza... come si configura?

Messaggio da boba74 »

Grazie, purtroppo il progetto è sfumato (per altri motivi, non per la questione VVF) tuttavia terrò queste considerazioni come spunti per il futuro.
etec83
Messaggi: 874
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: scuola di danza... come si configura?

Messaggio da etec83 »

Il problema è che il D.M. 18.03.1996 nell'art. 1 riporta:

"Sono soggetti alle presenti disposizioni i complessi e gli impianti sportivi di nuova costruzione e quelli esistenti..., nei quali si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal C.O.N.I..., ove è prevista la presenza di spettatori in numero superiore a 100."

è anche indicato che "Per il complessi e gli impianti ove è prevista la presenza di spettatori non superiore a 100 o privi si applicano le disposizioni di cui il successivo art. 20."

1) purtroppo nel primo periodo con quel "e/o" al Comando VVF di Genova me l'hanno messo dove non batte il sole; ma che poi infatti vorrei capire faccio un campeetto di basket da 201 mq in un parco devo applicare il D.M. 18.03.1996? cioè mi pare veramente da malati.
2) inoltre il decreto nelle definizioni non stabilisce cosa si intende per "manifestazione sportiva".

Ergo secondo me è sempre contestabile che si debba applicare il D.M. 18.03.1996 che comunque preferirei sempre applicare ad un'attività esistente piuttosto che il Codice, che prevede invece l'aerazione e altre misure di sicurezza solitamente più invasive.

In ogni caso per i luoghi di lavoro con più di 50 persone devo prevedere almeno 2 porte, quindi il limite si abbassa ulteriormente.
Rispondi