Necessità relazione tecnica per sostituzione impianto ACS
Moderatore: Edilclima
Necessità relazione tecnica per sostituzione impianto ACS
Salve,
secondo voi è necessario depositare la relazione sul contenimento energetico se in un'abitazione (che tra l'altro ha usufruito degli incentivi Superbonus per l'impianto e l'involucro) ho un impianto in cui è presente un'unica macchina a pompa di calore che fa riscaldamento, raffrescamento e produzione ACS e vogliamo adesso togliere da questo sistema il servizio di produzione ACS per delegarlo ad un nuovo scaldacqua a pompa di calore separato?
E secondo voi l'intervento si potrebbe anche detrarre in ecobonus (NB impianto già oggetto di detrazione superbonus!).
Per quanto riguarda la relazione tecnica il punto 2.2 Allegato 1 del DM Requisiti Minimi parla di esclusione nel caso di sostituzione del generatore sotto la soglia di potenza DM 37/2008 a meno di cambio del combustibile e quindi direi che si potrebbe omettere, però è anche vero che nelle Deroghe (punto 1.4.3 del DM) si esplicitano solo gli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti termici e noi invece saremmo in un caso di manutenzione straordinaria..per questo direi che occorrerebbe la relazione, ma sono comunque indecisa.
In ogni caso consiglierei comunque l'aggiornamento dell'APE.
Voi cosa ne pensate?
secondo voi è necessario depositare la relazione sul contenimento energetico se in un'abitazione (che tra l'altro ha usufruito degli incentivi Superbonus per l'impianto e l'involucro) ho un impianto in cui è presente un'unica macchina a pompa di calore che fa riscaldamento, raffrescamento e produzione ACS e vogliamo adesso togliere da questo sistema il servizio di produzione ACS per delegarlo ad un nuovo scaldacqua a pompa di calore separato?
E secondo voi l'intervento si potrebbe anche detrarre in ecobonus (NB impianto già oggetto di detrazione superbonus!).
Per quanto riguarda la relazione tecnica il punto 2.2 Allegato 1 del DM Requisiti Minimi parla di esclusione nel caso di sostituzione del generatore sotto la soglia di potenza DM 37/2008 a meno di cambio del combustibile e quindi direi che si potrebbe omettere, però è anche vero che nelle Deroghe (punto 1.4.3 del DM) si esplicitano solo gli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti termici e noi invece saremmo in un caso di manutenzione straordinaria..per questo direi che occorrerebbe la relazione, ma sono comunque indecisa.
In ogni caso consiglierei comunque l'aggiornamento dell'APE.
Voi cosa ne pensate?
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Re: Necessità relazione tecnica per sostituzione impianto ACS
Perché dici questo?
Re: Necessità relazione tecnica per sostituzione impianto ACS
Direi che sostituire parzialmente un generatore di calore ed installare un nuovo generatore per la produzione di ACS non può essere classificato come manutenzione ordinaria. Per manutenzione ordinaria io intendo quando non si apportano modifiche al tipo di impianto esistente; porto qualche esempio: se sostituisco una caldaia a condensazione con un'altra a condensazione è manutenzione ordinaria, se sostituisco una caldaia standard con una a condensazione è una manutenzione straordinaria, e proprio per questo l'opera può essere detratta anche con meccanismo Bonus Casa (altrimenti non si potrebbe detrarre l'intervento). Nel caso nostro sostituiamo parte dell'impianto di riscaldamento e produzione ACS inserendo un nuovo generatore dedicato all'ACS.
Perché invece sostieni il contrario?
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Re: Necessità relazione tecnica per sostituzione impianto ACS
Ma la domanda è: perchè mettere una seconda pompa di calore dove prima ne avevi una sola?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Necessità relazione tecnica per sostituzione impianto ACS
Perché la pompa di calore attuale, di tipo idronico, funziona per il servizio di raffrescamento e produzione di ACS oltre che per il riscaldamento e la proprietà lamenta il fatto che nei momenti di contemporaneità tra richiesta di raffrescamento e produzione di ACS il raffrescamento non sia efficiente quanto vorrebbe (naturalmente la priorità è sulla produzione di ACS e se l'utenza non ha l'accortezza di climatizzare per tempo l'ambiente oppure la pazienza di attendere che l'accumulo di ACS sia di nuovo in temperatura perché la PdC sia attiva per il raffrescamento è chiaro che trova questo sistema "non efficiente" quanto vorrebbe). Per questo è stato deciso di separare la produzione di ACS dal servizio di raffrescamento
Re: Necessità relazione tecnica per sostituzione impianto ACS
qui apri una eterna discussione..... con le interpretaz ade che no vanno così sul fine... per loro fiscalmente è semrep MS e si detraeBab ha scritto: mar apr 01, 2025 11:38 Direi che sostituire parzialmente un generatore di calore ed installare un nuovo generatore per la produzione di ACS non può essere classificato come manutenzione ordinaria. Per manutenzione ordinaria io intendo quando non si apportano modifiche al tipo di impianto esistente; porto qualche esempio: se sostituisco una caldaia a condensazione con un'altra a condensazione è manutenzione ordinaria, se sostituisco una caldaia standard con una a condensazione è una manutenzione straordinaria, e proprio per questo l'opera può essere detratta anche con meccanismo Bonus Casa (altrimenti non si potrebbe detrarre l'intervento). Nel caso nostro sostituiamo parte dell'impianto di riscaldamento e produzione ACS inserendo un nuovo generatore dedicato all'ACS.
Perché invece sostieni il contrario?
Re: Necessità relazione tecnica per sostituzione impianto ACS
Dunque secondo voi, al di là della correttezza "etica" (!) dell'inserire una ulteriore PdC per la sola ACS, per effettuare questo intervento sarebbe necessario presentare la Relazione sul contenimento energetico?
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Re: Necessità relazione tecnica per sostituzione impianto ACS
Che in tutti i casi avrebbe o dovrebbe avere esito negativo, dal momento che il consumo aumenta
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Necessità relazione tecnica per sostituzione impianto ACS
Nella relazione non occorre fare un raffronto tra prima e dopo ma solo verificare se la nuova configurazione rispetta la normativa, no?NoNickName ha scritto: mar apr 01, 2025 19:09 Che in tutti i casi avrebbe o dovrebbe avere esito negativo, dal momento che il consumo aumenta
La questione che non so dirimere è se sia necessario il deposito della relazione o meno ed ato che si tratta di un'immobile già oggetto di asseverazioni superbonus dove si va a modificare la situazione esistente vorrei stare tranquilla che se si modifica senza depositare il progetto stiamo facendo una cosa corretta o meno: qualcuno può condividere la sua opinione in merito?
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Re: Necessità relazione tecnica per sostituzione impianto ACS
Non dico il contrario, ho chiesto perché ragioni così.Bab ha scritto: mar apr 01, 2025 11:38 Direi che sostituire parzialmente un generatore di calore ed installare un nuovo generatore per la produzione di ACS non può essere classificato come manutenzione ordinaria. Per manutenzione ordinaria io intendo quando non si apportano modifiche al tipo di impianto esistente; porto qualche esempio: se sostituisco una caldaia a condensazione con un'altra a condensazione è manutenzione ordinaria, se sostituisco una caldaia standard con una a condensazione è una manutenzione straordinaria, e proprio per questo l'opera può essere detratta anche con meccanismo Bonus Casa (altrimenti non si potrebbe detrarre l'intervento). Nel caso nostro sostituiamo parte dell'impianto di riscaldamento e produzione ACS inserendo un nuovo generatore dedicato all'ACS.
Perché invece sostieni il contrario?
Penso che non torna il tutto, per esempio si incentivano le caldaie a condensazione per comma h risparmio energetico e non perché è man straord. Per cui se con il cambio generatore produci un risparmio energetico, lo porti in detrazione.
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Re: Necessità relazione tecnica per sostituzione impianto ACS
E come potrebbe rispettarla, non essendoci risparmio energetico?Bab ha scritto: mer apr 02, 2025 08:59 Nella relazione non occorre fare un raffronto tra prima e dopo ma solo verificare se la nuova configurazione rispetta la normativa, no?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Necessità relazione tecnica per sostituzione impianto ACS
si detraggono cambi caldai sia in un modo che nell altromarcoaroma ha scritto: mer apr 02, 2025 10:18Non dico il contrario, ho chiesto perché ragioni così.Bab ha scritto: mar apr 01, 2025 11:38 Direi che sostituire parzialmente un generatore di calore ed installare un nuovo generatore per la produzione di ACS non può essere classificato come manutenzione ordinaria. Per manutenzione ordinaria io intendo quando non si apportano modifiche al tipo di impianto esistente; porto qualche esempio: se sostituisco una caldaia a condensazione con un'altra a condensazione è manutenzione ordinaria, se sostituisco una caldaia standard con una a condensazione è una manutenzione straordinaria, e proprio per questo l'opera può essere detratta anche con meccanismo Bonus Casa (altrimenti non si potrebbe detrarre l'intervento). Nel caso nostro sostituiamo parte dell'impianto di riscaldamento e produzione ACS inserendo un nuovo generatore dedicato all'ACS.
Perché invece sostieni il contrario?
Penso che non torna il tutto, per esempio si incentivano le caldaie a condensazione per comma h risparmio energetico e non perché è man straord. Per cui se con il cambio generatore produci un risparmio energetico, lo porti in detrazione.
che poi ad oggi non cambia nulla
ma invece cambiava per lo sconto in fattura
Re: Necessità relazione tecnica per sostituzione impianto ACS
Come ha scritto Girondone puoi detrarlo con ecobonus o con bonus casa (quest'ultimo se è una manutenzione straordinaria)marcoaroma ha scritto: mer apr 02, 2025 10:18Non dico il contrario, ho chiesto perché ragioni così.Bab ha scritto: mar apr 01, 2025 11:38 Direi che sostituire parzialmente un generatore di calore ed installare un nuovo generatore per la produzione di ACS non può essere classificato come manutenzione ordinaria. Per manutenzione ordinaria io intendo quando non si apportano modifiche al tipo di impianto esistente; porto qualche esempio: se sostituisco una caldaia a condensazione con un'altra a condensazione è manutenzione ordinaria, se sostituisco una caldaia standard con una a condensazione è una manutenzione straordinaria, e proprio per questo l'opera può essere detratta anche con meccanismo Bonus Casa (altrimenti non si potrebbe detrarre l'intervento). Nel caso nostro sostituiamo parte dell'impianto di riscaldamento e produzione ACS inserendo un nuovo generatore dedicato all'ACS.
Perché invece sostieni il contrario?
Penso che non torna il tutto, per esempio si incentivano le caldaie a condensazione per comma h risparmio energetico e non perché è man straord. Per cui se con il cambio generatore produci un risparmio energetico, lo porti in detrazione.
Re: Necessità relazione tecnica per sostituzione impianto ACS
Se fai una legge 10 dove inserisci un impianto con pompa di calore con COP tale da rispettare il DM 06/08/2020 per riscaldamento e raffrescamento e produzione acs con scaldacqua a pompa di calore con buon COP perché non dovrebbero tornare le verifiche?NoNickName ha scritto: mer apr 02, 2025 10:44E come potrebbe rispettarla, non essendoci risparmio energetico?Bab ha scritto: mer apr 02, 2025 08:59 Nella relazione non occorre fare un raffronto tra prima e dopo ma solo verificare se la nuova configurazione rispetta la normativa, no?
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Re: Necessità relazione tecnica per sostituzione impianto ACS
Perchè due pompe di calore in contemporanea consumano più di una, e quindi non può esserci risparmio energetico.Bab ha scritto: gio apr 03, 2025 10:53 Se fai una legge 10 dove inserisci un impianto con pompa di calore con COP tale da rispettare il DM 06/08/2020 per riscaldamento e raffrescamento e produzione acs con scaldacqua a pompa di calore con buon COP perché non dovrebbero tornare le verifiche?
La dimostrazione è che il tuo cliente non accetta il funzionamento alternato, ma vuole il funziomento contemporaneo
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Re: Necessità relazione tecnica per sostituzione impianto ACS
Ok quindi al massimo l'intervento non è detraibile perché non ho il risparmio, e questo mi torna, ma la L.10 perché non dovrebbe risultare verificata?
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Re: Necessità relazione tecnica per sostituzione impianto ACS
La L10 non cambiaBab ha scritto: gio apr 03, 2025 11:18 Ok quindi al massimo l'intervento non è detraibile perché non ho il risparmio, e questo mi torna, ma la L.10 perché non dovrebbe risultare verificata?
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Re: Necessità relazione tecnica per sostituzione impianto ACS
Girondone sa bene cosa scrive.Bab ha scritto: gio apr 03, 2025 10:51
Come ha scritto Girondone puoi detrarlo con ecobonus o con bonus casa (quest'ultimo se è una manutenzione straordinaria)
Tu non hai inquadrato che cambi caldaia anche non in man straord e vai in bonus casa se risparmi energia.