Buongiorno, ho effettuato alcuni lavori nel nostro appartamento cosi composti: rimozione e rifacimento della pavimentazione, rifacimento ex novo dei bagni inclusi gli impianti, il rifacimento totale del quadro elettrico (sostituzione Differenziali ecc ecc) nonché l'integrazione di qualche presa/punto.luce, tinteggiatura e posa di inferriate e allarme wifi (quest'ultimo acquistato solo il materiale e da me installato).
Premetto che la somma di tutti questi lavori non supera i 70.000, mentre in detrazione porterò esclusivamente i lavori che ci rientrano: per esempio non la pavimentazione (ad esclusione dei bagni rifatti) poiché manutenzione ordinaria, cosi come una parte di tinteggiatura entrambi fatturati a parte.
I lavori sono stati effettuati da varie ditte e artigiani (tutti inseriti nella cila e relativa notifica preliminare) che ho contattato direttamente chiedendo un preventivo di massima, a volte detto a voce, e quindi non c'è di fatto un contratto di appalto stipulato tra le parti, ma esclusivamente la fattura finale, che ho fatto dettagliare quanto più possibile e il relativo bonifico effettuato.
Detto questo chiedo le seguenti conferrme:
- C'è l'obbligo di stipulare un contratto di appalto anche per lavori inferiori ai 70.000?
- tenendo presente dell'importo dei lavori eseguiti non ho l'obbligo di precisare in fattura il CCNL applicato, confermate? In caso contrario potrebbe andare bene anche una dichiarazione in allegato alla fattura?
- non è necessaria l 'asserverazione dei lavori, né il visto di conformità (anche se quest'ultimo l apprezerei...) considerato che non cedo il credito né richiedo svonto in fattura ed inoltre detraggo direttamente in 10 anni, nonostante l'importo dei lavori sia superiore ai 10.000; confermate?
- i lavori sono iniziati nel 2024 come seconda casa mentre saranno ultimati a breve 2025 come prima casa ( ho già portato la residenza): in questo caso si conferma la detrazione al 50%?
Quindi tecnicamente la documentazione da conservare si riduce a:
- CILA (può andare bene solo il modello oppure anche le.tavole grafiche relazione ecc ecc??)
- notifica preliminare con l'indicazione di: tutte le ditte, l'indirizzo dell'immobile, la durata dei lavori, l'importo presunto, nominativo committente, Coordinatore .
- Dichiarazione da parte della ditta che non sono state violate le norme sulla sicurezza e contributivi
- Fatture (ovviamente emesse prima del pagamento) con l'elenco delle lavorazioni eseguite con l'indicazione " secondo la CILA prot. ......."
- Bonifici c.d. parlanti dove si riporta nella causale la fattura pagata, l'indirizzo dell'immobile e riferimenti CILA oltre ai vari codici fiscali beneficiari e partita Iva della ditta.
- Un Rosario e un'icona di un santo a scelta.
Grazie a tutti per le preziose risposte
Chiarimenti documenti detrazioni
Moderatore: Edilclima
Re: Chiarimenti documenti detrazioni
Gli interventi di rango minore assumono la connotazione di quelli di rango superiore.
Quella che 'di per se' è manutanzione ordinaria (tinteggiatura), diventa parte della manutenzione straordinaria in atto.
Per il resto, direi che c'è tutto. Il contratto d'appalto è una facoltà, non un obbligo di legge. L'importante è che la notifica preliminare e gli obblighi in materia di sicurezza siano stati evasi nel modo corretto. (Piu' ditte anche in tempi diversi).
Quella che 'di per se' è manutanzione ordinaria (tinteggiatura), diventa parte della manutenzione straordinaria in atto.
Per il resto, direi che c'è tutto. Il contratto d'appalto è una facoltà, non un obbligo di legge. L'importante è che la notifica preliminare e gli obblighi in materia di sicurezza siano stati evasi nel modo corretto. (Piu' ditte anche in tempi diversi).
Re: Chiarimenti documenti detrazioni
Grazie mille per la risposta.
Re: Chiarimenti documenti detrazioni
Precisando che quanto indicato dal collega che mi precede è vero in senso assoluto, nel caso pratico occorre tuttavia individuare quali siano gli interventi urbanisticamente rilevanti ai sensi del testo unico che viene esplicitamente richiamato dalla finanziaria, che comportano l'assorbimento delle categorie inferiori. Nell'elenco di opere in oggetto, questi non sussistono in quanto, dal punto di vista delle definizioni consolidate sia a livello di art. 3 comma 1 DPR 380/2001 sia a livello di "Glossario Edilizia Libera", sono tutte ascrivibili a manutenzioni ordinarie.Buongiorno, ho effettuato alcuni lavori nel nostro appartamento cosi composti: rimozione e rifacimento della pavimentazione, rifacimento ex novo dei bagni inclusi gli impianti, il rifacimento totale del quadro elettrico (sostituzione Differenziali ecc ecc) nonché l'integrazione di qualche presa/punto.luce, tinteggiatura e posa di inferriate e allarme wifi (quest'ultimo acquistato solo il materiale e da me installato).
Resta salva tuttavia la possibilità di agevolare il rifacimento dei bagni in quanto l'ADE con propria nota (risposta interpello n.287/2019 ) si è espressa nella direzione di "assimilare" tale specifico intervento ad opere straordinarie (di concetto ma non per legge).
Corretta la ripartizione delle spese detraibili (bagni) e non detraibili (opere estranee agli stessi)Premetto che la somma di tutti questi lavori non supera i 70.000, mentre in detrazione porterò esclusivamente i lavori che ci rientrano: per esempio non la pavimentazione (ad esclusione dei bagni rifatti) poiché manutenzione ordinaria, cosi come una parte di tinteggiatura entrambi fatturati a parte.
I lavori sono stati effettuati da varie ditte e artigiani (tutti inseriti nella cila e relativa notifica preliminare) che ho contattato direttamente chiedendo un preventivo di massima, a volte detto a voce, e quindi non c'è di fatto un contratto di appalto stipulato tra le parti, ma esclusivamente la fattura finale, che ho fatto dettagliare quanto più possibile e il relativo bonifico effettuato.
Non vi è obbligo di stipulare un contratto d'appalto anche se appare sempre opportuno in funzione delle tutele in esso contenibili (pertanto non per scopi fiscali ma civilistici).- C'è l'obbligo di stipulare un contratto di appalto anche per lavori inferiori ai 70.000?
- tenendo presente dell'importo dei lavori eseguiti non ho l'obbligo di precisare in fattura il CCNL applicato, confermate? In caso contrario potrebbe andare bene anche una dichiarazione in allegato alla fattura?
- non è necessaria l 'asserverazione dei lavori, né il visto di conformità (anche se quest'ultimo l apprezerei...) considerato che non cedo il credito né richiedo svonto in fattura ed inoltre detraggo direttamente in 10 anni, nonostante l'importo dei lavori sia superiore ai 10.000; confermate?
In generale le asseverazioni di cui parla sono relative alla fattispecie di applicazione dello "sconto in fattura" e del ricorso alla modalità alternativa alla detrazione di cui all'ex "cessione del credito", comunque non più esercitabili.
Si applica il principio di cassa: spese sostenute nell'anno seguono la norma relativa alle condizioni relative- i lavori sono iniziati nel 2024 come seconda casa mentre saranno ultimati a breve 2025 come prima casa ( ho già portato la residenza): in questo caso si conferma la detrazione al 50%?
Mi permetto di sottolineare in quanto esperto urbanista che proprio per il motivo di cui in premessa (tutte opere, nel loro insieme di M.O.), non è richiesta alcuna pratica edilizia, fatto salvo che nella descrizione non sia stata omessa l'indicazione di ulteriori opere incidenti (demolizione e/o costruzione di tramezzi, ad esempio): l'apertura della pratica quando non dovuta comporta l'automatica inefficacia ed in ogni caso, salva la giusta ripartizione delle spese effettivamente agevolabili, potrebbe costituire motivo di contestazione per tentativo di abuso del diritto/elusione fiscale.- CILA (può andare bene solo il modello oppure anche le.tavole grafiche relazione ecc ecc??)
Di fatto se si presenta una pratica edilizia significa che:
- esistono opere di (almeno) manutenzione straordinaria in senso assoluto secondo le definizioni di cui al già citato art. 3
- queste assorbono quelle minori per effetto del principio già richiamato ed in ogni caso di "unicità del titolo"
- pertanto tutte le opere sarebbe detraibili.
E' evidente pertanto il "cortocircuito" tra l'apertura di una pratica ed il poter portare in detrazione (bonus casa, sottolineo) solo alcune opere, ancorché si è sotto il massimale di spese.
In ogni caso la documentazione citata è solo e solamente da custodire gelosamente (completa) ovvero da esibire nel caso venga richiesta.Quindi tecnicamente la documentazione da conservare si riduce a:
Re: Chiarimenti documenti detrazioni
Buongiorno grazie mille per l esaustiva risposta.
Ho omesso di dire che di fatto ho realizzato una piccola tramezza (un setto) nel vano doccia, quindi dovrebbe considerarsi manutenzione straordinaria.
Quello che però mi lascia un po perplesso e che non riesco a capire, come mai non è possibile presentare una cila quando per le opere effettuate dovrò poi presentare una SCA con relative DICO in quanto sono mutate le condizioni di sicurezza, igiene e salubrità dei luoghi, avendo appunto modificato l'impianto elettrico e.gli impianti idraulici.
Grazie ancora
Ho omesso di dire che di fatto ho realizzato una piccola tramezza (un setto) nel vano doccia, quindi dovrebbe considerarsi manutenzione straordinaria.
Quello che però mi lascia un po perplesso e che non riesco a capire, come mai non è possibile presentare una cila quando per le opere effettuate dovrò poi presentare una SCA con relative DICO in quanto sono mutate le condizioni di sicurezza, igiene e salubrità dei luoghi, avendo appunto modificato l'impianto elettrico e.gli impianti idraulici.
Grazie ancora
Re: Chiarimenti documenti detrazioni
La tramezza del vano doccia è assimilabile ad arredo ancorché fisso. Le trasformazioni urbanisticamente rilevanti sono quelle che apportano modifiche a livello di layout (es. diversa distribuzione spazi interni ivi comprese le sole opere di demolizione delle partizioni; spostamento di porte interne; realizzazione di nuovi servizi igienici ecc.) e/o funzionale (es. trasformazione camera in cucina e vice-versa; ecc.).
Fermo restando che la SCA è da presentarsi eventualmente in qualsiasi circostanza richiamata all'art. 24 comma 2 DPR 380/2001 (che tuttavia non sono quelle richiamate), indipendentemente dal fatto che l'intervento necessiti di un titolo edilizio (giacché la stessa, peraltro, non integra la legittimità urbanistica), anche le DICO sono obblighi derivanti da norme di settore autonome (DM 37/2008; interventi impiantistici), indipendenti dal fatto che sussistano o meno le condizioni per dover richiedere le autorizzazioni, al pari delle norme sulla sicurezza.
Fermo restando che la SCA è da presentarsi eventualmente in qualsiasi circostanza richiamata all'art. 24 comma 2 DPR 380/2001 (che tuttavia non sono quelle richiamate), indipendentemente dal fatto che l'intervento necessiti di un titolo edilizio (giacché la stessa, peraltro, non integra la legittimità urbanistica), anche le DICO sono obblighi derivanti da norme di settore autonome (DM 37/2008; interventi impiantistici), indipendenti dal fatto che sussistano o meno le condizioni per dover richiedere le autorizzazioni, al pari delle norme sulla sicurezza.