Buongiorno.
Dobbiamo fare un intervento di isolamento termico sul tetto di un condominio residenziale, sostituendo il manto in amianto con pannelli coibentati.
Gli appartamenti hanno impianti di riscaldamento autonomi.
All'ultimo piano abbiamo due appartamenti e il vano scala a comune.
Premesso che il tetto è superficie disperdente (e quindi non è un tetto su sottotetto non scaldato), come si agisce ai fini detrazione fiscale ECOBONUS? Detraggono solo gli appartamenti dell'ultimo piano? pratica ENEA, una per appartamento ultimo piano?
Le verifiche di legge ritengo siano da fare per i singoli appartamenti dell'ultimo piano.
I lavori sono stati appaltati dal Condominio e di fatto si tratta di opere condominiali, però dell'isolamento termico ne usufruiscono soltanto gli appartamenti dell'ultimo piano (non essendo presente impianto centralizzato).
Come procedete solitamente?
Detrazione tetto in edificio condominiale con appart. con riscaldamento autonomi
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Re: Detrazione tetto in edificio condominiale con appart. con riscaldamento autonomi
Legge 10/91 solo per gli appartamenti dell'ultimo piano interessati.
Pratica enea unica per il condominio.
Aggiungo: APE per tutte le unità immobiliari che partecipano alla spesa (quindi tutti gli appartamenti solitamente... cosa assurda ma è così).
Pratica enea unica per il condominio.
Aggiungo: APE per tutte le unità immobiliari che partecipano alla spesa (quindi tutti gli appartamenti solitamente... cosa assurda ma è così).
Re: Detrazione tetto in edificio condominiale con appart. con riscaldamento autonomi
Mi sembra di ricordare che fossero differenti le procedure, almeno sulla base dei vademecum Enea, se intervento era su + 25% involucro condominiale e quindi si accedeva a detrazione maggiorata (dal 70 all'85%) servivano APE di tutte le unità. Altra situazione se intervento accede al recupero 65% mi sembra che APE siano solamente delle unità coinvolte, in entrambi i casi possono recuperare tutti i condomini, anche quelli non sottostanti al tetto, sulla base di quanto stabilito con delibera condominiale. Concordo L.10 solo per unità interessate da intervento
Re: Detrazione tetto in edificio condominiale con appart. con riscaldamento autonomi
Io in genere in questi casi (parlo dell'Ecobonus ex 65%, non del 70-80..) in caso di impianti termoautonomi ho sempre riferito la L10 ai soli appartamenti dell'ultimo piano. La pratica ENEA è condominiale, quindi dovrebbe essere una pratica unica, relativa all'intero condominio (per quanto concerne eventuali massimali, intestazione delle fatture ecc...). Poi siccome vanno inseriti i famosi "dati APE" in questo caso ho sempre considerato solo il volume riscaldato dell'ultimo piano e non quello di tutto il condominio, e idem per quanto riguarda i singoli APE ufficiali finali (obbligatori per legge) ho sempre considerato i soli APE degli appartamenti dell'ultimo piano, anche perchè gli altri APE sarebbero invariati rispetto alla situazione precedente.
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Re: Detrazione tetto in edificio condominiale con appart. con riscaldamento autonomi
Per quanto concerne gli APE, concordo sul fatto che sarebbe la scelta ragionevole quella di fare solo quelli degli ultimi piani.
Tuttavia la FAQ enea (tuttora in vigore e scaricabile dal sito) dice diversamente:
9.A (ex 39) Per accedere alle detrazioni fiscali ex legge 296/2006 l’Attestato di Prestazione
Energetica (A.P.E) è obbligatorio per tutti gli interventi incentivati? E se sì, le spese
tecniche necessarie per redigerlo sono comunque detraibili?
Occorre redigere l’A.P.E per tutte le unità immobiliari che fruiscono delle detrazioni per
gli interventi di riqualificazione globale (comma 344) e per gli interventi sull’involucro
(comma 345) con l’eccezione della sostituzione di infissi in singole unità immobiliari. Per
ciò che attiene la metodologia di calcolo da seguire, si fa riferimento a quanto previsto
dal quadro normativo vigente in materia di certificazione energetica (D.M. 26.06.15
“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”).
"tutte le unità immobiliari che fruiscono delle detrazioni" includono anche le UI dei piani inferiori.
Tuttavia la FAQ enea (tuttora in vigore e scaricabile dal sito) dice diversamente:
9.A (ex 39) Per accedere alle detrazioni fiscali ex legge 296/2006 l’Attestato di Prestazione
Energetica (A.P.E) è obbligatorio per tutti gli interventi incentivati? E se sì, le spese
tecniche necessarie per redigerlo sono comunque detraibili?
Occorre redigere l’A.P.E per tutte le unità immobiliari che fruiscono delle detrazioni per
gli interventi di riqualificazione globale (comma 344) e per gli interventi sull’involucro
(comma 345) con l’eccezione della sostituzione di infissi in singole unità immobiliari. Per
ciò che attiene la metodologia di calcolo da seguire, si fa riferimento a quanto previsto
dal quadro normativo vigente in materia di certificazione energetica (D.M. 26.06.15
“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”).
"tutte le unità immobiliari che fruiscono delle detrazioni" includono anche le UI dei piani inferiori.