DM 10/03/1998 e regole tradizionali in vigore
Moderatore: Edilclima
DM 10/03/1998 e regole tradizionali in vigore
Buongiorno,
le norme tecniche tradizionali in vigore (es. DM 22/02/2006 - uffici, DM 18/09/02 - strutture sanitarie, ...) fanno esplicito riferimento al DM 10/03/1998; il DM 10/03/1998 è stato però sostituito dai DM del settembre 2021.
es. "15. Uffici di tipo 1.
...2. Oltre ai criteri stabiliti dal decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, devono essere osservate le seguenti prescrizioni:...."
In tal caso, cosa applico? DM 1998 o i criteri di cui al DM 03-09-2021, che però mi rimanda alla norma applicabile, ossia DM 22/06/2006? (vedi art.3, comma 1. Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili).
le norme tecniche tradizionali in vigore (es. DM 22/02/2006 - uffici, DM 18/09/02 - strutture sanitarie, ...) fanno esplicito riferimento al DM 10/03/1998; il DM 10/03/1998 è stato però sostituito dai DM del settembre 2021.
es. "15. Uffici di tipo 1.
...2. Oltre ai criteri stabiliti dal decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, devono essere osservate le seguenti prescrizioni:...."
In tal caso, cosa applico? DM 1998 o i criteri di cui al DM 03-09-2021, che però mi rimanda alla norma applicabile, ossia DM 22/06/2006? (vedi art.3, comma 1. Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili).
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Re: DM 10/03/1998 e regole tradizionali in vigore
Io la vedo così. Il DM 10/03/1998 è stato abrogato, ma laddove c'è un vuoto normativo, come nel caso che hai evidenziato, può costituire un utile riferimento alla progettazione come livello minimo di sicurezza.
Tom Bishop
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Re: DM 10/03/1998 e regole tradizionali in vigore
Io applico il Minicodice, accertando che non peggiori il D.M. 10 marzo 1998.
Re: DM 10/03/1998 e regole tradizionali in vigore
abbiamo un inutile garbuglio di norme e normette
è pesante il clima ..
è pesante il clima ..
Re: DM 10/03/1998 e regole tradizionali in vigore
Il DM 03.09.2021 rimanda, ove cogenti, alle norme tradizionali verticali.
Queste rimandano ad una norma abrogata.
Ti rifai quindi alla norma in vigore, DM 03.09.2021, che, per un suo stesso articolo, rinvia alla norma tradizionali... e se usi il DM 03.09.2021, puoi addirittura progettare rifacendoti al Codice.
Una spirale.
Queste rimandano ad una norma abrogata.
Ti rifai quindi alla norma in vigore, DM 03.09.2021, che, per un suo stesso articolo, rinvia alla norma tradizionali... e se usi il DM 03.09.2021, puoi addirittura progettare rifacendoti al Codice.
Una spirale.
Re: DM 10/03/1998 e regole tradizionali in vigore
io faccio questo ragionamento:
Regola verticale -> DM 10.03.98 (abrogato da minicodice) -> Minicodice con verifica dei requisiti. Se ok con i requisiti, uso minicodice, se non ok -> codice, perchè mi ci rimanda il minicodice
Regola verticale -> DM 10.03.98 (abrogato da minicodice) -> Minicodice con verifica dei requisiti. Se ok con i requisiti, uso minicodice, se non ok -> codice, perchè mi ci rimanda il minicodice
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Re: DM 10/03/1998 e regole tradizionali in vigore
Ho appena fatto una modifica (valutazione progetto) ad un reparto industriale fatto 15 anni fa con il DM 10/03/1998. Mi hanno fatto ancora usare lo stesso DM.
Re: DM 10/03/1998 e regole tradizionali in vigore
Non è il caso in oggetto, ma oggi mi è capitato sotto gli occhi questo chiarimento, che magari ti può interessare, anche solo per analogia
https://www.tuttoprevenzioneincendi.it/ ... n_6959.pdf
https://www.tuttoprevenzioneincendi.it/ ... n_6959.pdf
Re: DM 10/03/1998 e regole tradizionali in vigore
Buongiorno riprendo questo argomento perchè mi trovo anche io adesso ad affrontare lo stesso problema, e volevo sapere se qualcuno è riuscito ad approfondire la questione magari con qualche Comando, o se è uscito nel frattempo qualche chiarimento che mi sono perso.
Valutazione Rischio Incendio per un'attività di ufficio con affollamento < 300p, quindi attività non soggetta. Come già è stato detto l'art.3 comma 1 del DM 03/09/2021, dice di applicare la regola tecnica di prevenzione incendi, ovvero in questo caso il DM 22/02/2006 per gli uffici, che però rimanda appunto al 10/03/1998 ormai abrogato... Se Minicodice non è applicabile perchè l'affollamento è > 100 dovrei applicare il Codice... mi sembra follia.
Attendo un vostro riscontro.
Grazie
Valutazione Rischio Incendio per un'attività di ufficio con affollamento < 300p, quindi attività non soggetta. Come già è stato detto l'art.3 comma 1 del DM 03/09/2021, dice di applicare la regola tecnica di prevenzione incendi, ovvero in questo caso il DM 22/02/2006 per gli uffici, che però rimanda appunto al 10/03/1998 ormai abrogato... Se Minicodice non è applicabile perchè l'affollamento è > 100 dovrei applicare il Codice... mi sembra follia.
Attendo un vostro riscontro.
Grazie
Re: DM 10/03/1998 e regole tradizionali in vigore
Hai oltre 100 persone in un luogo di lavoro, mica son poche. Inoltre applicando il codice probabilmente non usciranno chissà quali adeguamenti, hai provato a vedere cosa ne esce?
Re: DM 10/03/1998 e regole tradizionali in vigore
Ancora no, ma mi sembra follia che ci sia ancora dopo 3 anni e mezzo dall'entrata in vigore del DM 03/09/2021 questo impasse normativo, che rimanda a regole tecniche che a loro volta rimandano a un decreto abrogato... possibile che nessuno ci abbiamo pensato o se ne sia accorto?? E comunque al di là del Minicodice è un problema del doppio binario ancora esistente per tante attività, visto che tante regole tecniche prescrittive rimandano al 10/03/1998.
Inoltre mi sembra follia perchè è difficile far digerire tutto questo ai Committenti non competenti in materia. Un progetto col COPI ha tutto un altro peso anche per noi professionisti rispetto a una valutazione col 10/03/1998. E possono venire fuori una serie di adeguamenti (strutturali, impiantistici e gestionali...) piuttosto impattanti, specialmente se si interviene su un'attività esistente.
Poi se dovrà essere fatto col COPI si farà col COPI, ce ne faremo tutti una ragione... però è questa mancanza di chiarezza e questa libera interpretazione che spiazza.
Inoltre mi sembra follia perchè è difficile far digerire tutto questo ai Committenti non competenti in materia. Un progetto col COPI ha tutto un altro peso anche per noi professionisti rispetto a una valutazione col 10/03/1998. E possono venire fuori una serie di adeguamenti (strutturali, impiantistici e gestionali...) piuttosto impattanti, specialmente se si interviene su un'attività esistente.
Poi se dovrà essere fatto col COPI si farà col COPI, ce ne faremo tutti una ragione... però è questa mancanza di chiarezza e questa libera interpretazione che spiazza.