responsabile dell'attività: definizione
Moderatore: Edilclima
responsabile dell'attività: definizione
Il COPI definisce il "Responsabile dell’attività: soggetto tenuto agli obblighi di prevenzione incendi per l’attività"
Esiste una definizione più precsisa?
Se ho un immobile, con diverse attività soggette (ognuno con un proprio datore di lavoro), possono questi nominare un unico "responsabile dell’attività", evitando la compartimentazione tra di loro (EI60)?
io penso proprio di si. è il caso delle gallerie commerciali, ad esempio.
giusto?
Esiste una definizione più precsisa?
Se ho un immobile, con diverse attività soggette (ognuno con un proprio datore di lavoro), possono questi nominare un unico "responsabile dell’attività", evitando la compartimentazione tra di loro (EI60)?
io penso proprio di si. è il caso delle gallerie commerciali, ad esempio.
giusto?
Re: responsabile dell'attività: definizione
Ogni attività soggetta, se fa capo a diversi soggetti giuridici, deve avere il proprio responsabile che sarà il datore di lavoro o comunque il soggetto che ricopre le funzioni delegate (ricorda che c'è il TUS da rispettare).
Poi se si ha un'attività "condominiale" come le gallerie commerciali, ci dovrà essere un responsabile per le aree e gli impianti comuni, anche diverso dai primi.
Poi se si ha un'attività "condominiale" come le gallerie commerciali, ci dovrà essere un responsabile per le aree e gli impianti comuni, anche diverso dai primi.
Re: responsabile dell'attività: definizione
Però ai fini del COPI c'è una specifica definizione di responsabile dell'attività. E anche le funzioni dello stesso, sono indicate dal codice di prevenzione.Terminus ha scritto: mar dic 03, 2024 12:54 Ogni attività soggetta, se fa capo a diversi soggetti giuridici, deve avere il proprio responsabile che sarà il datore di lavoro o comunque il soggetto che ricopre le funzioni delegate (ricorda che c'è il TUS da rispettare).
Poi se si ha un'attività "condominiale" come le gallerie commerciali, ci dovrà essere un responsabile per le aree e gli impianti comuni, anche diverso dai primi.
potrebbe ben essere un unico soggetto.
Tra l'altro non vedo contrasti con il TUS.
Non so, Terminus. Per una volta, non mi hai convinto.
Re: responsabile dell'attività: definizione
tra l'altro, è lo stesso COPI, che mi ha fatto pensare a questa interpretazione, visto che parla di diversi responsabili di attività, e non di diverse attività. di diverse attività si parla in altri punti del COPITerminus ha scritto: mar dic 03, 2024 12:54 Ogni attività soggetta, se fa capo a diversi soggetti giuridici, deve avere il proprio responsabile che sarà il datore di lavoro o comunque il soggetto che ricopre le funzioni delegate (ricorda che c'è il TUS da rispettare).
Poi se si ha un'attività "condominiale" come le gallerie commerciali, ci dovrà essere un responsabile per le aree e gli impianti comuni, anche diverso dai primi.
In caso di compartimenti adiacenti afferenti a diversi responsabili di attività, gli elementi di separazione tra tali compartimenti devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a EI 60.
Ove sia dimostrata necessità funzionale, sono generalmente ammesse comunicazioni tra le diverse attività inserite nella medesima opera da costruzione, anche afferenti a diversi responsabili.
S.3.9 Ubicazione
1. È generalmente ammessa la coesistenza di più attività nella stessa opera da costruzione, anche afferenti a diversi responsabili o di tipologia diversa.
Re: responsabile dell'attività: definizione
il "soggetto tenuto agli obblighi di prevenzione incendi per l’attività" è il datore di lavoro (o chi ricopre questo ruolo per delega ai fini della sicurezza e con potere di spesa, nelle grandi organizzazioni), non c'è dubbio.
Re: responsabile dell'attività: definizione
ecco appunto.Ronin ha scritto: mar dic 03, 2024 16:09 o chi ricopre questo ruolo per delega ai fini della sicurezza
se viene delegato un unico soggetto, da tutti i datori di lavoro?
siamo o no in presenza di un unico responsabile dell'attività?
Re: responsabile dell'attività: definizione
Non ti so rispondere nella forma.
Ma nella sostanza, ammetti che sia possibile prendere x ditte, metterle d'accordo a nominare una persona che si assume la responsabilità della sicurezza antincendio di una serie di locali/edifici, magari senza portafoglio, a me pare una cosa fuori dal mondo, per eludere la compartimentazione poi..
Ma nella sostanza, ammetti che sia possibile prendere x ditte, metterle d'accordo a nominare una persona che si assume la responsabilità della sicurezza antincendio di una serie di locali/edifici, magari senza portafoglio, a me pare una cosa fuori dal mondo, per eludere la compartimentazione poi..
Re: responsabile dell'attività: definizione
no, guarda, non mi puoi "ritagliare" in quel modo. la delega è valida solo con potere di spesa (fatto acclarato da numerose sentenze), cosa che certamente i vari ddl delle singole attività non saranno disponibili a fornire.ildubbio ha scritto: mar dic 03, 2024 16:19 ecco appunto.
se viene delegato un unico soggetto, da tutti i datori di lavoro?
si delega nelle grandi organizzazioni (perchè io che sono il direttore generale non ho tempo di seguire seriamente la sicurezza, salvo questioni di indirizzo e di impatto generale, e quindi delego te responsabile della sicurezza ad occuparti dei dettagli, ma nel delegarti ti fornisco anche autonomia di spesa per rispettarla); nel contesto delle grandi organizzazioni ci sono strumenti di definizione dei budget "ordinari" e di gestione delle spese straordinarie urgenti e indifferibili, quindi le deleghe possono essere effettive (sennò si parla di prestanome), ma nel contesto di cui parli tu è quanto mai improbabile che un DdL di una piccola impresa deleghi chicchessia a spendere soldi del proprio portafoglio.
perciò i responsabili rimangono i DdL.
Re: responsabile dell'attività: definizione
no no. non eludo nulla.
sono (ovviamente) nell'impossibilità tecnica di compartimentare. non di spesa! proprio tecnica.
quindi o vado di deroga, o penso ad una gestione a norma.
Re: responsabile dell'attività: definizione
vabbe', non voglio citare nel merito l'attività cui mi riferisco.
però mi chiedo:
1. chi è il responsabile dell'attività 73? tutti? con una cogestione dell'attività? se nessuna della attività è singolarmente soggetta, debbo comunque garantire la compartimentazione di ognuna rispetto alle altre?
2. perchè il COPI in alcuni punti fa riferimento ai "diversi responsabili dell'attività" e in altri a "diverse attività"?
l'unica strada che mi resta è la deroga?
P.S.: Nel caso di assoggettabilità il responsabile dell’attività o "rappresentante dei titolari delle attività" dovrà provvedere alla specifica valutazione dei rischi interferenziali tra le attività presenti nel complesso edilizio relativamente alle parti in comunione.
Re: responsabile dell'attività: definizione
Quanto detto da Ronin esprime bene il concetto che io ho indicato in modo forse troppo conciso.
Hai diversi soggetti giuridici con i loro dipendenti, ciascuno di loro avrà il Datore di lavoro (o un suo delegato con opportuno potere di spesa, pensiamo magari alle grandi catene di supermercati) che sarà responsabile per il TUS e quindi anche per gli aspetti antincendio.
Deve essere questo il titolare per i VVF, non può essere altrimenti e sarà responsabile delle proprie attività e dei propri dipendenti.
Poi nelle 73 sorge la necessità di avere una figura comune per sovrintendere alle parti "condominiali" che possono essere le mall o gli impianti antincendio nei centri commerciali o nei complessi industriali/artigianali e questa figura avrà le proprie responsabilità in funzione di quello che costituisce la gestione comune, ma non sarà responsabile delle singole attività, soggette o meno a controllo.
Attenzione che nell'incarico di tale figura deve essere ben definito il campo di responsabilità, come nei condomini è definita (dal CC) la cosa comune che viene amministrata.
Hai diversi soggetti giuridici con i loro dipendenti, ciascuno di loro avrà il Datore di lavoro (o un suo delegato con opportuno potere di spesa, pensiamo magari alle grandi catene di supermercati) che sarà responsabile per il TUS e quindi anche per gli aspetti antincendio.
Deve essere questo il titolare per i VVF, non può essere altrimenti e sarà responsabile delle proprie attività e dei propri dipendenti.
Poi nelle 73 sorge la necessità di avere una figura comune per sovrintendere alle parti "condominiali" che possono essere le mall o gli impianti antincendio nei centri commerciali o nei complessi industriali/artigianali e questa figura avrà le proprie responsabilità in funzione di quello che costituisce la gestione comune, ma non sarà responsabile delle singole attività, soggette o meno a controllo.
Attenzione che nell'incarico di tale figura deve essere ben definito il campo di responsabilità, come nei condomini è definita (dal CC) la cosa comune che viene amministrata.
Re: responsabile dell'attività: definizione
non ho esperienza specifica perciò non posso fornire risposte, tuttavia quel che è sicuro è che il ragionamento "ho nominato un unico responsabile (anche con potere di spesa) quindi la compartimentazione non serve" è certamente fallace.
la compartimentazione serve o non serve in base a come funzionano le attività, non in base alle nomine, di cui inneschi e fumo non hanno conoscenza (e tantomeno rispetto).
Re: responsabile dell'attività: definizione
su questo dissento.Ronin ha scritto: mer dic 04, 2024 11:51 la compartimentazione serve o non serve in base a come funzionano le attività, non in base alle nomine, di cui inneschi e fumo non hanno conoscenza (e tantomeno rispetto).
se c'è una gestione unica della sicurezza antincendio, la prescrizione minima della separazione EI60 tra diverse attività, può tranquillamente non avere ragion d'essere.
Anzi è proprio la norma che lo dice. Rammento che S.3.7.1 parla di "diversi responsabili di attività" e non di "diverse attività". Non può essere un caso.
Quindi, stando al (condivisibile) ragionamento che hai fatto, se ho lo stesso datore di lavoro per due attività diverse, posso anche non compartimentarle tra di loro con EI60.
Al netto, ovviamente, di quello che dovese venir fuori applicando le strategie e le RTV, nel senso che se dalla applicazione delle strategie o RTV, vi è necessità di separare, ovviamente le attività vanno separate. Indipendentemente da chi sia il responsabile dell'attività.
E comunque, pur comprendendo le vostre opinioni, io tendenzialmente, non sovrappongo le figure di una norma con quelle di un'altra norma. Il responsabile dell'attività, ai fini del COPI, ha precisi compiti dettati dal codice stesso.
Re: responsabile dell'attività: definizione
I compiti stabiliti dal COPI si devono leggere nel più ampio alveo dei compiti e responsabilità stabiliti dal TUS, quando si parla di luoghi di lavoro.
Se il responsabile antincendio è figura diversa dal datore di lavoro/dirigente, vi devono essere deleghe specifiche e dettagliate sull'ambito gestionale e potere di spesa, come ha detto Ronin.
E come sappiamo non tutto può essere delegabile dal DdL, come la VDR e pertanto anche la VRI non è da questi delegabile.
Se il responsabile antincendio è figura diversa dal datore di lavoro/dirigente, vi devono essere deleghe specifiche e dettagliate sull'ambito gestionale e potere di spesa, come ha detto Ronin.
E come sappiamo non tutto può essere delegabile dal DdL, come la VDR e pertanto anche la VRI non è da questi delegabile.
Re: responsabile dell'attività: definizione
Io concordo con quanto detto da Ronin e Terminus.
Secondo me stai ragionando al contrario: tu hai diverse attività e diversi responsabili di attività, e non è una variabile su cui puoi lavorare perchè non decidi tu e nemmeno le ditte coinvolte (vedi le cose che ha scritto Ronin). Quello che puoi fare è trovare delle soluzioni alternative per rispettare gli obbiettivi della compartimentazione, se non è fattibile alla vecchia maniera
Secondo me stai ragionando al contrario: tu hai diverse attività e diversi responsabili di attività, e non è una variabile su cui puoi lavorare perchè non decidi tu e nemmeno le ditte coinvolte (vedi le cose che ha scritto Ronin). Quello che puoi fare è trovare delle soluzioni alternative per rispettare gli obbiettivi della compartimentazione, se non è fattibile alla vecchia maniera
Re: responsabile dell'attività: definizione
Provo a fare un esempio.
Il soggetto "A" è proprietario di un immobile ad uffici da 350 postazioni. Con tutti i presidi antincendio belli e funzionanti.
Affitta un'ala da 40 postazioni al soggetto "B".
Può "A" restare responsabile dell'attività (ai sensi del COPI), per l'intero immobile?
"A" potrebbe tenere in capo a se l'onere della manutenzione di tutti i presidi.
L'unica cosa che resterebbe fuori, è la GSA, come accade in tutte le attività 73, e si risolve con i verbali di coordinamento.
Mi dite cosa non torna?
P.S. ovviamente, l'ipotesi di partenza, nell'esempio fatto, è che non vi sia la possibilità tecnica di separare EI60 le due porzioni di "A" e di "B".
Il soggetto "A" è proprietario di un immobile ad uffici da 350 postazioni. Con tutti i presidi antincendio belli e funzionanti.
Affitta un'ala da 40 postazioni al soggetto "B".
Può "A" restare responsabile dell'attività (ai sensi del COPI), per l'intero immobile?
"A" potrebbe tenere in capo a se l'onere della manutenzione di tutti i presidi.
L'unica cosa che resterebbe fuori, è la GSA, come accade in tutte le attività 73, e si risolve con i verbali di coordinamento.
Mi dite cosa non torna?
P.S. ovviamente, l'ipotesi di partenza, nell'esempio fatto, è che non vi sia la possibilità tecnica di separare EI60 le due porzioni di "A" e di "B".
Re: responsabile dell'attività: definizione
Hai fatto un esempio in cui B non è attività soggetta di per se stessa, quindi il relativo titolare non ha direttamente obblighi nei confronti dei VVF, ovviamente li avrà per il TUS e dovrà formalizzare contrattualmente con il proprietario tutte le interferenze e delimitare le responsabilità.
Re: responsabile dell'attività: definizione
però resterebbe tutto il tema del TUS.Terminus ha scritto: gio dic 05, 2024 11:24 Hai fatto un esempio in cui B non è attività soggetta di per se stessa, quindi il relativo titolare non ha direttamente obblighi nei confronti dei VVF, ovviamente li avrà per il TUS e dovrà formalizzare contrattualmente con il proprietario tutte le interferenze e delimitare le responsabilità.
vabbe' fai conto che l'esempio sia postazioni 550...il resto uguale. sarebbe attività 73.
o estremizzando fai "A" parte con 602 posti, e affitta 301 a "B". il resto uguale (al netto delle previsioni specifiche della rtv).
e cmq il tema resterebbe, anche nell'esempio già fatto. "A" (che sarebbe attività soggetta) deve compartimentarsi da "B"?
Re: responsabile dell'attività: definizione
Si, secondo A deve compartimentarsi da B perchè sono attività distinte, afferenti a diversi titolari e almeno una delle due soggette. Questo perchè il responsabile di A, paga quelli di A e garantisce per loro, stessa cosa quelli di B.ildubbio ha scritto: gio dic 05, 2024 11:32 "A" (che sarebbe attività soggetta) deve compartimentarsi da "B"?
Re: responsabile dell'attività: definizione
Buongiorno a tutti, mi ricollego a questo per una questione simile:
centro sportivo con CPI da diversi anni, per attività 65.1.C, gestito da ASD, e costituito da un unico fabbricato.
L'attuale gestione ha affittato una parte del centro ad altra ASD, ad uso palestra (attività soggetta 65.1.B perchè >200 mq).
Il funzionario interpellato mi dice che devo applicare il COPI perchè ho modificato l'att. esistente, e che devo attivare una nuova attività 65.1.B (e la 'vecchia' con il CPI passa da categoria C a B).
Sono d'accordo con questa impostazione, ma mi trovo nell'impossibilità fisica di separare le n.2 attività con elementi EI60, come richiesto dal punto S.3.7.1:
In caso di compartimenti adiacenti afferenti a diversi responsabili di attività, gli elementi di separazione tra tali compartimenti devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a EI 60
Ma se posso fare un unico compartimento per le n.2 attività (non sono obbligata ad averne due distinti, anche perchè non ha senso logico) posso evitare le separazioni EI60? poi si metteranno d'accordo i 2 presidenti delle ASD per gli aspetti comuni (per es. gestione impianti, GSA etc.) ...
centro sportivo con CPI da diversi anni, per attività 65.1.C, gestito da ASD, e costituito da un unico fabbricato.
L'attuale gestione ha affittato una parte del centro ad altra ASD, ad uso palestra (attività soggetta 65.1.B perchè >200 mq).
Il funzionario interpellato mi dice che devo applicare il COPI perchè ho modificato l'att. esistente, e che devo attivare una nuova attività 65.1.B (e la 'vecchia' con il CPI passa da categoria C a B).
Sono d'accordo con questa impostazione, ma mi trovo nell'impossibilità fisica di separare le n.2 attività con elementi EI60, come richiesto dal punto S.3.7.1:
In caso di compartimenti adiacenti afferenti a diversi responsabili di attività, gli elementi di separazione tra tali compartimenti devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a EI 60
Ma se posso fare un unico compartimento per le n.2 attività (non sono obbligata ad averne due distinti, anche perchè non ha senso logico) posso evitare le separazioni EI60? poi si metteranno d'accordo i 2 presidenti delle ASD per gli aspetti comuni (per es. gestione impianti, GSA etc.) ...
Re: responsabile dell'attività: definizione
Se modifichi un'attività esistente non devi per forza applicare il codice, inoltre l'att. 65 ha ancora il doppio binario, quindi se ti ha detto proprio questo, il funzionario ha sbagliato, 2 volte.michi71 ha scritto: lun feb 17, 2025 11:12 Il funzionario interpellato mi dice che devo applicare il COPI perchè ho modificato l'att. esistente
Dovrai separare le due attività con elementi classe 60, e la comunicazione la puoi avere se giustificata utilizzando il codice a certe condizioni.
Con la vecchia normativa non ricordo, ma probabilmente la puoi avere, sempre a certe condizioni.
Se non riesci tecnicamente a separare le due attività, non ti resta che deroga o soluzione alternativa