attività soggetta in attività lavorativa
Moderatore: Edilclima
attività soggetta in attività lavorativa
Ho una attività lavorativa (non a basso rischio perchè con affollamento maggiore di 100 persone), all'interno della quale ho una attività soggetta.
la porzione di attività soggetta e compartimentata rispetto alla restante parte dell'attività lavorativa.
sostanzialmente ho una centrale termica >116 kw, in una attività lavorativa.
faccio scia per la centrale termica.
per la restante parte? andrebbe applicato il COPI (non essendo applicabile il minicodice): devo darne atto nella SCIA? cioè devo dimostrare che il COPI è rispettato per la porzione non soggetta, visto che costitusice attività di lavoro?
la porzione di attività soggetta e compartimentata rispetto alla restante parte dell'attività lavorativa.
sostanzialmente ho una centrale termica >116 kw, in una attività lavorativa.
faccio scia per la centrale termica.
per la restante parte? andrebbe applicato il COPI (non essendo applicabile il minicodice): devo darne atto nella SCIA? cioè devo dimostrare che il COPI è rispettato per la porzione non soggetta, visto che costitusice attività di lavoro?
Re: attività soggetta in attività lavorativa
Non devi darne atto se la tua scia riguarda una CT, che sarà non direttamente comunicante con l'attività lavorativa
Fai presente al tuo committente che anche se il tuo incarico si esaurisce (credo) nella scia per la CT, essendo lui datore di lavoro di quel tipo di attività ha degli obblighi rispetto alla sicurezza..se poi ti da l'incarico per verificare anche la restante parte bene, sennò secondo me tu sei a posto
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Re: attività soggetta in attività lavorativa
A mio modo di vedere no. O meglio, dovessi io fare una SCIA per una centrale termica, inserita in un contesto di attivià "non soggetta", la parte non soggetta sarebbe riportata nella relazione della centrale solo per completezza e solo in alcuni punti specifici per evidenziare il rispetto dei requisiti di compartimentazione dell'una verso l'altra. Una questione di completezza descrittiva del contesto. Ma di certo non dimostrativa. Ecco, Non consegnerei una relazione di progetto ad hoc secondo codice della parte non soggetta come allegato integrante relativamente alla scia della centrale.
Sono obblighi del datore di lavoro.
La vedo un po' simile alla questione dei bomboloni di gpl e di gasolio inseriti anche loro in attività a volte non soggette. Anche li, pur progettando col codice, non c'è obbligo dimostrativo per la parte non soggetta. Se non nei punti strattamente correlati con la sicurezza antincendio del bombolone.
Sono obblighi del datore di lavoro.
La vedo un po' simile alla questione dei bomboloni di gpl e di gasolio inseriti anche loro in attività a volte non soggette. Anche li, pur progettando col codice, non c'è obbligo dimostrativo per la parte non soggetta. Se non nei punti strattamente correlati con la sicurezza antincendio del bombolone.
Re: attività soggetta in attività lavorativa
condivido
un'altra cosa. mi ha un po' sorpreso che la norma sulle centrali termiche non prevede nessuna prescrizione per l'esodo, neppure nel caso delle cucine.
un'altra cosa. mi ha un po' sorpreso che la norma sulle centrali termiche non prevede nessuna prescrizione per l'esodo, neppure nel caso delle cucine.
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Re: attività soggetta in attività lavorativa
Perchè la centrale termica, di fatto locale tecnico, per me è un luogo con presenza occasionale di occupanti. Sono in genere locali di modeste dimensioni, con percorsi relativamente irrisori fra ingresso locale e punto cui sono ubicati i bruciatori. Non c'è personale lavorativo con presenza continuativa, e se presente è per pochi istanti ed è solo di tipo autorizzato per poter metter mano li dentro. Verificare un sistema di esodo dentro tali locali è quasi irrilevante.
Re: attività soggetta in attività lavorativa
non vale altrettanto per le cucine, però.ing.caruso ha scritto: ↑ven gen 31, 2025 12:31 Perchè la centrale termica, di fatto locale tecnico, per me è un luogo con presenza occasionale di occupanti. Sono in genere locali di modeste dimensioni, con percorsi relativamente irrisori fra ingresso locale e punto cui sono ubicati i bruciatori. Non c'è personale lavorativo con presenza continuativa, e se presente è per pochi istanti ed è solo di tipo autorizzato per poter metter mano li dentro. Verificare un sistema di esodo dentro tali locali è quasi irrilevante.
Re: attività soggetta in attività lavorativa
Vale quanto previsto per i luoghi di lavoro (minicodice), con il fatto che essendoci di mezzo, probabilmente, un professionista antincendio, questo possa valutare delle misure specifiche, rifacendosi ad esempio a V.1.
Re: attività soggetta in attività lavorativa
non mi sembra.
essendoci la regola tecnica, una cucina, luogo di lavoro, oltre i 35 kw (campo di applicazione del DM 8 novembre 2019), non rientra (e non può rientrare) nel campo di applicazione del minicodice.
Re: attività soggetta in attività lavorativa
Forse sono stato un po' sintetico. Il DM 8/11/2019 da alcune indicazioni minime per le cucine (accessi, comunicazioni, resistenza al fuoco, esodo al punto 7.3.7 ecc). Dove queste sono poco definite o non bastano o ci sono situazioni particolari, valuti l'applicazione del minicodice o del codice. Ad esempio se hai delle piastre di cottura dovrai prevedere estintori di classe F, ma mica te lo dice il DM 8/11/2019. La regola tecnica da le indicazioni minime, ma abbiamo tutti gli strumenti per implementarle
Re: attività soggetta in attività lavorativa
si si certo. abbiamo gli strumenti. e cerchiamo di essere coscienziosi. mi stupiva solo il fatto che la regola tecnica tratti le cucine, come se fossero i vani tecnici delle caldaie, senza indicazioni su vie di fuga, ventilazioni, ecc.
Si parla di aerazione, ma finalizzata all'evacuazione delle fughe di gas, non dei fumi, ad esempio.
(quanto agli estintori, almeno quelli, sono indicati dal dm)
Re: attività soggetta in attività lavorativa
Per il legislatore, la cucina è un locale tecnico e dunque non richiede le valutazioni fatte nei luoghi di lavoro (come le cabine elettriche, per dirne una).ildubbio ha scritto: ↑mer feb 05, 2025 09:09si si certo. abbiamo gli strumenti. e cerchiamo di essere coscienziosi. mi stupiva solo il fatto che la regola tecnica tratti le cucine, come se fossero i vani tecnici delle caldaie, senza indicazioni su vie di fuga, ventilazioni, ecc.
Si parla di aerazione, ma finalizzata all'evacuazione delle fughe di gas, non dei fumi, ad esempio.
(quanto agli estintori, almeno quelli, sono indicati dal dm)
Quando invece può esserci sovrapposizione di attività (vedi capitolo 7.3 relativo alle cucine "a vista") precisa che devi rispettare le specifiche regole tecniche delle altre attività (dunque codice o norma tecnica specifica), e in queste hai tutti i requisiti di smaltimento fughe/calore, presidi antincendio eccetera.