Nuova fabbrica pallet in sito con vecchio CPI attivo
Moderatore: Edilclima
Nuova fabbrica pallet in sito con vecchio CPI attivo
Buongiorno a tutti,
sono un nuovo professionista e sto affrontando per la prima volta una valutazione progetto di un impianto così grande, per cui volevo chiedere se la strada che sto prendendo sia "quella giusta".
La fabbrica verrà costruita all'interno di 2 grandi capannoni pre-esistenti, di dimensioni pari a 6000 mq l'uno, all'interno dei quali veniva già svolta la stessa attività, normata dall'attività 47 "Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito oltre 1000 q.li" del DM 16/02/82.
Sono state aggiunte, successivamente al DPR 151/11 del 2011, altre due attività:
13.1.A, per l'inserimento di un deposito di gasolio;
37.2.C, per l'ampliamento della attività produttiva.
La nuova fabbrica modificherà radicalmente la planimetria del sito (ma non i capannoni) e cambierà proprietario, ma le attività saranno le stesse di quelle presentate nel vecchio CPI (ancora attivo e asseverato nel 2023), così come rimarrà invariata la quantità di legna stoccata.
Secondo voi, effettuare una voltura tramite pin 7, dichiarare un non aggravio del rischio tramite pin 2.6 e stilare una relazione del nuovo impianto, è legittimo e sufficiente?
Questo, ovviamente, semplificherebbe il lavoro, non dovendo passare dal nuovo DM del 3/08/15.
Grazie in anticipo
sono un nuovo professionista e sto affrontando per la prima volta una valutazione progetto di un impianto così grande, per cui volevo chiedere se la strada che sto prendendo sia "quella giusta".
La fabbrica verrà costruita all'interno di 2 grandi capannoni pre-esistenti, di dimensioni pari a 6000 mq l'uno, all'interno dei quali veniva già svolta la stessa attività, normata dall'attività 47 "Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito oltre 1000 q.li" del DM 16/02/82.
Sono state aggiunte, successivamente al DPR 151/11 del 2011, altre due attività:
13.1.A, per l'inserimento di un deposito di gasolio;
37.2.C, per l'ampliamento della attività produttiva.
La nuova fabbrica modificherà radicalmente la planimetria del sito (ma non i capannoni) e cambierà proprietario, ma le attività saranno le stesse di quelle presentate nel vecchio CPI (ancora attivo e asseverato nel 2023), così come rimarrà invariata la quantità di legna stoccata.
Secondo voi, effettuare una voltura tramite pin 7, dichiarare un non aggravio del rischio tramite pin 2.6 e stilare una relazione del nuovo impianto, è legittimo e sufficiente?
Questo, ovviamente, semplificherebbe il lavoro, non dovendo passare dal nuovo DM del 3/08/15.
Grazie in anticipo
- travereticolare
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Re: Nuova fabbrica pallet in sito con vecchio CPI attivo
Ciao,
Secondo me nuova Valutazione Progetto con DM 18/10/2019. Cambio tipologia impianti, cambio sistema di esodo, nuovi locali, nuovo layout, ecc... Nuova attività inserita 37/C.
Secondo me nuova Valutazione Progetto con DM 18/10/2019. Cambio tipologia impianti, cambio sistema di esodo, nuovi locali, nuovo layout, ecc... Nuova attività inserita 37/C.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: Nuova fabbrica pallet in sito con vecchio CPI attivo
Secondo me bisogna vedere nel dettaglio il tipo di modifiche in progetto e non necessariamente buttare via tutto..LorenzoP ha scritto: mar gen 21, 2025 11:08 La nuova fabbrica modificherà radicalmente la planimetria del sito (ma non i capannoni) e cambierà proprietario, ma le attività saranno le stesse di quelle presentate nel vecchio CPI (ancora attivo e asseverato nel 2023), così come rimarrà invariata la quantità di legna stoccata.
Da quello che scrivi sembra cambierà il layout esterno (planimetria del sito) ma non i layout dei fabbricati..
Re: Nuova fabbrica pallet in sito con vecchio CPI attivo
Lo puoi fare, se valuti che è senza aggravio, non tramite voltura, ma tramite SCIA a cui alleghi anche la voltura.LorenzoP ha scritto: mar gen 21, 2025 11:08 Secondo voi, effettuare una voltura tramite pin 7, dichiarare un non aggravio del rischio tramite pin 2.6 e stilare una relazione del nuovo impianto, è legittimo e sufficiente?
Re: Nuova fabbrica pallet in sito con vecchio CPI attivo
La voltura serve solo ed esclusivamente per il cambio di titolarità.
Se le modifiche che descrivi devono ancora essere fatte (e quindi nulla è variato rispetto al CPI in essere) allora si può fare la voltura e successivamente si presenterà una nuova valutazione progetto. Se invece sono già in fase di modifica meglio fare tutto contestualmente (voltura+VP)
Essendo modifiche sostanziali (dato che ampli l'attività 37 o comunque ne modifichi il layout) non puoi fare SCIA senza aggravio (*), devi passare per la valutazione progetto (essendo cat. C).
Quindi ritengo si debba per forza andare con il nuovo codice, dato che la lavorazione del legno non è un'attività normata (forse prima era stata presentata con il 10/03/98 che però ora è abrogato).
Chiaro che tutte le eventuali documentazioni già presentate possono rimanere (DICO, CERT_REI, DICH_PROD, ecc...) relativamente a ciò che non viene modificato.
(*): il modulo "non aggravio" non si presenta mai da solo, va sempre accompagnato a una SCIA, ma solo in caso di variante senza aggravio del rischio, che non mi pare il tuo caso (comunque, quando c'è aggravio o meno è specificato nel DM 7/8/2012 allegato IV
Se le modifiche che descrivi devono ancora essere fatte (e quindi nulla è variato rispetto al CPI in essere) allora si può fare la voltura e successivamente si presenterà una nuova valutazione progetto. Se invece sono già in fase di modifica meglio fare tutto contestualmente (voltura+VP)
Essendo modifiche sostanziali (dato che ampli l'attività 37 o comunque ne modifichi il layout) non puoi fare SCIA senza aggravio (*), devi passare per la valutazione progetto (essendo cat. C).
Quindi ritengo si debba per forza andare con il nuovo codice, dato che la lavorazione del legno non è un'attività normata (forse prima era stata presentata con il 10/03/98 che però ora è abrogato).
Chiaro che tutte le eventuali documentazioni già presentate possono rimanere (DICO, CERT_REI, DICH_PROD, ecc...) relativamente a ciò che non viene modificato.
(*): il modulo "non aggravio" non si presenta mai da solo, va sempre accompagnato a una SCIA, ma solo in caso di variante senza aggravio del rischio, che non mi pare il tuo caso (comunque, quando c'è aggravio o meno è specificato nel DM 7/8/2012 allegato IV
Re: Nuova fabbrica pallet in sito con vecchio CPI attivo
Grazie mille a tutti delle risposte!
Valutando con un collega, seguirò le indicazioni di boba74.
Valutando con un collega, seguirò le indicazioni di boba74.
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Re: Nuova fabbrica pallet in sito con vecchio CPI attivo
Io qualche dubbio al riguarda ce l'ho. Gli impianti e le strutture potrebbero non essere conformi alla normativa odierna e potrebbero pure non rispondere ai requisiti del Codice. L'applicazione deve essere completa e non parziale.boba74 ha scritto: mar gen 21, 2025 15:24
Chiaro che tutte le eventuali documentazioni già presentate possono rimanere (DICO, CERT_REI, DICH_PROD, ecc...) relativamente a ciò che non viene modificato.
Tom Bishop
Re: Nuova fabbrica pallet in sito con vecchio CPI attivo
Beh, dipende dagli impianti certo....Tom Bishop ha scritto: gio gen 23, 2025 06:18Io qualche dubbio al riguarda ce l'ho. Gli impianti e le strutture potrebbero non essere conformi alla normativa odierna e potrebbero pure non rispondere ai requisiti del Codice. L'applicazione deve essere completa e non parziale.boba74 ha scritto: mar gen 21, 2025 15:24
Chiaro che tutte le eventuali documentazioni già presentate possono rimanere (DICO, CERT_REI, DICH_PROD, ecc...) relativamente a ciò che non viene modificato.
Ad esempio l'impianto antincendio, se esiste, dovrà essere adeguato probabilmente, almeno nel lato gruppo di spinta, idem per l'impianto IRAI, si dovrà certamente metterci mano, ma gli impianti elettrici ordinari, quello di riscaldamento, ecc... non necessariamente.
Una CERT-REI che certifica un controsoffitto REI 90 è ancora valida, a meno che l'applicazione del codice non ti prescriva che debba essere REI 120.
Per lo meno, a me capita abbastanza spesso negli ultimi anni di applicare il codice su attività precedentemente approvate e regolari e non mi hanno mai chiesto nuove certificazioni per strutture o impianti che vanno ancora bene, sarebbe come fare un doppione.
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Re: Nuova fabbrica pallet in sito con vecchio CPI attivo
Certo sei tu che asseveri, mica l'ispettore del Comando.boba74 ha scritto: gio gen 23, 2025 09:04 [Per lo meno, a me capita abbastanza spesso negli ultimi anni di applicare il codice su attività precedentemente approvate e regolari e non mi hanno mai chiesto nuove certificazioni per strutture o impianti che vanno ancora bene, sarebbe come fare un doppione.
Tom Bishop
Re: Nuova fabbrica pallet in sito con vecchio CPI attivo
ok, poniamo sia questo il caso.boba74 ha scritto: mar gen 21, 2025 15:24 Essendo modifiche sostanziali (dato che ampli l'attività 37 o comunque ne modifichi il layout) non puoi fare SCIA senza aggravio (*), devi passare per la valutazione progetto (essendo cat. C).
boba74 ha scritto: mar gen 21, 2025 15:24 Quindi ritengo si debba per forza andare con il nuovo codice
perfetto, COPI e quindi devi verificare precisamente il tutto. esempio :boba74 ha scritto: mar gen 21, 2025 15:24 Chiaro che tutte le eventuali documentazioni già presentate possono rimanere (DICO, CERT_REI, DICH_PROD, ecc...) relativamente a ciò che non viene modificato.
- IRAI, se non fosse un sistema certificato EN 54-13 per il COPI non sarebbe soluzione conforme e pertanto o lo rifai o lo gestisci in valutazione progetto (ma devi saperlo)
- CERT. REI, se le strutture fossero certificate con circolare 91 non vanno più bene anche se sono agli atti del comando
- ecc
questo dipende dalle prestazioni richieste e garantiteboba74 ha scritto: gio gen 23, 2025 09:04 Ad esempio l'impianto antincendio, se esiste, dovrà essere adeguato probabilmente, almeno nel lato gruppo di spinta,
se anche fosse un sistema UNI 9490, con tutta la documentazione ovviamente, può rimanere dov'è
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Re: Nuova fabbrica pallet in sito con vecchio CPI attivo
Ogni caso è a se, in linea di massima se fai modifiche sostanziali, dovendo fare nuovo progetto, va applicato il codice fermo restando nei casi di incompatibilità. Soprattutto in questi ultimi casi, mi stanno permettendo di usare ancora il DM 10/03/1998.
- weareblind
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Re: Nuova fabbrica pallet in sito con vecchio CPI attivo
Mai più usato il D.M. 10-3-1998 dal novembre 2021. Per fortuna.