Buonasera a tutti,
segnalo l'emanazione del chiarimento n° 172 del 08/01/2025 nel caso aveste necessità
Ne approfitto anche per chiedervi un vostro parere riguardo una applicazione dello stesso.
Come descritto nel chiarimento ai fini dell'assoggettabilità al DPR 151/11 deve essere valutata l'altezza antincendio cosi come definita dal DM 30.12.83 al punto 1.1.
Premesso ciò ho una situazione abbastanza ostica dal punto di vista geometrico.
In uno stabile ho il piano di calpestio della finestra relativa all'ultimo piano adibito a abitazione posta a c.a 23 m.
Praticamente il piano ultimo rispetto al piano campagna è a 23 m dato che le finestre sono porte finestre dotate di parapetto metallico.
Al di sopra di questo ultimo piano dove sono presenti le abitazioni ho un ulteriore piano in cui è presente una piccola soffitta adibita appunto a soffitta
e un terrazzo ricavato rimuovendo una parte di falda del tetto. Per accedere al terrazzo sono presenti una porta e una finestra a fianco. Questi sono a quota superiore ai 24,00 m per tanto ricado nel DPR151.
Ora mi chiedo è possibile omettere dal computo dell'altezze tali locali attraverso una dichiarazione/informativa agli occupanti che tali locali non debbano essere utilizzati o per lo meno utilizzati raramente ? Tali locali li posso omettere a prescindere in quanto assimilabili a '' vani tecnici''?
Allego uno schizzo fatto al volo per cercare di far chiarezza
Ringrazio tutti
Chiarimento 172 del 08/01/2025
Moderatore: Edilclima
Chiarimento 172 del 08/01/2025
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Re: Chiarimento 172 del 08/01/2025
Secondo me devi verificare sia nella pratica edilizia che al catasto come sono considerati questi locali "soffitta".
Se come suppongo non sono abitabili e non sono collegati direttamente alle unità immobiliari sottostanti, allora secondo me possono essere esclusi dal calcolo dell'altezza antincendio.
Se sono realmente delle soffitte/sottotetti a livello condominiale, che frequenza ed affollamenti ci potranno mai essere.
Se come suppongo non sono abitabili e non sono collegati direttamente alle unità immobiliari sottostanti, allora secondo me possono essere esclusi dal calcolo dell'altezza antincendio.
Se sono realmente delle soffitte/sottotetti a livello condominiale, che frequenza ed affollamenti ci potranno mai essere.
Re: Chiarimento 172 del 08/01/2025
se l’ultimo piano è abitabile e/o agibile (vedi def. DM 30.11.1983) è quella l'altezza antincendio da considerare
da come lo descrivi l'ultimo piano non è destinato a locale tecnico
da come lo descrivi l'ultimo piano non è destinato a locale tecnico
Re: Chiarimento 172 del 08/01/2025
Terminus ha scritto: mer gen 15, 2025 17:57 Secondo me devi verificare sia nella pratica edilizia che al catasto come sono considerati questi locali "soffitta".
Se come suppongo non sono abitabili e non sono collegati direttamente alle unità immobiliari sottostanti, allora secondo me possono essere esclusi dal calcolo dell'altezza antincendio.
Se sono realmente delle soffitte/sottotetti a livello condominiale, che frequenza ed affollamenti ci potranno mai essere.
Buongiorno ragazzi e grazie del riscontro,stfire ha scritto: mer gen 15, 2025 18:02 se l’ultimo piano è abitabile e/o agibile (vedi def. DM 30.11.1983) è quella l'altezza antincendio da considerare
da come lo descrivi l'ultimo piano non è destinato a locale tecnico
per Terminus, i locali sotto tetto non sono abitabili a parte di un unico locale al centro del palazzo il quale è adibito a soffitta. A questo locale si accede solamente dalla rampa di scale condominiale. I singoli appartamenti sottostanti non sono comunicanti con il sottotetto.
per stfire l'ultimo piano potrebbe essere anche abitabile o agibile ma quello che fa fede per l'altezza antincendio è il livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile che a mio avviso sono le finestre del piano sottostante. Di fatti nella mia condizione non ho aperture ( finestre) nella parte più alta se non quella apertura a spazio scoperto ricavata in falda.
Ora ammesso che nella mia condizione l'ultimo piano abitabile sia appunto il piano soffitta e terrazzo la misura va presa sullo spigolo più basso dell'apertura sulla falda del tetto (vedi foto ''h''). Concordate?
Se cosi fosse allora tutte le altezze andrebbero prese da eventuali finestre in falda (tipo Velux).
Che ne pensate?
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Re: Chiarimento 172 del 08/01/2025
Concordo con te, mi sembra corretto. Sempre a patto di considerare il sottotetto abitabile.Sandeman ha scritto: gio gen 16, 2025 13:30
Ora ammesso che nella mia condizione l'ultimo piano abitabile sia appunto il piano soffitta e terrazzo la misura va presa sullo spigolo più basso dell'apertura sulla falda del tetto (vedi foto ''h''). Concordate?
Che ne pensate?
Tom Bishop
Re: Chiarimento 172 del 08/01/2025
Ho fatto il sopraluogo,
praticamente l'unico locale presente al piano ultimo è adibito a sala macchine dell'ascensore.
La rimanente area attorno a questo locale è praticamente un sotto tetto fatiscente nel quale si accede solamente dal terrazzo.
Tale area non comunica con gli appartamenti sottostanti ma solo tramite appunto alla terrazza.
Per tanto sarei propenso di considerare l'altezza antincendio al piano sottostante adibito appunto ad appartamenti.
praticamente l'unico locale presente al piano ultimo è adibito a sala macchine dell'ascensore.
La rimanente area attorno a questo locale è praticamente un sotto tetto fatiscente nel quale si accede solamente dal terrazzo.
Tale area non comunica con gli appartamenti sottostanti ma solo tramite appunto alla terrazza.
Per tanto sarei propenso di considerare l'altezza antincendio al piano sottostante adibito appunto ad appartamenti.
Re: Chiarimento 172 del 08/01/2025
Concordo