Buongiorno a tutti, per favore datemi il vostro parere:
- Nuova costruzione; D.L. 192 presentato da altro professionista, n. 6 unità immobiliari ad uffici e negozi (piccolo centro comemerciale) con impianto termico centralizzato, caldaia a condensazione e radiatori. Verifiche di legge, ovvero Epi, OK.
Variante in corso d'opera (regime D.L. 311):
- prendo un lotto, non cambia niente a livello strutture edilizie, cambio destinazione d'uso (ristorante) e completamente tipo di impianto tant'è che diventa autonomo rispetto agli altri. Direi senza dubbio che è una variante sostanziale.
Verifiche da fare: ambito "ristrutturazione di impianto termico" e quindi verifica del rendimento globale medio stagionale e "fonti rinnovabili". Verifica rendimento OK. L'Epi però non torna (nel progetto originale si, nma era tutto un'altra cosa....), ma questo non dovrebbe essere un problema....., ovvero non lo devo verificare....dico bene?
Variante in corso d'opera
Moderatore: Edilclima
Re: Variante in corso d'opera
Un parere.....
Re: Variante in corso d'opera
Parere a caldo ma ci devo riflettere un po'.
Se sei obbligato a passare al 311, per l'effetto di una variante sostanziale quale la modifica della tipologia di generazione, distribuzione e unità terminale, il ragionamento che fai sarebbe giusto se prima l'edificio fosse finito come da 192 e L10 originale e poi si cambia il tutto per passare al nuovo tipo di utenze (ristorante).
Ma in realtà la modifica non è su un impianto esistente ma su una esecuzione in corso, appunto una variante in corso d'opera di tipo sostanziale, per cui temo che si debba ripartire da 0 rifacendo tutto come se fosse un nuovo intervento con conseguenza la verifica del Epi.
Infatti l'edificio non ha ancora la fine lavori e l'agibilità ma è in corso di realizzazione e quanto già prodotto a suo tempo in regime di 192 viene del tutto stravolto (anche per le restanti unità immobiliari a pensarci bene in quanto cambia sostanzialmente la centrale e la volumetria servita)... più scrivo e più mi convinco che non è una ristrutturazione poichè l'impianto termico non esiste ancora, è a tutti gli effetti una nuova realizzazione da adeguare al regime legislativo vigente attualmente -> 311 completa.
Se sei obbligato a passare al 311, per l'effetto di una variante sostanziale quale la modifica della tipologia di generazione, distribuzione e unità terminale, il ragionamento che fai sarebbe giusto se prima l'edificio fosse finito come da 192 e L10 originale e poi si cambia il tutto per passare al nuovo tipo di utenze (ristorante).
Ma in realtà la modifica non è su un impianto esistente ma su una esecuzione in corso, appunto una variante in corso d'opera di tipo sostanziale, per cui temo che si debba ripartire da 0 rifacendo tutto come se fosse un nuovo intervento con conseguenza la verifica del Epi.
Infatti l'edificio non ha ancora la fine lavori e l'agibilità ma è in corso di realizzazione e quanto già prodotto a suo tempo in regime di 192 viene del tutto stravolto (anche per le restanti unità immobiliari a pensarci bene in quanto cambia sostanzialmente la centrale e la volumetria servita)... più scrivo e più mi convinco che non è una ristrutturazione poichè l'impianto termico non esiste ancora, è a tutti gli effetti una nuova realizzazione da adeguare al regime legislativo vigente attualmente -> 311 completa.
Re: Variante in corso d'opera
La famosa circolare di chiarimento del D.L. 192 recita all'art.8:
"Una variante in corso d'opera che sia sostanziale può essere considerata una ristrutturazione, totale o parziale, o un intervento di manutenzione straordinaria su un edificio esistente (aggiungo io esistente solo sulla carta.......) applicando i passaggi pertinenti del secondo comma dell'articolo 3 del D.L.
Conseguentemente la relazione tecnica dovrà essere coerente con le nuove norme, ma solo relativamente a quanto sostanzialmente modificato".
Resta da capire se questo passaggio lo si applica solo dalla vecchia legge 10 al nuovo 192-311, oppure è un concetto generale da applicarsi nei vari casi di variante in corso d'opera (sia edilizi che impiantistici) nel pieno regime di 192 e/o 311.
"Una variante in corso d'opera che sia sostanziale può essere considerata una ristrutturazione, totale o parziale, o un intervento di manutenzione straordinaria su un edificio esistente (aggiungo io esistente solo sulla carta.......) applicando i passaggi pertinenti del secondo comma dell'articolo 3 del D.L.
Conseguentemente la relazione tecnica dovrà essere coerente con le nuove norme, ma solo relativamente a quanto sostanzialmente modificato".
Resta da capire se questo passaggio lo si applica solo dalla vecchia legge 10 al nuovo 192-311, oppure è un concetto generale da applicarsi nei vari casi di variante in corso d'opera (sia edilizi che impiantistici) nel pieno regime di 192 e/o 311.
Re: Variante in corso d'opera
Però si parla di edificio esistente, non di edificio sulla carta esistente.
A tutti gli effetti l'edificio non è ancora accatastato per cui non è esistente.
Per cui anche questa circolare interpretativa, a parte il rischio di estensione anche all'interno dell'ambito applicativo del 192/311, non mi pare applicabile.
Lo capisco che non è la risposta di incoraggiamento che avresti preferito sentire e che forse è una interpretazione eccessivamente "alla lettera" ma anche il discorso dell'esistente sulla carta è un po' da arrimpacata sui vetri, non ti pare?
A tutti gli effetti l'edificio non è ancora accatastato per cui non è esistente.
Per cui anche questa circolare interpretativa, a parte il rischio di estensione anche all'interno dell'ambito applicativo del 192/311, non mi pare applicabile.
Lo capisco che non è la risposta di incoraggiamento che avresti preferito sentire e che forse è una interpretazione eccessivamente "alla lettera" ma anche il discorso dell'esistente sulla carta è un po' da arrimpacata sui vetri, non ti pare?
Re: Variante in corso d'opera
Per essere più precisi:
- ci possono essere due casi:
a) variante in corso d'opera puramente sulla carta (ovvero primo dell'inizio lavori)
b) variante in corso d'opera a lavori iniziati
Il mio caso, in particolare, la variante che "mi riguarda" è arrivata quando l'edificio è al grezzo (senza componenti finestrati). Sostanzialmente sulle strutture edilizie non ci posso far niente (e fanno parte del 192 originale come verifica). Che ci posso fare se con una nuova attività molto diversa da quella prevista (sopratTutto sull'aria esterna) non torna L'Epi? Verifico quello che vado a modificare ovvero l'impianto.
Mi faccio convinto di una cosa: una ragione certa non c'è e quindi al massimo mi possono dire che ho interpretato male....ma è tutto da vedere.
Cia max76 e buon lavoro
- ci possono essere due casi:
a) variante in corso d'opera puramente sulla carta (ovvero primo dell'inizio lavori)
b) variante in corso d'opera a lavori iniziati
Il mio caso, in particolare, la variante che "mi riguarda" è arrivata quando l'edificio è al grezzo (senza componenti finestrati). Sostanzialmente sulle strutture edilizie non ci posso far niente (e fanno parte del 192 originale come verifica). Che ci posso fare se con una nuova attività molto diversa da quella prevista (sopratTutto sull'aria esterna) non torna L'Epi? Verifico quello che vado a modificare ovvero l'impianto.
Mi faccio convinto di una cosa: una ragione certa non c'è e quindi al massimo mi possono dire che ho interpretato male....ma è tutto da vedere.
Cia max76 e buon lavoro
Re: Variante in corso d'opera
La chiave sta nella definizione di edificio di nuova costruzione, dove si fa riferimento alla data della richiesta di PDC.
Ora tu hai un immobile il cui permesso di costruire è stato presentato da tempo e quindi è stata fatta la progettazione ex L.10 secondo la norma in vigore in quel momento.
Successivamente presenti una variante che riguarda gli impianti.
Stando così le cose l'involucro rimane soggetto alla normativa di cui al PDC iniziale, mentre per l'impianto devi fare riferimento alla normativa attuale, come nuova installazione in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti (comma c lettera 2).
Se invece la variante avesse riguardato anche l'involucro, saresti ricaduto nel campo di applicazione del 311, per la sola parte modificata.
Ora tu hai un immobile il cui permesso di costruire è stato presentato da tempo e quindi è stata fatta la progettazione ex L.10 secondo la norma in vigore in quel momento.
Successivamente presenti una variante che riguarda gli impianti.
Stando così le cose l'involucro rimane soggetto alla normativa di cui al PDC iniziale, mentre per l'impianto devi fare riferimento alla normativa attuale, come nuova installazione in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti (comma c lettera 2).
Se invece la variante avesse riguardato anche l'involucro, saresti ricaduto nel campo di applicazione del 311, per la sola parte modificata.