Accertamenti APE Emilia Romagna

Normativa tecnica inerente la classificazione e la certificazione energetica degli edifici, accreditamento tecnici, …
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ingWalter63
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Accertamenti APE Emilia Romagna

Messaggio da ingWalter63 »

Vorrei fare una proposta agli Amministratori... sarebbe possibile (e lecito), aprire un nuovo spazio per condividere le motivazioni relative alle innumerevoli casistiche che possano causare l' accertamento di un APE in corso di emissione (bozza), mi spiego meglio, mi piacerebbe creare un elenco di casistiche (non banali) capitate ad ognuno di noi che hanno portato all'estrazione per la verifica, pur essendo un certificatore abbastanza datato (iscritto SACE dal 2010) e pur sapendo che il documento in fase di emissione viene considerato "sottoposto a controllo" in base ad un punteggio proporzionale alle difformità rispetto ad innumerevoli parametri di riferimento, dando per scontata l'avvenuta lettura e comprensione della documentazione messa a disposizione dal SACE, mi capita però, ogni tanto, una sorpresa che non avevo considerato... specie tra i dati aggiuntivi (che moti software mal gestiscono), lungi da me agevolare il lavoro ai "furbetti" che redigono APE "da remoto" a 50 EURO, ma solo per costruirci (cosa che ho già fatto in base alle mie esperienze) un elenco di verifiche "casalinghe" da fare prima di premere il fatidico tasto "firma e invia"...

saluti Walter
Pertugio
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Re: Accertamenti APE Emilia Romagna

Messaggio da Pertugio »

Anche se il post ha una finalità diversa, rispondo comunque, indicando i dati che mi hanno dato maggiori problemi nel caricamento degli APE:
Altezza media inferiore a 270 cm (descrivere bene il caso, ad esempio, di eventuali locali di servizio o sottotetti riscaldati che hanno altezza media ridotta ed abbattono l'altezza media della zona termica a meno di 270 cm) - Ricordarsi di escludere dalla superficie utile riscaldata quella con altezza inferiore a 150 cm!;
Rendimenti di generazione delle pompe di calore (il software mi restituisce anche rendimenti superiori al 1000%);
Fattore solare delle vetrate (se ci sono schermature esterne simili alle veneziane da uni 11300 vengono valori bassissimi che fanno scattare alert), anche per i velux;
Rendimenti di distribuzione (a volte vengono superiori al 100%, ma ultimamente non ho più ricevuto alert)
Le trasmittanze medie ridotte delle pareti non mi vengono più segnalate.
gianlun
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Re: Accertamenti APE Emilia Romagna

Messaggio da gianlun »

condivido i miei casi:
- appartamento con superficie minore di 20 mq
- negozio con grandi altezze
ingWalter63
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Re: Accertamenti APE Emilia Romagna

Messaggio da ingWalter63 »

innanzi tutto ringrazio i colleghi che hanno "tenuto in vita" il mio post e contribuisco con le mie esperienze..
1) altezze inferiori ai limiti ammessi, capita spesso di trovare ad esempio i corridoi o le mansarde che vanno ad "inficiare" l'altezza media dell'edificio... di solito scatta l'allert, io cerco di dettagliare il caso nei dati aggiuntivi spiegando la circostanza.
2) rendimenti di generazione enormi delle PdC (specie se a servizio di piccole zone climatiche) anche in questo caso meglio dettagliare
3) valore delle trasmittanza non in linea con l'epoca di costruzione dell'edificio (specie se la U.I. ha subito interventi nel tempo)
4) attenzione poi ai ponti termici... devono essere compatibili con l'edificio, a volte capita che alcuni software sbagliano ad "imputare" nei dati aggiuntivi le lunghezze.
5) attenzione poi, sempre nei dati aggiuntivi, alla distribuzione degli impianti, al sistema di regolazione o alla tipologia di emissione; (molti SW li perdono per strada) ad esempio nei D.A del SACE non esiste la voce "radiatori su parete non isolata" ... molto comune nella maggior parte degli edifici ante 1990, in questo caso scegliere "altro" e scriverlo
6) su gli infissi poi si apre un mondo... ho avuto contestazioni sulla tipologia delle vetrate, alcune volte la scelta "vetro camera" non è considerata corretta meglio specificare (in caso di Uw < 1,8) s è Basso emissivo, sistemi oscuranti con Gtot non corrispondente alla tipologia indicata...
7) generatori a Biomasse tipo stufe a legna o pellet o camini aperti non connessi ad alcuna distribuzione ... anche qui la cosa è complessa in quanto contribuiscono non poco a far salire la classe energetica e di conseguenza abbassare il valore finale di EPgnren, metterli o non metterli, questo è il dilemma (anche per i colleghi Verificatori)... per ora mi fermo qui ma vedrò nei prossimi giorni ad incrementare le casistiche (ripeto non quelle banali) che ho subito sulla mia pelle...
boba74
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Re: Accertamenti APE Emilia Romagna

Messaggio da boba74 »

Secondo me il problema dell'APE in bozza sottoposto a controllo è ora bypassato dal problema "ben più grave" dei controlli sugli APE emessi, che da quest'anno sono possibili anche dopo uno o 2 mesi dall'emissione definitiva, e non tanto nel momento dell'emissione.
Infatti, nel momento dell'emissione è sufficiente confermare l'attesa del controllo anzichè l'emissione definitiva, e a quel punto se scatta il controllo sul campo è solo una rottura di p***e, ma essendo in bozza non ha conseguenze per il certificatore. Mentre quando il controllo avviene sugli APE già emessi scatta il meccanismo della diffida, e ce ne sono solo 4 (al messimo) prima di beccarsi la sanzione: in questo tipo di controlli, se becchi l'ispettore str...o qualcosa ti trova sempre.
A me è capitato (per ora) una sola volta un controllo su un APE emesso 1 mese prima e ho beccato una diffida (per problemi geometrici, banalmente avevo considerato chiuso un piccolo balcone che in realtà era aperto, quindi in fase di ispezione sul campo non tornavano le superfici degli infissi e la superficie utile). Ho avuto una diffida. Ora me ne restano 3, sperando che qualora mi capiti, la applichino su un argomento diverso, il che non è scontato..... :roll:
Comunque, tornando a noi, i motivi per cui spesso capitano i controlli sono i seguenti:

1-Errata dicitura sulle tipologie di involucro opaco e infissi (quando le trasmittanze indicate non coincidono con la tipologia scelta), ad esempio se ho pareti esterne con trasmittanza media 0,7 e indico la tipologia "parete in laterizio pieno", o altre banalità del genere. Occhio che sono errori abbastanza comuni soprattutto quando abbiamo tipologie strutturali diversificate e quindi si deve riportare una trasmittanza "media": in quei casi controllare sempre bene che valore risulta sui dati esportati in SACE e qualora non sia in linea con una delle tipologie selezionabili, piuttosto scegliere "altro", che da la possibilità di scrivere qualsiasi cosa e soprattutto non fa scattare il controllo automatico.
2-Mancanza di intervento migliorativo: questa cosa da sempre un alert, ad eccezione dei casi di classe elevata (almeno A3-A4) dove possono anche non esserci interventi migliorativi fattibili, e comunque in tal caso è sempre meglio scriverlo nelle note apposite.
3-Dati anomali sui rendimenti mensili delle pompe di calore (vedi sezione dati aggiuntivi, dove sono riportati i valori mensili dei rendimenti di generazione dei generatori). Valori maggiori di 700-1000 sono spesso allertati, e a volte succede che in certi mesi vengano numeri sballati, per esempio ottobre o aprile, dove abbiamo metà mese di riscaldamento e quindi possono saltare fuori valori anomali: in tal caso meglio "ridurre" il valore, o manualmente direttamente sul sace (ma sarebbe come barare, e non è detto che funzioni :lol: ), oppure meglio, andando a verificare nel calcolo i parametri della pompa di calore e degli ausiliari elettrici, dato che influiscono pure loro. NB: se ho impianti alimentati da pompe di calore può comunque succedere che risultino valori di 800-900, senza che ciò sia necessariamente un errore, però ecco, accertarsi che sia comunque corretto, perchè poi in caso di controllo chiedono i valori di fabbrica della pompa di calore.
4-Mancanza o carenza di ponti termici: ovvio che se mancano del tutto scatta il controllo automatico, che è basato sul "totale" delle lunghezze, ma poi quando da automatico passa all'operatore, questo si accorge anche se ci sono valori anomali, tipo se mancano i PT dei pavimenti, degli infissi, della copertura, ecc.... Mi sembra invece di aver notato che non entrano nel merito del "valore" del ponte termico, ma solo della sua presenza e della sua lunghezza.
5-Possono esserci problemi legati a errori nel valore dei rendimenti di emissione (sempre dati aggiuntivi) perchè a volte i SW esportano valori non corretti, specie laddove abbiamo più generatori o più zone, o che vengano lasciati campi in bianco che il SACE non segnala prima di inviare l'APE.
6-Possono esserci valori strani legati alla ventilazione o alla produzione di ACS (specie per edifici diversi dalla tipologia E.1, dove il calcolo è banale e quindi è impossibile sbagliare).
Questi i problemi principali che possono esserci nella prima fase, ossia sul perchè scatti o meno il controllo in automatico. Poi quando scatta il controllo sul campo ci sono altre cose che vanno a verificare, ma ora non ho tempo per esporle, seguirà una seconda puntata. :lol: :lol: :lol:
L'Enzo
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Re: Accertamenti APE Emilia Romagna

Messaggio da L'Enzo »

DA QUALCHE ANNO non faccio più APE in ER anche per la procedura dei controlli che mi ha creato troppo tempo perso per la tipologia di lavori che seguo (quasi esclusivamente nel non residenziale), quindi faccio fare ad altri.
Confermo tutti gli allert sopra esposti, MA è utile per migliorare la situazione che intervengano le software house con maggiori allineamenti alle procedure regionali.
Le variabili sono troppe e vanno inseriti più paletti nel software coordinati con le verifiche del sistema regionale.
Ovviamente non riguarda la restituzione dei rilievi con i casi spra esposti...
ingWalter63
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Re: Accertamenti APE Emilia Romagna

Messaggio da ingWalter63 »

Sono reduce, proprio oggi da una verifica in campo,
devo dire che questa volta ho trovato un ispettore molto corretto che mi ha anche spiegato diverse cose ...
nel mio caso l'ispezione in campo credo sia derivata dalla contemporanea ispezione CRITER sulla caldaia, tant'è che l'ispettore ha fatto entrambe le verifiche, ma sull'APE ha segnalato ben poco. (della serie probabilmente non sarebbe neanche stato estratto).
Posso aggiungere a quanto già ricordato nei post precedenti (e in particolare da boba74) di effettuare anche le seguenti verifiche:
sistemi schermanti/oscuranti... attenzione alla foto, a volte vengono dimenticati e la cosa si vede dal valore dell'Uw "ridotto" negli infissi sui D.A.
attenzione alla tipologia dell'imputazione dei dati... se per errore flaggate "dati da progetto" piuttosto che "da rilievo in campo" crolla tutto il castello in quanto le trasmittanze probabilmente non sono compatibili con il periodo di costruzione.
Generatori multipli, capita sempre più spesso di imbattersi in situazioni dove sono presenti due, tre o quattro generatori di tipo diverso, caldaie, pdc, stufe ad aria o idroniche...(attenzione che con il Dlgs. 48/2020 è cambiata la definizione di generatore), qui si apre un mondo, oltre al fatto che alcuni software gestiscono male queste integrazioni, non c'è uniformità neanche nel pensiero dei verificatori, alcuni sostengono che se il generatore principale soddisfa il carico termico richiesto, gli altri non vanno considerati, altri ritengono che comunque vanno indicati, l'unica situazione che ormai pare chiarita riguarda i camini aperti (ove è già presente anche un altro generatore) in questo caso non vanno considerati, anche perchè non esiste una norma che permette di calcolarne i parametri principali (potenza e rendimento).
In merito poi alla verifica su APE già emessi il problema è grosso... ma credo che poco possiamo farci, ci rimettiamo pertanto alla "sensibilità" dei colleghi verificatori, purtroppo se trovi quello che vuole "salvare il mondo" non avrà difficoltà a segnalare anche piccole incongruenze.
Secondo me sarebbe corretto che il SACE regolamentasse anche questa circostanza, visto che in fase di emissione il documento ha subito già una verifica di congruità, a meno di evidenti difformità che possano far modificare la classe energetica o altri dati importanti, il documento debba essere validato così come realizzato. Purtroppo, in caso di compravendita, la modifica sostanziale di un APE potrebbe anche indurre l'acquirente ad istruire una causa contro il venditore, per riduzione del valore del fabbricato... con tutte le conseguenze del caso anche nei nostri confronti. Mi sembra già di sentire il nostro cliente dire "ma io che ne so di queste cose, io mi sono affidato a un tecnico, quindi la colpa può essere solo sua."
girondone
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Re: Accertamenti APE Emilia Romagna

Messaggio da girondone »

NON SONO I SOFTWARE CHE GESTISCOON MALE più generatori
sono limiti della 11300
la stufa la gestisci
uno split nella stessa stanza con il radiatore normativamente no
filippo.scarsi
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Re: Accertamenti APE Emilia Romagna

Messaggio da filippo.scarsi »

Pertugio ha scritto: dom ott 20, 2024 15:38 Fattore solare delle vetrate (se ci sono schermature esterne simili alle veneziane da uni 11300 vengono valori bassissimi che fanno scattare alert), anche per i velux;
Un caso che ho sotto mano ora è finestre nuove triplo vetro bassoemissivo (g dichiarato 0,40) + oscuranti esterni in alluminio (che se calcolo con la UNI 52022-1 mi danno un gtot=0.054), che nei dati aggiuntivi del SACE si traducono in g=0.04
Quindi come è opportuno comportarsi? Lascio 0.04 e spiego nelle note dei dati aggiuntivi le scelte fatte? Evito direttamente considerare gli oscuranti?
ingWalter63
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Re: Accertamenti APE Emilia Romagna

Messaggio da ingWalter63 »

Gli oscuranti non puoi non metterli, specie se sono visibile nella foto, e comunque se avrai la verifica in campo il verificatore te li contesta... giustamente.
Considera poi che comunque nei dati aggiuntivi avrai anche la voce trasmittanza ridotta degli infissi.
Pertugio
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Re: Accertamenti APE Emilia Romagna

Messaggio da Pertugio »

Se parliamo di classiche tapparelle (chiusure oscuranti) io non le considero mai come schermature solari (ne uni en iso 52022-1 ne tantomeno come uni ts 11300-1) a meno che non siano certificate con relativo gtot.
Se si avvicinano alle definizioni della uni 11300-1 prospetto B.6 tendo ad inserirle, ma bisogna fare attenzione.
marcello60
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Re: Accertamenti APE Emilia Romagna

Messaggio da marcello60 »

Questa cosa dei controlli a posteriori e relative multe avrà l'effetto di aumentare il costo degli ape...
ingWalter63
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Re: Accertamenti APE Emilia Romagna

Messaggio da ingWalter63 »

l'unico vantaggio sarà (speriamo) quello di far sparire i "certificatori" che li fanno a 50-100 Euro.
marcello60
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Re: Accertamenti APE Emilia Romagna

Messaggio da marcello60 »

Tanto per fare un conto a spanne:
Diciamo che, se ciascuno di noi deve ammortizzare il rischio di beccarsi una multa da 1.400 euro ogni 10 ape, tenendo conto dell'imposizione fiscale, ci tocca di aumentare il costo del singolo ape di almeno 200 euro circa.
Poi, se invece di 1 su 10 diventa 1 su 20, allora si può aumentare di "soli" 100.

Sarebbe bello riuscire a capire con quale frequenza si può essere soggetti a ispezione postuma e relativa possibilità di multa...
boba74
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Re: Accertamenti APE Emilia Romagna

Messaggio da boba74 »

ingWalter63 ha scritto: sab ott 26, 2024 20:42 l'unico vantaggio sarà (speriamo) quello di far sparire i "certificatori" che li fanno a 50-100 Euro.
Boh, secondo me in ER sono spariti già da un pezzo... :roll:
boba74
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Re: Accertamenti APE Emilia Romagna

Messaggio da boba74 »

marcello60 ha scritto: ven ott 25, 2024 23:14 Questa cosa dei controlli a posteriori e relative multe avrà l'effetto di aumentare il costo degli ape...
Mo magari.
boba74
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Re: Accertamenti APE Emilia Romagna

Messaggio da boba74 »

marcello60 ha scritto: sab ott 26, 2024 21:14 Tanto per fare un conto a spanne:
Diciamo che, se ciascuno di noi deve ammortizzare il rischio di beccarsi una multa da 1.400 euro ogni 10 ape, tenendo conto dell'imposizione fiscale, ci tocca di aumentare il costo del singolo ape di almeno 200 euro circa.
Poi, se invece di 1 su 10 diventa 1 su 20, allora si può aumentare di "soli" 100.

Sarebbe bello riuscire a capire con quale frequenza si può essere soggetti a ispezione postuma e relativa possibilità di multa...
Qui viene la seconda parte del mio post.....
Partiamo dal controllo cosiddetto "a posteriori". Da quanto mi sembra di capire (ma correggetemi se avete esperienze diverse), un controllo sul campo a posteriori può avvenire SOLO se al momento dell'inoltro dell'APE è avvenuto un controllo in automatico, perchè in teoria il controllo sul campo è solo la fase 2 del controllo, che prima avviene in automatico, poi ti arriva la PEC che ti avvisa del controllo, dopo di che, nel giro di qualche ora, ti arriva un'altra PEC dove dice che il controllo è terminato, oppure che necessita di controllo sul campo. Così è sempre stato fino all'anno scorso, in cui i controlli avvenivano solo al momento dell'inoltro.
Ora, hanno introdotto la possibilità di fare un controllo sul campo anche entro qualche mese dall'emissione, ma siccome prima deve esserci una fase 1, i controlli a posteriori possono avvenire solo su APE che hanno già passato il primo step (ossia APE che al momento dell'emissione erano stati controllati in bozza e la procedura ha concluso il controllo senza necessità di controllo sul campo).
Ora, quando si conclude un controllo su un APE in bozza senza controllo sul campo, è SEMPRE allegato un rapporto di controllo, dove in genere ci sono osservazioni e "consigli" sull'APE controllato, ed è sempre consigliato di richiedere l'annullamento dell'APE in bozza e caricarne uno nuovo. Questo ovviamente non va fatto se si ritiene che l'APE sia a posto, o se non vi sono particolari "osservazioni" sul rapporto, quindi in molti casi io ho semplicemente inoltrato l'APE così com'era, non essendo necessaria alcuna modifica.
Ora, secondo me gli APE controllati a posteriori sono solo quelli che erano stati controllati in bozza e poi una volta finito il controllo erano stati emessi tali e quali, della serie: OK ti ho fatto un controllo on line, ti ho mandato un rapporto di controllo, tu non l'hai minimamente considerato e hai emesso l'APE tale e quale, e quindi io ora te lo controllo a posteriori.
Questa ovviamente è solo una mia teoria, magari il controllo sul campo te lo fanno lo stesso anche se annulli e rifai la bozza, ma comunque sono convinto che qualunque controllo sul campo deve essere preceduto da un controllo di 1 tipo (on line): se al primo inoltro l'APE viene emesso senza alcun avviso di controllo, dubito fortemente che ti possa arrivare un controllo a posteriori, deve già esserci una prima fase. Invito tutti coloro che hanno avuto un controllo a posteriori a smentirmi in tal senso, perchè io mi baso su un caso che è capitato direttamente a me, e alcuni casi capitati a colleghi che conosco, quindi non è una base attendibile....
Semplice osservazione: siccome i controlli sul campo seguono delle "campagne", non sono fatti 12 mesi all'anno, ma hanno molte pause, allora probabilmente l'introduzione dei controlli a posteriori è stata fatta anche per "smaltire" i casi in cui i controlli sono scattati in un momento in cui non era attiva la campagna, e quindi il SACE è stato costretto a concludere il controllo con esito positivo, salvo poi poterlo controllare dopo una volta riaperta la campagna...

Quindi tornando al tema della "frequenza" nei controlli sul campo, questa dipende da quanti controlli sono programmati da qui a fine anno, e quanti ne sono stati fatti finora, non è detto che sia quindi una frequenza legata al singolo certificatore. Comunque a parte le motivazioni già elencate nei post precedenti, ho notato che ci sono alcuni certificatori controllati più di altri, perchè probabilmente ciascuno di noi ha un "punteggio" basato sui controlli precedenti e quindi chi ha lavorato bene tende a essere controllato meno di chi ha avuto controlli con non conformità varie (a prescindere che fossero in bozza o meno).
Comunque, nel caso di controllo sul campo ho visto controllare prevalentemente queste cose:
-Misure di superficie e di altezza
-Tipologia del vetri (con tanto di "Prova" del riflesso sui vetri basso-emissivi).
-Potenza indicata in targhetta dei generatori
Nei casi più strani:
-verifica della presenza di ombreggiamenti esterni sull'edificio
-corretto orientamento con bussola
-misura della superficie di tutte le finestre e confronti con quanto inserito nell'APE (occhio alle differenze tra misure dell'apertura e misura netta comprensiva di telaio)
-Informativa APE: verificare che sia contenuto anche la dichiarazione di indipendenza e imparzialità, non basta che sia già scritto sull'APE
-Tipologia di emissione: occhio se si è scelto radiatori su parete esterna e ci sono anche radiatori su pareti interne, oppure se ad esempio c'è un fan coil canalizzato, allora in tal caso l'ispettore potrebbe obiettare se hai scritto "ventinconvettori" anzichè "impianto ad aria".
-Alcuni contestano la mancanza di ponti termici "angolari" tra pareti perpendicolari
E così via.
marcello60
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Re: Accertamenti APE Emilia Romagna

Messaggio da marcello60 »

Grazie Boba per aver condiviso le tue informazioni.
Per rispondere alla tua domanda attendiamo le esperienze dei colleghi. Forse bisognerebbe leggersi con attenzione le DGR riguardanti la certificazione energetica, dove credo si possa carpire qualche dettaglio in più sulla logica con cui si definiscono questi accertamenti.
Spero (anche se temo di sbagliare) che il controllo "a posteriori" sia effettuabile solo sugli APE che sono stati registrati tal quali anche a seguito di una segnalazione di anomalie da primo livello.

Per quanto riguarda la mia piccola esperienza sulle non conformità rilevate, posso elencare queste, premettendo che molte di queste dipendono dal comportamento del sw che utilizzo (di cui non faccio il nome, ma è comunque diverso da quello di chi ci ospita):
- anomalia nel calcolo energetico riguardante l'acs (mi sono accorto poi che il mio sw ammetteva temperature di erogazione diverse da 40°C, ed io, erroneamente, avevo inserito 48....)
- anomalia nel rendimento di emissione dei pannelli radianti: ho imparato (cosa che non sapevo) che il valore cambia a seconda che il pavimento sia disperdente o meno verso il basso, e il mio sw gestisce la cosa in un modo particolare che non conoscevo.
- impianto combinato riscaldamento + acs: il sw che utilizzo, nel caso di un centralizzato dove ho 2 generatori di calore in parallelo, non gestisce correttamente la casistica e mi mette generatori separati per i due servizi.
- impianto di produzione acs con boiler elettrico: il sw che utilizzo consiglia di mettere il rendimento istantaneo (95%) invece di quello stagionale (75%). La regione vuole quello stagionale, mentre la sw house insiste a dire che ha ragione lei ..... e io per questo mi sono beccato il controllo con ispezione.
- Attenzione alle finestre identiche, con stessa esposizione: il sw che utilizzo le somma e le considera come unica finestra con la superficie complessiva ... il risultato energetico è identico, ma inutile dare spiegazioni: non si sono convinte nè l'ispettrice nè la sw house.
ingWalter63
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Re: Accertamenti APE Emilia Romagna

Messaggio da ingWalter63 »

questa non l'ho capita..."Il fabbisogno di energia termica utile per la produzione di acqua calda sanitaria potrebbe non essere
calcolato in maniera conforme alle norme tecniche (UNI/TS 11300). Si suggerisce di verificare la superficie
utile di calcolo associata alle zone termiche, la temperatura di erogazione dell’acqua calda sanitaria o la
temperatura dell’acqua fredda.
" ma ...se non ricordo male la UNI/TS 11300 (per le U.i. di tipo E.1) utilizza, per il calcolo dell' ACS, solo la superficie riscaldata... o mi sbaglio, grazie a chi mi da qualche indicazione in più.
marcello60
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Re: Accertamenti APE Emilia Romagna

Messaggio da marcello60 »

Si, confermo che la SU riscaldata è un dato di input per quel calcolo (e immagino che il sw la inserisca in automatico, almeno il mio lo fa).
Ti suggerisco di controllare gli altri due dati (le temperature dell'acqua calda e fredda).
La fredda dipende dalla località e dovrebbe essere inserita in automatico dal sw.
La calda deve essere sempre 40.
A suo tempo (2017) anche a me è capitato questo alert, nel mio caso avevo inserito una T calda di 50...
boba74
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Re: Accertamenti APE Emilia Romagna

Messaggio da boba74 »

ingWalter63 ha scritto: dom nov 03, 2024 20:02 questa non l'ho capita..."Il fabbisogno di energia termica utile per la produzione di acqua calda sanitaria potrebbe non essere
calcolato in maniera conforme alle norme tecniche (UNI/TS 11300). Si suggerisce di verificare la superficie
utile di calcolo associata alle zone termiche, la temperatura di erogazione dell’acqua calda sanitaria o la
temperatura dell’acqua fredda.
" ma ...se non ricordo male la UNI/TS 11300 (per le U.i. di tipo E.1) utilizza, per il calcolo dell' ACS, solo la superficie riscaldata... o mi sbaglio, grazie a chi mi da qualche indicazione in più.
Solitamente questo commento lo mettono in caso di destinazioni d'uso diverse dalla E1, sicuro di aver messo la destinazione giusta?
Oppure, se la destinazione è giusta, potresti avere fatto più zone e in una di tali zone non aver messo il servizio di ACS (che deve essere sempre indicato come presente, o al massimo simulato, nelle abitazioni), quindi non tornano le superfici. In genere le temperature dovrebbero essere quelle "standard" ei fissate in automatico dal SW, ma magari dipende dal SW.
Oppure qualche dato anomalo nel generatore che utilizzi per fare ACS.
Marvin
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Re: Accertamenti APE Emilia Romagna

Messaggio da Marvin »

Thread molto interessante.

Nella mia esperienza ho avuto alcuni controlli, i motivi sono stati vari (a volte surreali):
- indicato anno di costruzione 1970, mi veniva classe B, mi hanno contestato che non fosse possibile. Peccato che fosse un immobile all'interno di un condominio in cui hanno fatto SB, ergo... a parte incazzarmi, da allora indico nelle note se l'immobile è stato riqualificato energeticamente, ecc.
- rendimenti pompe di calore: se superi il 300-400 %. è probabile che ti fermino
- pareti varie: che so, cappotto esterno e muro contro vano scala rimasto un 30 "pieno", ergo nella sezione dei dati aggiuntivi, se si indica la scelta da menù a tendina, uno viene sbagliato. Da allora scrivo: "pareti miste"
- appartamento con caldaia + rad/pannell radianti/fancoil (uno a caso) + impianto split solo in alcuni locali. Ritengo sia corretto indicare 2 zone termiche, una raffrescata e una no. Bene, il software deel SACE "vede" per due volte lo 0.5 del ricambio d'aria della zona e dà errore (adesso mi dicono l'abbiano sistemato).
Questo fatto della zona raffrescata è la più divertente, tre ispettori diversi mi hanno dato tre interpretazioni diverse: considera sempre una zona (anche se lo split è uno solo è hai, che so, 6 locali) oppure considerane due (come faccio) oppure considerane una e poi cambia a mano la superficie utile raffrescata ( :roll: )
- teleriscaldamento: anche qui, il delirio. Se metti 1.5 nel fP,nren (come da DGR) e non hai i dati dell'ente, non sbagli. Il problema è che quando il dato lo hai e lo metti, la classe va su e tavolta al sistema non piace.
- il software mi ha importato 175 gg di riscaldamento, anzichè il classici 183 (ovviamente non ho controllato e ovviamente è stato segnalato)

Occhio che siamo a novembre e i controlli aumenteranno, anche quando non vi sono alert particolari.

Ultima cosa: il controllo post emissione è una follia.
boba74
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Re: Accertamenti APE Emilia Romagna

Messaggio da boba74 »

Beh, chiaramente il controllo "automatico" scatta per svariati motivi, non significa che ci sia qualcosa di "sbagliato", ad esempio la classe alta già di per sè aumenta la probabilità di controllo. Avere classe B in un edificio anni 70 non è "Impossibile", semplicemente è una condizione che l'algoritmo è predisposto per controllare, idem i valori alti di rendimento, le trasmittanze non compatibili con la descrizione, ecc... poi sta al primo accertatore (umano) scartare i casi irrilevanti, e sbloccare l'APE oppure passare al controllo sul campo.
Ovvio che se metti TLR con un fattore fpnren di 0,28, scatta molto probabilmente l'alert automatico, ma avendo il dato corretto fornito dall'ente gestore non sarà certo una non confromità.
Cioè tutti questi particolari non significa siano errori nell'APE e che per questo verranno puniti, ma semplicemente sono cose che fanno scattare il controllo, bene o male che siano.
Riguardo al discorso zone raffrescate, sono anni che gli ispettori stessi sono "divisi" su questa cosa (cioè se sia necessario inserire il servizio di raffrescamento solo nelle zone effettivamente raffrescate o su tutto il volume), su questo troveremo sempre ispettori divisi, ma la questione è che in genere gli ispettori non entrano (o almeno non dovrebbero entrare) nel merito delle decisioni prese dal certificatore, quindi non credo possano dare una non conformità per questa "scelta" (dato che nella norma non è specificato se si debba fare in un modo o in un altro), idem quando abbiamo a che fare con più generatori in serie o in parallelo. La non conformità dovrebbe scattare solo se il certificatore inserisce incongruenze o errori palesi. Poi sono umani anche gli ispettori, spesso alcuni sono anche incompetenti e quindi può capitare che si impuntino su una cosa o si accaniscano..
Certo è che finchè l'APE viene controllato in bozza il controllo può essere solo una rottura di b..e e una perdita di tempo, ma ora che può avvenire "postumo" la cosa è piuttosto preoccupante, specie se capita un ispettore che gioca a fare il giustiziere.... :roll:
gianlun
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Re: Accertamenti APE Emilia Romagna

Messaggio da gianlun »

A qualcuno è già capitato il controllo postumo?
boba74
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Re: Accertamenti APE Emilia Romagna

Messaggio da boba74 »

gianlun ha scritto: mar nov 05, 2024 12:47 A qualcuno è già capitato il controllo postumo?
A me, come dicevo. Ho avuto una diffida. Me ne restano 3
Lampo11
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Re: Accertamenti APE Emilia Romagna

Messaggio da Lampo11 »

il controllo postumo ti è capitato su un ape sottoposto ad un primo controllo (in bozza) e poi emesso o semplicemente un ape registrato regolarmente senza controlli precedenti?? questo è importante capire...
boba74
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Re: Accertamenti APE Emilia Romagna

Messaggio da boba74 »

Lampo11 ha scritto: mar nov 05, 2024 15:46 il controllo postumo ti è capitato su un ape sottoposto ad un primo controllo (in bozza) e poi emesso o semplicemente un ape registrato regolarmente senza controlli precedenti?? questo è importante capire...
Sottoposto a un primo controllo in bozza, il cui controllo era stato subito concluso senza ispezione sul campo, e in cui io avevo poi inoltrato direttamente la bozza una volta sbloccata (cioè l'ho inoltrata così com'era senza prima annullarla), in quanto nel report di accertamento documentale c'erano solo osservazioni piuttosto generiche (rendimeni mensili alti, cosa che in pratica viene segnalato SEMPRE quando ci sono delle pompe di calore).
La mia teoria (ma per ora suffragata da un solo caso) è che il controllo "postumo" lo facciano solo su APE precedentemente controllati in bozza e che sono stati poi inoltrati direttamente senza previo annullamento.
Se così fosse, sarebbe sufficiente, una volta sbloccata la bozza, annullarla a prescindere e inserire un nuovo APE, anche se non dovessero esserci particolari modifiche da fare.
Sarebbe troppo bello per essere vero, magari il controllo postumo potrebbe scattare ugualmente anche se annulli e rifai la bozza, ma dovendo "scegliere" secondo me gli accertatori del SACE preferiscono accanirsi su quelli che hanno inoltrato la bozza tale e quale "fregandosene" delle osservazioni, rispetto a quelli che hanno scelto di recepire l'osservazione e correggere il tiro.
Sono fermamente convinto che in ogni caso un controllo postumo DEVE per forza essere preceduto da un controllo automatico: se al momento dell'inoltro fila tutto liscio dubito fortemente che ci possa essere un controllo postumo su quell'APE, sarebbe una bastardata, o un modo per fare del terrorismo gratuito. Secondo me lo scopo di questi controlli è quello di "scremare" a suon di diffide i certificatori incompetenti o recidivi, non certo quello di guadagnare soldi con le multe sfruttando errori o distrazioni.
Lampo11
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Re: Accertamenti APE Emilia Romagna

Messaggio da Lampo11 »

grazie per la tua risposta utile.
la mia preoccupazione era se c'è un controllo su un ape che hai registrato senza controlli Sace, consegnato al cliente, fatto il rogito ecc ecc.... questo è quello che non mi tornava..
ingWalter63
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Re: Accertamenti APE Emilia Romagna

Messaggio da ingWalter63 »

Marvin ha scritto: lun nov 04, 2024 18:48 Thread molto interessante.

Nella mia esperienza ho avuto alcuni controlli, i motivi sono stati vari (a volte surreali):
- indicato anno di costruzione 1970, mi veniva classe B, mi hanno contestato che non fosse possibile. Peccato che fosse un immobile all'interno di un condominio in cui hanno fatto SB, ergo... a parte incazzarmi, da allora indico nelle note se l'immobile è stato riqualificato energeticamente, ecc.
- rendimenti pompe di calore: se superi il 300-400 %. è probabile che ti fermino
- pareti varie: che so, cappotto esterno e muro contro vano scala rimasto un 30 "pieno", ergo nella sezione dei dati aggiuntivi, se si indica la scelta da menù a tendina, uno viene sbagliato. Da allora scrivo: "pareti miste"
- appartamento con caldaia + rad/pannell radianti/fancoil (uno a caso) + impianto split solo in alcuni locali. Ritengo sia corretto indicare 2 zone termiche, una raffrescata e una no. Bene, il software deel SACE "vede" per due volte lo 0.5 del ricambio d'aria della zona e dà errore (adesso mi dicono l'abbiano sistemato).
Questo fatto della zona raffrescata è la più divertente, tre ispettori diversi mi hanno dato tre interpretazioni diverse: considera sempre una zona (anche se lo split è uno solo è hai, che so, 6 locali) oppure considerane due (come faccio) oppure considerane una e poi cambia a mano la superficie utile raffrescata ( :roll: )
- teleriscaldamento: anche qui, il delirio. Se metti 1.5 nel fP,nren (come da DGR) e non hai i dati dell'ente, non sbagli. Il problema è che quando il dato lo hai e lo metti, la classe va su e tavolta al sistema non piace.
- il software mi ha importato 175 gg di riscaldamento, anzichè il classici 183 (ovviamente non ho controllato e ovviamente è stato segnalato)

Occhio che siamo a novembre e i controlli aumenteranno, anche quando non vi sono alert particolari.

Ultima cosa: il controllo post emissione è una follia.
ti ringrazio per l'apprezzamento del mio post...
tornando al problema del valore dei parametri ACS evidenziati sopra sembrerebbe che il sistema SACE e alcuni software, utilizzano un diverso sistema per calcolare le superfici utili, indispensabili a stabilire il fabbisogno di ACS, il problema si verifica quando vi sono più zone termiche. Ora qui si apre un mondo... secondo la logica sarebbe corretto fare più zone quando vi sono più generatori o quando c'è un impianto principale (classica caldaietta con termosifoni in tutta la casa e Slpit caldo/freddo solo su alcune stanze... un classico, oppure la stufa a pellet ad aria nel corridoio della zona notte o nel soggiorno) in questi casi se si distinguono più zone il SACE, non si sa perchè, ma va in palla; quindi o si fa una zona unica con tutti i generatori (secondo me sbagliatissimo!!!) oppure si fanno le zone corrette ma si accetta il rischio di trasmettere l'APE con una controllo di primo livello, e relativo RAD, di cui non si tiene conto, io in un paio di casi ho usato la seconda opzione specificando nelle note la situazione... ora voglio vedere se mi fanno controlli "postumi" in campo con che coraggio mi sanzionano (...anzi non lo vorrei vedere). Esiste poi il problema dei Colleghi Verificatori tra i quali spesso capita di trovare pareri discordi e non solo su questo problema...
ingWalter63
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Re: Accertamenti APE Emilia Romagna

Messaggio da ingWalter63 »

oggi per motivi professionali ho collaborato con un collega che tra le altre cose è un ispettore SACE e... mi ha fatto una confessione, in questo periodo stanno stringendo molto le maglie su i controlli di primo livello, in vista di prossime modifiche al sistema, non so con quale scopo, a detta sua molti certificatori su richiesta del cliente, spaventato dalle voci sul prossimo limite minimo di classe energetica per i fabbricati, o dalle Agenzie per motivi "commerciali", tendono ad essere più generosi :D :D :D nella determinazione della classe energetica...vorrei fare un'indagine conoscitiva per capire se avete notato un aumento di tali controlli (specie sulle classi superiori alla E)... e se sono apparse motivazioni e richieste nuove rispetto alle solite note e ricorrenti.

Walter
Lampo11
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Re: Accertamenti APE Emilia Romagna

Messaggio da Lampo11 »

Anche a voi oggi il portale Sace non carica i nuovi attestati... nel pomeriggio è andato in palla
mi fa inserire i dati catastali poi quando dico di caricarlo mi dice errore su portale Sace...
grazie
Lucs
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Iscritto il: mer mar 05, 2025 09:30

Re: Accertamenti APE Emilia Romagna

Messaggio da Lucs »

Buongiorno, sono nuovo nel forum, vi ringrazio per questo importante contributo di informazione che date, soprattutto per quelli come me che si approcciano a questo interessante ambito! Approfitto per porre alcune domande, ringraziandovi anticipatamente. Stavo prendendo in rassegna le leggi regionali in ambito certificazione energetica e la DGR 1275/2015 nell'allegato A-6 specifica abbastanza nel dettaglio la logica dei controlli. In particolare a p.60 scrive:

Codice: Seleziona tutto

"I controlli di conformità realizzati dall’Organismo Regionale di Accreditamento possono essere realizzati:
a) in base ad una specifica programmazione annuale, stabilita in accordo con il competente Servizio Energia ed 
Economia Verde della Regione Emilia-Romagna anche tenuto conto delle risorse disponibili: la campagna annuale 
prevede la realizzazione di controlli a campione sugli APE registrati nel periodo di competenza, selezionati sulla 
base di specifici criteri predefiniti (specificati nella Sezione 2 del presente Allegato). In ogni caso, la 
programmazione rispetta la dimensione minima di campionamento di cui all’art. 6 comma 3 dell’Atto. (*)
In relazione alle indicazioni del competente Servizio regionale, l’Organismo di Accreditamento può realizzare 
i controlli con modalità differenziate, effettuando il campionamento:
   -sugli Attestati di Prestazione Energetica in fase di registrazione: in tal caso, l’APE soggetto a verifica viene 
   selezionato nel momento in cui il soggetto certificatore, dopo aver effettuato l’upload dei dati relativi al 
   nuovo APE nell’ambito del sistema informatico SACE, aziona la funzione di registrazione definitiva, che 
   viene bloccata in modo automatico inviando il relativo avviso al soggetto certificatore. Ne consegue che la 
   procedura di verifica viene condotta, entro tempi prestabiliti, prima della registrazione definitiva dell’APE, 
   trasformandosi di fatto in un controllo preventivo in modo da evitare la potenziale irrogazione di sanzioni: 
   naturalmente, il soggetto certificatore può rifiutare il controllo e richiedere lo sblocco della procedura, 
   procedendo così alla registrazione definitiva (con firma digitale);
   -sugli Attestati di Prestazione Energetica già registrati in modo definitivo (con firma digitale): oltre che sulla 
   base dei criteri di campionamento predefiniti, applicati alla intera popolazione degli APE registrati nel periodo 
   di competenza, viene in questo caso data priorità ai casi di rifiuto del controllo preventivo di cui al punto 
   precedente, che vengono sistematicamente fatti oggetto di controllo di conformità.
b) effettuazione di controlli su un singolo APE, dietro richiesta del proprietario, acquirente o conduttore 
dell'immobile cui l’APE si riferisce compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto, e previa 
accettazione del preventivo di spesa da parte del richiedente."
(*) art. 6 comma 3 dell’Atto: "[...]La dimensione del campione può variare in funzione della tipologia di controllo esercitato, da un minimo pari al 2% ad un massimo del 5% degli Attestati emessi nell’anno precedente."

Quindi si specifica che i controlli sugli APE registrati in modo definitivo viene data priorità ai casi di rifiuto del controllo preventivo in fase di registrazione definitiva, e che gli APE definitivi possono essere controllati anche su richiesta del proprietario, acquirente o conduttore dell'immobile.

Nella DGR viene poi viene dettagliata la procedura dei controlli casuali sugli APE registrati o in corso di registrazione, p. 62:
VERIFICHE DI PRIMO LIVELLO – FASE 1

Codice: Seleziona tutto

I controlli che vengono effettuati in automatico dal sistema informatico SACE su tutti i certificati 
consentono di assegnare ad ogni certificato energetico un punteggio da 0 a 100 sulla base delle 
criticità rilevate sulla base di una serie di controlli incrociati (verifica della congruità dei dati di 
ingresso e di uscita riportati sull’APE). I controlli di primo livello si focalizzano sui seguenti punti:
−il confronto tra i dati di fabbisogno energetico utile e fabbisogno energetico primario per il 
riscaldamento;
−il fabbisogno di energia termica per la produzione di acqua calda sanitaria;
−la coerenza tecnica dei valori di trasmittanza termica indicati nell’APE per i componenti opachi 
e per quelli trasparenti;
−la valutazione energetica di sistemi tecnici innovativi ed ad elevata efficienza (uso fonti 
energetiche rinnovabili, generatori di calore innovativi, teleriscaldamento, etc..) negli edifici di 
elevata classe energetica;
−gli edifici dichiarati con un valore di indice di prestazione energetica globale prossimo (entro il 
5%) al limite di soglia della classe inferiore;
−gli edifici dichiarati con una classe energetica elevata (A4, A3, A2, A1 e B) e gli edifici a energia 
quasi zero.
Sulla base dell’esito delle verifiche citate viene associato ad ogni attestato un punteggio (di 
seguito denominato P_APE*) che evidenzia il livello di coerenza dei dati tecnici riportati nell’APE. 
Ad ogni verifica i-esima a cui l’attestato è stato sottoposto, viene associato un valore f_i pari a 0 
se l’attestato non ha superato la verifica e un valore pari a 1 nel caso in cui la verifica i-esima 
risulti soddisfatta. L’importanza e la significatività delle verifiche a cui viene sottoposto un 
attestato non è la stessa per tutte le verifiche che sono state definite. Per questo motivo ad 
ogni verifica i-esima viene associato un peso p_i differente in base alla propria rilevanza. Per i 
coefficienti pi vale la seguente proprietà notevole: 
∑p_i=100
Di conseguenza, se tutte le verifiche hanno avuto esito positivo l’APE avrà un punteggio pari a 100. 
Al contrario, se l’attestato non è riuscito a superare nessuna verifica il suo punteggio sarà pari a 0. 
Il punteggio complessivo associato ad un attestato è calcolato come segue: 
P_APE* = ∑ f_i ⋅ p_i
All’attestato emesso viene quindi associato un punteggio globale (PAPE) che tiene conto anche del 
punteggio associato al certificatore Pc ottenibile dalla media aritmetica di tutti i certificati emessi. 
In definitiva il punteggio globale si ottiene dalla formula: 
P_APE = β ⋅ Pc + (1 − β ) ⋅ P_APE* 
in cui β è un coefficiente peso associato al certificatore. Il coefficiente β tiene conto del numero di 
certificati emessi dal certificatore controllato in relazione al numero massimo di certificati emessi 
in quel momento.
In particolare il coefficiente β si ottiene dalla seguente formula:
β= Nc/Nc,max
Dove Nc è il numero dei certificati emessi dal certificatore e Nc,max è il numero massimo dei 
certificati registrati da un solo certificatore in quel momento.
VERIFICHE DI PRIMO LIVELLO – FASE 2

Codice: Seleziona tutto

La fase successiva di approfondimento si effettua sui dati aggiuntivi che il Soggetto Certificatore 
rende disponibili [...]. I controlli che vengono effettuati sui dati aggiuntivi forniti dal certificatore 
si focalizzano sui seguenti punti:
-Dati geometrici dell’edificio;
-Trasmittanze termiche delle chiusure;
-Presenza di ponti termici
-Temperatura di set-point usata per i calcoli energetici; 
-Ricambi d’aria per ventilazione naturale o meccanizzata; 
-Rendimento del sotto-sistema di emissione;
-Rendimento del sotto-sistema di regolazione;
-Rendimento globale medio stagionale;
-Superficie utile energetica.
Dall’analisi di tali dati vengono individuate tutte le criticità più importanti presenti nell’APE. 
Queste criticità e la lista completa dei dati estesi riferiti al certificato vengono utilizzate dal 
gruppo di verifica incaricato di eseguire il controllo in campo durante la verifica di II livello. La 
procedura di verifica prevede un ulteriore punteggio sulla base delle criticità riscontrate nei dati 
aggiuntivi. Se tale punteggio supera la soglia limite di attendibilità, il processo di verifica viene 
interrotto. In caso contrario, se il punteggio è uguale o inferiore al limite di soglia di attendibilità, 
si procede con la verifica di secondo livello.
VERIFICHE DI SECONDO LIVELLO (ISPEZIONI IN CAMPO)

Codice: Seleziona tutto

[...]
In preparazione del controllo, vengono inoltre inoltrate al certificatore le seguenti check-list con 
indicazione delle evidenze che dovranno essere disponibili in campo:
1)Check list requisiti documentali
2)Check list requisiti gestionali
3)Questionario tecnico
[...]
Le eventuali carenze rispetto ai requisiti definiti per l’attività di attestazione della prestazione 
energetica degli edifici rilevate durante l’ispezione, devono essere formalizzate nel report finale 
secondo i seguenti criteri di classificazione:
-Non Conformità MAGGIORE (NC MAGGIORE): nel caso sussiste il mancato soddisfacimento di uno o 
più requisiti specificati che, sulla base di evidenze oggettive disponibili, solleva dubbi significativi 
sulla conformità dell’operato del certificatore e sulla conformità dei contenuti dell’APE (ad esempio, 
è una NC MAGGIORE quella che comporta un salto di classe energetica o la totale mancanza di tutti 
i requisiti gestionali e documentali richiesti per l’attività di certificazione);
-Non Conformità minore (NC minore): nel caso sussiste il mancato soddisfacimento di uno o più 
requisiti specificati che, sulla base di evidenze oggettive disponibili, influisce in modo non 
significativo sulla conformità dell’operato del certificatore e sulla conformità dei contenuti dell’APE 
(ad esempio, è una NC minore quella che non determina un cambio di attribuzione di classe energetica 
dell’edificio, per esempio un diverso valore dell’indice di prestazione energetica globale senza 
comportare un salto di classe energetica).
-Raccomandazione: quanto non rientrante nelle definizioni di non conformità e che costituisce un 
possibile miglioramento dell’efficacia dell’operato del certificatore in ottica di garanzia di 
conformità dell’APE (per esempio un errore evidente di battitura sull’attestato di prestazione 
energetica di un dato facilmente riconoscibile).[...]
Poi vengono elencate le singole casistiche di NC maggiore/ NC minore/ raccomandazione, suddivise per verifica gestionale e documentale sul certificatore e verifica tecnica sull'APE (p.66-70), e tra le NC maggiori ci sono:
- assenza del Possesso e disponibilità del Certificato rilasciato dall’organismo di accreditamento di competenza. (che suppongo sia un requisito necessario solo per chi non si è dotato del sistema di gestione autonomo con procedura documentata, da dichiarare in fase di accreditamento presso il SACE, giusto?)
- assenza del Possesso e disponibilità della copertura assicurativa valida per responsabilità civile professionale, nonché polizza indennitaria civile per danni a terzi per rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza. (quindi è necessaria anche una polizza per danni a terzi oltre a quella relativa alla RC professionale?)
- Possesso e disponibilità dei documenti relativi al Sistema di Gestione per la Qualità certificato ISO 9001 per la certificazione energetica degli edifici, e all’Accreditamento sulla base delle norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005 nel settore delle costruzioni edili ed impiantistica connessa e norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2005 nel settore della certificazione energetica degli edifici. (anche questi sono necessari solo per chi non si è dotato del sistema di gestione autonomo?)

FASE 2 - Verifica tecnica

Codice: Seleziona tutto

[...]Durante le verifiche in campo verrà confrontato lo stato reale dell’edificio sia con i dati inseriti 
nell’Attestato che quelli individuabili nel rapporto di calcolo estratto dal software utilizzato. In assenza 
di quest’ultimo sarà eseguita una verifica in ufficio della congruenza dei dati inseriti nel software. 
La scelta della modalità del controllo dipenderà dalla disponibilità del proprietario dell’edificio, 
dall’accessibilità
all’edificio, dalla disponibilità del certificatore e dalla collaborazione nel fornire tutti i documenti 
necessari per espletare la verifica. In taluni casi (e solo per le classi energetiche D, E, F e G), se la 
documentazione fornita dal certificatore è sufficiente per descrivere sia l’intera procedura di calcolo 
(relazione di calcolo, stratigrafia delle
chiusure edilizie, certificati dei materiali, schemi impiantistici, etc.) sia l’intero edificio (fotografie 
interne ed esterne) è possibile non procedere al sopralluogo dell’edificio.[...]
Poi si specifica il calcolo di eventuali sanzioni (p.72):

Codice: Seleziona tutto

1.1 Determinazione della entità della sanzione
La sanzione economica riguardo le non conformità riscontrate deve essere valutata utilizzando la formula
seguente:
S=(NCM+NCm/4)*700 [€]         (XF)
Dove S è la sanzione economica in euro, NCM è il numero delle NON conformità MAGGIORI e NCm è il numero
delle NON conformità minori.
Se il risultato della formula (XF) è inferiore a 700 euro non si applica nessuna sanzione economica, mentre è
uguale alla soglia massima di 4200 euro nel caso in cui viene superata.
L’ammontare dalla sanzione amministrativa così determinato viene indicato sul verbale di accertamento, con
l’indicazione della sospensione del pagamento in attesa della ratifica da parte dell’Organismo Regionale di
Accreditamento, che verrà notificata con apposito atto.
Il valutatore in nessun caso può incassare la sanzione amministrativa riportata sul verbale.
Il verbale riporta altresì la indicazione della praticabilità della diffida, consistente nel ritiro dell’Attestato di
Prestazione Energetica non conforme e nella sua sostituzione entro 10 giorni, in alternativa alla sanzione.
1.2 Verifica dell’espletamento della procedura di diffida
L’Organismo di Accreditamento Regionale procede alla verifica che il soggetto certificatore abbia provveduto a
quanto previsto dalla diffida: in tal caso, la procedura viene interrotta.
Ma non viene detto che le non conformità sono cumulabili con eventuali verifiche di APE successivi, quindi ad esempio se in un APE verificato viene riscontrata solo una NCm, questa non determina alcuna sanzione e da come è scritto mi viene da dire che non si andrà a cumulare nelle verifiche successive; piuttosto si avrà la sanzione minima se dalla verifiche risultano 4 NCm nel medesimo APE (il denominatore è 4 nella formula).

Sapete segnalarmi se ci sono altre leggi integrative a riguardo?

Grazie,
Buona gionata
Samu_91
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Iscritto il: mar mar 26, 2024 16:13

Re: Accertamenti APE Emilia Romagna

Messaggio da Samu_91 »

Buongiorno a tutti, nel rapporto di accertamento documentale che ho appena ricevuto, in riferimento al un generatore di calore "Termoarredo elettrico bagno" mi segnalano che "il rendimento del sottosistema di emissione riportato nei dati di ingresso, potrebbe essere non conforme con il tipo di emissione indicato". Quindi consigliano di verificare il valore dei rendimenti di generazione ed eventualmente correggere e/o rifare i calcoli.
Effettivamente, ho utilizzato un termoarredo già presente nell'archivio del mio software di calcolo avete rendimento di generazione pari a 1,00.
Al fine di superare positivamente l'accertamento, che valore mi consigliate di inserire per rendimento di generazione del termoarredo elettrico? Avete esperienza di questo caso?
Grazie
Buon lavoro a tutti
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