Fotovoltaico minimo di legge

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AleSeru26
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Fotovoltaico minimo di legge

Messaggio da AleSeru26 »

Buongiorno a tutti,
ho acquistato un appartamento in una palazzina soggetta a demolizione e nuova costruzione con permesso di costruire convenzionato e, analizzando la documentazione, ho visto che per il dimensionamento del fotovoltaico è stato utilizzata la formula da norma P=k*S con k=0,025, ovvero come se si trattasse di un edificio esistente.
I tecnici continuano ad insistere giustificando il fatto che, a detta loro, l'intervento è una demolizione e ricostruzione (nonostante il permesso di costruire citi l'intervento come "demolizione di fabbricati esistenti e nuova costruzione di n. 6 edifici residenziali") e quindi si utilizzano i parametri dell'edificio esistente e non quelli per un edificio di nuova costruzione (k=0,05).
Volevo quindi chiedervi, secondo voi è giusto così o sarebbe più corretto considerare il fattore k=0,05? E, in caso optiate per la seconda opzione, esistono specifiche/chiarimenti che possa presentare ai progettisti per far valere le mie ragioni?

Vi ringrazio in anticipo per la disponibilità e per l'attenzione!
boba74
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Re: Fotovoltaico minimo di legge

Messaggio da boba74 »

A mio avviso una demolizione e ricostruzione applica il fattore 0,025 e non 0,05 che invece vale per nuove costruzioni.
Dato che l'oblbigo si applica agli edifici nuovi e agli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti (tra cui appunto demo-ricostruzioni), intendo che il caso "k=0,025 per gli edifici esistenti" si applichi proprio a questi ultimi, mentre 0,05 vale per i nuovi edifici.
Io almeno lo interpreto così, anche se poi il titolo dell'allegato III parla di "Obblighi per i nuovi edifici, per gli edifici esistenti e per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti", quindi sembrerebbe fare una distinzione ulteriore tra gli edifici esistenti e quelli demo-ricostruiti (ristrutturazione rilevante), ma del resto tale distinzione ha poco senso, dato che gli edifici "esistenti" in quanto tali non hanno obblighi da FER, se non appunto nel caso di ristrutturazioni rilevanti... :roll:
marcoaroma
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Re: Fotovoltaico minimo di legge

Messaggio da marcoaroma »

Quando si parla di demolizione e ricostruzione totale, gli obblighi di risparmio energetico seguono le regole delle nuove costruzioni.
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Re: Fotovoltaico minimo di legge

Messaggio da NoNickName »

Questa non è demo-ricostruzione, è demolizione e nuova costruzione.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
marcoaroma
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Re: Fotovoltaico minimo di legge

Messaggio da marcoaroma »

NoNickName ha scritto: mer set 11, 2024 15:04 Questa non è demo-ricostruzione, è demolizione e nuova costruzione.
E' la stessa cosa. Comunque anche se fosse demolizione e ricostruzione in ristrutturazione edilizia, è sempre soggetta agili obblighi per i nuovi edifici
marcoaroma
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Re: Fotovoltaico minimo di legge

Messaggio da marcoaroma »

Cito dal DM requisiti minimi:
"Sono assimilati agli edifici di nuova costruzione:
a) gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione, qualunque sia il titolo abilitativo necessario;"
boba74
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Re: Fotovoltaico minimo di legge

Messaggio da boba74 »

No so che differenza ci sia tra demo-riscostruzione e demolizione e ricostruzione. :roll:
Comunque in effetti in ER gli edifici soggetti a demolizione e ricostruzione sono del tutto assimilabili a nuove costruzioni, quindi vale sempre 0,05.(Si riduce del 50% solo nei centri storici).

Tuttavia a livello nazionale il DLgs 199 fa la distinzione tra 0,05 e 0,025, quest'ultimo in caso di edifici esistenti, ma a questo punto se dagli edifici "esistenti" soggetti a ristrutturazione rilevante escludiamo le demolizioni e ricostruzioni, ad applicare 0,025 rimangono solo le ristrutturazioni integrali >1000 m2.
:roll:
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Re: Fotovoltaico minimo di legge

Messaggio da NoNickName »

marcoaroma ha scritto: mer set 11, 2024 16:38 E' la stessa cosa.
No. L’intervento edilizio di demolizione e ricostruzione comporta la completa demolizione di un edificio seguita dalla sua ricostruzione, senza alterarne gli aspetti essenziali

L'OP dice "demolizione di fabbricati esistenti e nuova costruzione di n. 6 edifici residenziali" ritengo che in questo caso sussista un'alterazione degli edifici rispetto allo stato quo-ante.
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Re: Fotovoltaico minimo di legge

Messaggio da arkanoid »

boba74 ha scritto: gio set 12, 2024 09:19 No so che differenza ci sia tra demo-riscostruzione e demolizione e ricostruzione. :roll:
Comunque in effetti in ER gli edifici soggetti a demolizione e ricostruzione sono del tutto assimilabili a nuove costruzioni, quindi vale sempre 0,05.(Si riduce del 50% solo nei centri storici).

Tuttavia a livello nazionale il DLgs 199 fa la distinzione tra 0,05 e 0,025, quest'ultimo in caso di edifici esistenti, ma a questo punto se dagli edifici "esistenti" soggetti a ristrutturazione rilevante escludiamo le demolizioni e ricostruzioni, ad applicare 0,025 rimangono solo le ristrutturazioni integrali >1000 m2.
:roll:
concordo, e per me ci sta, nel senso che nelle ristrutturazioni generali non c'è obbligo di FV. Nel momento in cui investi palanche, scatta l'obbligo.
Rimane che la definizione di ristrutturazione rilevante è ridicola, per cui l'obbligo non c'è mai. Basta lasciare 1 cmq di involucro non modificato e ciaone. Andrebbe effettivamente rivista la definizione, ma la casistica attuale è corretta. Per cui 0.05 per nuovo edificio, a prescindere da qualsiasi titolo edilizio e situazione di fatto (demolizione o no è irrilevante), e 0.025 "mai".
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marcoaroma
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Re: Fotovoltaico minimo di legge

Messaggio da marcoaroma »

boba74 ha scritto: gio set 12, 2024 09:19 No so che differenza ci sia tra demo-riscostruzione e demolizione e ricostruzione. :roll:
Nessuna.
NNN precisa un'altra cosa, cioè che il titolo edilizio è per nuova costruzione, mentre in alcuni casi si può fare anche una demolizione e ricostruzione in ristrutturazione edilizia. E' un discorso di inquadramento urbanistico del comma delll'art.3 DPR 380.
La sostanza comunque per le verifiche energetiche progettuali non cambia, si fa con gli obblighi identici sia per nuova costruzione sia per demolizione e ricostruzione totale, indipendentemente dal titolo edilizio.
Cito nuovamente:
DM requisiti minimi:
"Sono assimilati agli edifici di nuova costruzione:
a) gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione, qualunque sia il titolo abilitativo necessario;"
AleSeru26
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Re: Fotovoltaico minimo di legge

Messaggio da AleSeru26 »

Vi ringrazio per le risposte e per i riferimenti normativi, anche io da progettista nei casi di demolizione e ricostruzione ho sempre effettuato le verifiche utilizzando i parametri degli edifici di nuova costruzione ma non riuscivo a trovare il riferimento che mi consentisse di dimostrare le mie ragioni.
Adesso ho girato i riferimenti normativi ai progettisti e spero finalmente di riuscire ad avere il fotovoltaico che mi spetta, o che almeno mi venga riconosciuto qualcosa.

Aggiungo anche che, almeno per quanto riguarda la regione Lombardia, può aver senso mantenere la distinzione fra "edificio esistente" ed "edificio di nuova costruzione" in quanto l'obbligo delle rinnovabili si applica anche alle ristrutturazioni di primo livello e, in quel caso, ho sempre utilizzato il fattore k pari a 0,025 in quanto si tratta di edificio esistente.

Vi ringrazio nuovamente per la disponibilità e per l'aiuto!
marcoaroma
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Re: Fotovoltaico minimo di legge

Messaggio da marcoaroma »

AleSeru26 ha scritto: gio set 12, 2024 11:10 Adesso ho girato i riferimenti normativi ai progettisti e spero finalmente di riuscire ad avere il fotovoltaico che mi spetta, o che almeno mi venga riconosciuto qualcosa.
Purtroppo c'è un'abitudine diffusa di non ammettere eventuali errori o di realizzare la soluzione meno costosa cercando l'appiglio normativo, sbagliato, ma a favore.
ponca
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Re: Fotovoltaico minimo di legge

Messaggio da ponca »

non sono d'accordo

il dlgs 28 e 199 prescrivono l'obbligo di FV nei casi di nuova costruzione e ristrutturazione rilevante
la demolizione e ricostruzione integrale rientra nel caso di ristrutturazione rilevante quindi è richiesta l'installazione di un impianto FV

ai fini del dimensionamento dell'impianto di fa riferimento a 2 coefficienti diversi a seconda che l'edificio sia una nuova costruzione o un edificio esistente. La demolizione ricostruzione a mio parere è riconducibile ad un intervento su un edificio esistente sottoposto a ristrutturazione rilevante (demolizione e ricostruzione). Un edificio sottoposto a demolizione e ricostruzione non equivale ad un edificio di nuova costruzione per quanto attiene al Decreto 28-199 nè per quanto attiene all'urbanistica.

Per cui mi sento di concordare con l'impostazione data dai progettisti dell'intervento
arkanoid
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Re: Fotovoltaico minimo di legge

Messaggio da arkanoid »

equivale certamente di più ad una nuova costruzione che ad una ristrutturazione. Per tutto il processo di progettazione energetica è a tutti gli effetti un nuovo edificio. l'urbanistica a mio parere è irrilevante, le definizioni sono nel contesto dei decreti energetici, come in tutti gli altri casi di non corrispondenza tra urbanistica ed energetica.
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ponca
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Re: Fotovoltaico minimo di legge

Messaggio da ponca »

arkanoid ha scritto: mar set 17, 2024 10:57 equivale certamente di più ad una nuova costruzione che ad una ristrutturazione. Per tutto il processo di progettazione energetica è a tutti gli effetti un nuovo edificio. l'urbanistica a mio parere è irrilevante, le definizioni sono nel contesto dei decreti energetici, come in tutti gli altri casi di non corrispondenza tra urbanistica ed energetica.
concordo che le definizioni urbanistiche sono irrilevanti
ma attenendosi alle definizioni del dlgs 28-199 la demolizione e ricostruzione equivale ad una ristrutturazione rilevante, su questo penso siamo tutti d'accordo

poi per il calcolo della potenza da installare il dlgs distingue tra nuova costruzione ed edificio esistente (non parla di ristrutturazione rilevante altrimenti il dubbio non ci sarebbe)
demolizione/ricostruzione e ristrutturazione >1000 mq sono entrambi concetti riconducibili ad un edificio esistente a mio parere
anche Anit se chiedi conferma questo concetto

poi capisco che sia un punto poco chiaro, però quanto meno non parlerei di furbizia o appigli normativi ma di una interpretazione della legge (che a mio parere è corretta)
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Re: Fotovoltaico minimo di legge

Messaggio da arkanoid »

non credo che siamo tutti d'accordo che la demoricostruzione equivalga ad una ristrutturazione rilevante.
k e' uguale a 0,025 per gli edifici esistenti e 0,05 per gli edifici di nuova costruzione

DM requisiti minimi:
1.3 Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopra elevazione
1. Per edificio di nuova costruzione si intende l’edificio il cui titolo abilitativo sia stato richiesto dopo l’entrata in vigore del presente provvedimento. Sono assimilati agli edifici di nuova costruzione:
a) gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione, qualunque sia il titolo abilitativo necessario;

La ristrutturazione rilevante è un caso inesistente all'atto pratico di intervento integrale sulle superfici scambianti di un edificio superiore a 1000 mq che potrebbero togliere senza colpo ferire.


Per me non esiste il minimo dubbio che radere al suolo ed edificare richieda il coefficiente della nuova costruzione.
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Re: Fotovoltaico minimo di legge

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ponca ha scritto: mar set 17, 2024 11:11 ma attenendosi alle definizioni del dlgs 28-199 la demolizione e ricostruzione equivale ad una ristrutturazione rilevante, su questo penso siamo tutti d'accordo
No, affatto. Il dlgs 199 non dà una definizione di ristrutturazione rilevante.
arkanoid ha scritto: mar set 17, 2024 11:25 Per me non esiste il minimo dubbio che radere al suolo ed edificare richieda il coefficiente della nuova costruzione.
Assolutamente sì
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Re: Fotovoltaico minimo di legge

Messaggio da ponca »

NoNickName ha scritto: mar set 17, 2024 11:41
ponca ha scritto: mar set 17, 2024 11:11 ma attenendosi alle definizioni del dlgs 28-199 la demolizione e ricostruzione equivale ad una ristrutturazione rilevante, su questo penso siamo tutti d'accordo
No, affatto. Il dlgs 199 non dà una definizione di ristrutturazione rilevante.
mi risulta che il dlgs 28 non è stato abrogato

il dlgs 199 ha apportato delle modifiche e integrato il testo
la definizione di rsitrutturazione rilevante del dlgs 28 è ancora valida

m) «edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante»: edificio che ricade in una delle seguenti categorie:
i) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione
integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro;
ii) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria;


alla luce di questa definizione mi sembra evidente che la demolizione e ricostruzione rientra nella ristrutturazione rilevante
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Re: Fotovoltaico minimo di legge

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Il coefficiente per edifici esistenti è ridotto perché, non facendo un nuovo edificio, non si potrebbero creare appositamente aree per posizionamento pannelli. Ma un edifico nuovo, risultato di una demolizione e ricostruzione, non è esistente, ma è appunto nuovo. Quello esistente è stato demolito. In pratica è un edificio nuovo risultato di una ristrutturazione rilevante di un edificio esistente. Per cui applichi i coefficiente per il nuovo.
C'è poi l'articolo del DM 26/'06/2015 requisiti minimi che lo dice esplicitamente, come l'ho citato qualche post sopra.
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Re: Fotovoltaico minimo di legge

Messaggio da NoNickName »

ponca ha scritto: mar set 17, 2024 11:57 la definizione di rsitrutturazione rilevante del dlgs 28 è ancora valida
Certo, ma non nel 199 che ne parla come già consolidata.

Inoltre l'allegato III dice:
3. La potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o
all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze, misurata in
kW, e' calcolata secondo la seguente formula:

P=k · S

Dove:
• k e' uguale a 0,025 per gli edifici esistenti e 0,05 per gli
edifici di nuova costruzione;
Quindi ciò che non è già esistente, è 0.05.
Se demolisci, l'edificio non è più esistente.
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Re: Fotovoltaico minimo di legge

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marcoaroma ha scritto: mar set 17, 2024 11:59 Il coefficiente per edifici esistenti è ridotto perché, non facendo un nuovo edificio, non si potrebbero creare appositamente aree per posizionamento pannelli. Ma un edifico nuovo, risultato di una demolizione e ricostruzione, non è esistente, ma è appunto nuovo. Quello esistente è stato demolito. In pratica è un edificio nuovo risultato di una ristrutturazione rilevante di un edificio esistente. Per cui applichi i coefficiente per il nuovo.
C'è poi l'articolo del DM 26/'06/2015 requisiti minimi che lo dice esplicitamente, come l'ho citato qualche post sopra.
la ratio della norma a mio parere è quella di incentivare il recupero degli edifici esistenti, anche in demolizione e ricostruzione
e di penalizzare gli interventi che comportano un consumo di suolo vale a dire le nuove costruzioni

demolizione e ricostruzione significa partire da un edificio esistente per demolirlo e ricostruirlo (l'intervento inizia con la demolizione mica puoi inquadrare l'intervento come se iniziasse con la nuova costruzione)

poi faccio notare che proprio la definizione di ristrutturazione rilevante del dlgs 28 riporta:
edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria;

il dm requisiti minimi fa una classificazione diversa degli interventi, non distingue la ristrutturazione rilevante e a mio parere non aiuta su questo punto
Ultima modifica di ponca il mar set 17, 2024 12:35, modificato 2 volte in totale.
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Re: Fotovoltaico minimo di legge

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NoNickName ha scritto: mar set 17, 2024 12:03
ponca ha scritto: mar set 17, 2024 11:57 la definizione di rsitrutturazione rilevante del dlgs 28 è ancora valida
Certo, ma non nel 199 che ne parla come già consolidata.
ok quindi la definizione di ristrutturazione rilevante è presente nel dlgs 28, è vigente e fa rientrare anche la demolizione e ricostruzione
Ultima modifica di ponca il mar set 17, 2024 12:21, modificato 1 volta in totale.
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Re: Fotovoltaico minimo di legge

Messaggio da ponca »

NoNickName ha scritto: mar set 17, 2024 12:03 3. La potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o
all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze, misurata in
kW, e' calcolata secondo la seguente formula:

P=k · S

Dove:
• k e' uguale a 0,025 per gli edifici esistenti e 0,05 per gli edifici di nuova costruzione;

Quindi ciò che non è già esistente, è 0.05.
Se demolisci, l'edificio non è più esistente.
un intervento di demolizione e ricostruzione inizia con un edificio esistente che viene demolito e poi ricostruito
mica puoi inquadrare l'intervento come se iniziasse con la costruzione del nuovo edificio, l'intervento inizia con la demolizione dell'edificio esistente e prosegue con la sua ricostruzione

poi faccio notare che proprio la definizione di ristrutturazione rilevante del dlgs 28 riporta:
edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria;


detto questo non insisto oltre, capisco che il decreto non sia chiarissimo e possano esserci interpretazioni diverse su questo punto
chiaramente la vostra interpretazione k=0.05 è cautelativa
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Re: Fotovoltaico minimo di legge

Messaggio da NoNickName »

ponca ha scritto: mar set 17, 2024 12:15 detto questo non insisto oltre, capisco che il decreto non sia chiarissimo e possano esserci interpretazioni diverse su questo punto
chiaramente la vostra interpretazione k=0.05 è cautelativa
La potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o
all'interno dell'edificio esistente.
Quando l'edificio non è esistente, non lo è più, o esisterà in futuro, perchè nel frattempo abbattuto per essere ricostruito, è un altro edificio.
Non è che ci vuole tanta filologia per capire la consecutio temporum.
Esistente è ciò che è presente e rilevabile.

Il decreto non è chiarissimo per chi vuole che non sia chiaro.
Non è che si possa calcola la S sul sedime ante-demolizione e poi installare il FV su un altro edificio il cui sedime potrebbe essere differente
ponca ha scritto: mar set 17, 2024 12:15 mica puoi inquadrare l'intervento come se iniziasse con la costruzione del nuovo edificio
La relazione tecnica la fai sull'edificio precedente la ristrutturazione?
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Re: Fotovoltaico minimo di legge

Messaggio da ponca »

Con la stessa logica in caso di demolizione e ricostruzione non accedi all'ecobonus in quanto l'intervento equivale alla nuova costruzione e non hai un edificio esistente?
Ovviamente non è così
Ma non insisto oltre, abbiamo idee diverse
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Re: Fotovoltaico minimo di legge

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ponca ha scritto: mar set 17, 2024 21:40 Con la stessa logica in caso di demolizione e ricostruzione non accedi all'ecobonus in quanto l'intervento equivale alla nuova costruzione e non hai un edificio esistente?
Innanzitutto per accedere al beneficio devi ricostruire, e ciò si concretizza nella realizzazione del nuovo edificio, non nella mera demolizione del vecchio.
E poi il volume precedentemente non riscaldato ovvero il nuovo volume non beneficia.
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Re: Fotovoltaico minimo di legge

Messaggio da boba74 »

Si portebbe discorrere per ore.
Per fortuna ( :lol: ) in ER hanno tagliato la testa al toro e hanno messo 0,05 sia sul nuovo sia sulle ristrutturazioni rilevanti. Mettono lo 0,025 solo nei centri storici, che ha più senso.... salvo poi che i regolamenti locali spesso vietano a prescindere il FV nei centri storici. :roll:
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Re: Fotovoltaico minimo di legge

Messaggio da ponca »

boba74 ha scritto: mer set 18, 2024 09:23 Si portebbe discorrere per ore.
Per fortuna ( :lol: ) in ER hanno tagliato la testa al toro e hanno messo 0,05 sia sul nuovo sia sulle ristrutturazioni rilevanti. Mettono lo 0,025 solo nei centri storici, che ha più senso.... salvo poi che i regolamenti locali spesso vietano a prescindere il FV nei centri storici. :roll:
concordo
ma fammi aggiungere solo che anche EC700 esegue la verifica con K=0.05 per nuove costruzioni e K=0.025 per demolizione/ricostruzione
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