pompe di calore e edilizia libera
Moderatore: Edilclima
pompe di calore e edilizia libera
buongiorno,
per quanto riguarda le pompe di calore e l'edilizia libera (sostituzione vecchio generatore e installazione nuova pdc), voi fate riferimento all'allegato II del D.Lgs. 1992021, dove le pompe di calore sono edilizia libera fino a 40 kW oppure al glossario edilizia libera, che fa riferimento solo agli split fino a 12 kW? grazie
per quanto riguarda le pompe di calore e l'edilizia libera (sostituzione vecchio generatore e installazione nuova pdc), voi fate riferimento all'allegato II del D.Lgs. 1992021, dove le pompe di calore sono edilizia libera fino a 40 kW oppure al glossario edilizia libera, che fa riferimento solo agli split fino a 12 kW? grazie
Re: pompe di calore e edilizia libera
dlgs, norma di ordine superiore
- NoNickName
- Messaggi: 9428
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: pompe di calore e edilizia libera
In realtà sono entrambi dlgs (quello del glossario è il n.222 del 2016), e uno potrebbe essere portato a pensare che quello del 2021 essendo successivo al 2016, sia di rango superiore perchè successivo.
Nella realtà entrambi gli articoli esistono perchè:
1) la lettera a del comma 4-bis dell'articolo 54 del dpr 380/2001 come richiamato dall'allegato 2 del dlgs 8 novembre 2021, n. 199 parla di:
2) Invece l'allegato 2 del 199/2021 dice:
Gli interventi di installazione e sostituzione di pompe di calore sono considerati attività di edilizia libera e sono eseguiti senza comunicazione da parte dell'interessato all'amministrazione comunale né titolo abilitativo quando:
In passato se ne era già parlato, soprattutto in merito a quel "aria/aria" che limiterebbe il campo del glossario alla sola installazione di pdc aria/aria fino a 12kW.
Per quanto riguarda il 199/2021, non potendosi avere sostituzione di impianti in manutenzione ordinaria, a voler fare i precisini non sarebbe mai applicabile ad alcuna fattispecie (infatti la definizione di manutenzione ordinaria è: "interventi edilizi che riguardano le opere [...] necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti" quale la sostituzione NON è.
Nella realtà entrambi gli articoli esistono perchè:
1) la lettera a del comma 4-bis dell'articolo 54 del dpr 380/2001 come richiamato dall'allegato 2 del dlgs 8 novembre 2021, n. 199 parla di:
- a) pompe di calore aria/aria
- b) installazione (anche se ERRONEAMENTE nel glossario si parla di installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma, cosa che nel dlgs non appare minimamente
2) Invece l'allegato 2 del 199/2021 dice:
Gli interventi di installazione e sostituzione di pompe di calore sono considerati attività di edilizia libera e sono eseguiti senza comunicazione da parte dell'interessato all'amministrazione comunale né titolo abilitativo quando:
- i) riguardano pompe di calore con potenza termica utile nominale inferiore a 40 kW;
- ii) sono ascrivibili al novero di interventi di manutenzione ordinaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
In passato se ne era già parlato, soprattutto in merito a quel "aria/aria" che limiterebbe il campo del glossario alla sola installazione di pdc aria/aria fino a 12kW.
Per quanto riguarda il 199/2021, non potendosi avere sostituzione di impianti in manutenzione ordinaria, a voler fare i precisini non sarebbe mai applicabile ad alcuna fattispecie (infatti la definizione di manutenzione ordinaria è: "interventi edilizi che riguardano le opere [...] necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti" quale la sostituzione NON è.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
- NoNickName
- Messaggi: 9428
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: pompe di calore e edilizia libera
Se ne era discusso anche qui: viewtopic.php?p=230850&hilit=aria%2Faria+199#p230850
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: pompe di calore e edilizia libera
sempre in punta di diritto, è il DLGS 199 che è norma superiore rispetto al DPR 380 (i DPR post-1988 sono stati depotenziati, per l'abuso che se ne faceva "scavalcando" di fatto il parlamento).
quindi il DLGS 222/16 modifica il DPR 380, il quale DPR 380 è una norma di rango inferiore al DLGS 199/2021.
fermo restando che l'annotazione del fatto che il successivo "assorbe" il precedente è corretta, ma anche così non fosse, non farebbe differenza: eventuali contrasti tra dpr (post.1988) e dlgs si risolvono sempre a favore di quest'ultimo.
un altro esempio è ad es. l'installazione dei pannelli fotovoltaici complanari alle coperture nei centri storici che è permessa in base al DLGS 115/2008 in barba a quanto previsto dal glossario (che pure è successivo, ma è appunto una modifica di un DPR: caso reale di contestazione avuta da un comune e vinta a mani basse).
che la "sostituzione" non sia ordinaria è un'opinione personale legittima ma per l'appunto opinabile, essendo evidente che quando un componente di un impianto si rompe, per mantenere l'impianto in efficienza quel componente vada sostituito.
quindi il DLGS 222/16 modifica il DPR 380, il quale DPR 380 è una norma di rango inferiore al DLGS 199/2021.
fermo restando che l'annotazione del fatto che il successivo "assorbe" il precedente è corretta, ma anche così non fosse, non farebbe differenza: eventuali contrasti tra dpr (post.1988) e dlgs si risolvono sempre a favore di quest'ultimo.
un altro esempio è ad es. l'installazione dei pannelli fotovoltaici complanari alle coperture nei centri storici che è permessa in base al DLGS 115/2008 in barba a quanto previsto dal glossario (che pure è successivo, ma è appunto una modifica di un DPR: caso reale di contestazione avuta da un comune e vinta a mani basse).
che la "sostituzione" non sia ordinaria è un'opinione personale legittima ma per l'appunto opinabile, essendo evidente che quando un componente di un impianto si rompe, per mantenere l'impianto in efficienza quel componente vada sostituito.
- NoNickName
- Messaggi: 9428
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: pompe di calore e edilizia libera
su questo sono d'accordo, ma nel caso di specie l'OP parlava di "sostituzione vecchio generatore e installazione nuova pdc" quindi ritengo che voglia passare da bruciatore a elettrico... e anche qui molto modestamente ritengo che la sostituzione per essere tale debba essere fatta con componenti che abbiano "form, fit and function" identici.Ronin ha scritto: gio ago 22, 2024 10:51 per mantenere l'impianto in efficienza quel componente vada sostituito.
Ad absurdum, non è sostituzione il rimpiazzo di un motore multijet 1.0 di una panda con un VW 2.0TDI di una golf, anche se entrambi sono motori per autotrazione.
Così come non lo è passare da una caldaia da 24kW a una pompa di calore da 13kW, perchè ciò richiederebbe un adeguamento importante dell'impianto stesso.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: pompe di calore e edilizia libera
Guardando con più attenzione l'Allegato II D.Lgs. 199/2021, sembra fare un'eccezione alle pdc aria/aria: "L'installazione di pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinate unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera."
E' come se dicesse, se la pdc fa acqua calda sanitaria e "aria calda" è un'estensione dell'impianto idrico-sanitario e quindi manutenzione ordinaria.
Anche se non è chiaro se quella "e" indica che la stessa macchina deve fare sia aria/aria che ACS (come alcuni sistemi residenziali di noti produttori) oppure se basta che faccia solo aria/aria o solo acqua calda, e ne se si applica il discorso dei 40 kW
*****************************************************************
metto anche il testo completo
Pompe di calore
Gli interventi di installazione e sostituzione di pompe di calore:
a) sono considerati attività di edilizia libera e sono eseguiti senza comunicazione da parte dell'interessato all'amministrazione comunale né titolo abilitativo quando:
i) riguardano pompe di calore con potenza termica utile nominale inferiore a 40 kW;
ii) sono ascrivibili al novero di interventi di manutenzione ordinaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
b) sono eseguiti previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, asseverata da un tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 2, del D.P.R. 380 del 2001, nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a). Per tale comunicazione si utilizza il modulo di Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA), comprensiva dell'attestazione concernente l'autorizzazione paesaggistica e culturale ove richieste.
L'installazione di pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinate unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera.
Ove l'intervento ricada su un immobile sottoposto a vincoli culturali e paesaggistici, resta ferma la disciplina autorizzatoria prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio e dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31. Per quanto riguarda la disciplina autorizzatoria paesaggistica, gli interventi suddetti potranno essere ricondotti alle voci A 5 o B 7 di cui agli Allegati "A" e "B" del D.P.R. 31 del 2017, alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti.
E' come se dicesse, se la pdc fa acqua calda sanitaria e "aria calda" è un'estensione dell'impianto idrico-sanitario e quindi manutenzione ordinaria.
Anche se non è chiaro se quella "e" indica che la stessa macchina deve fare sia aria/aria che ACS (come alcuni sistemi residenziali di noti produttori) oppure se basta che faccia solo aria/aria o solo acqua calda, e ne se si applica il discorso dei 40 kW
*****************************************************************
metto anche il testo completo
Pompe di calore
Gli interventi di installazione e sostituzione di pompe di calore:
a) sono considerati attività di edilizia libera e sono eseguiti senza comunicazione da parte dell'interessato all'amministrazione comunale né titolo abilitativo quando:
i) riguardano pompe di calore con potenza termica utile nominale inferiore a 40 kW;
ii) sono ascrivibili al novero di interventi di manutenzione ordinaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
b) sono eseguiti previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, asseverata da un tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 2, del D.P.R. 380 del 2001, nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a). Per tale comunicazione si utilizza il modulo di Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA), comprensiva dell'attestazione concernente l'autorizzazione paesaggistica e culturale ove richieste.
L'installazione di pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinate unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera.
Ove l'intervento ricada su un immobile sottoposto a vincoli culturali e paesaggistici, resta ferma la disciplina autorizzatoria prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio e dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31. Per quanto riguarda la disciplina autorizzatoria paesaggistica, gli interventi suddetti potranno essere ricondotti alle voci A 5 o B 7 di cui agli Allegati "A" e "B" del D.P.R. 31 del 2017, alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti.
- NoNickName
- Messaggi: 9428
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: pompe di calore e edilizia libera
Sì, ne abbiamo parlato alla noia in tantissimi thread.roger1 ha scritto: ven set 06, 2024 16:58 Guardando con più attenzione l'Allegato II D.Lgs. 199/2021, sembra fare un'eccezione alle pdc aria/aria:
Non sembra affatto. FA PROPRIO un'eccezione.
E le pompe di calore per ACS sono da vedere (per me che ne ho discusso qui sul forum molte volte) degli elettrodomestici, poichè esplicitamente non sono considerate impianto termico.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: pompe di calore e edilizia libera
mmm
elettrodomestici ....
boh per dirne una enea per il bonuscasa le cita esplicitamente tra gli impianti e non tra gli elttrodomestici
ps. poi se per quello un condizionatore lo mette sia di qua che di la
elettrodomestici ....
boh per dirne una enea per il bonuscasa le cita esplicitamente tra gli impianti e non tra gli elttrodomestici
ps. poi se per quello un condizionatore lo mette sia di qua che di la

- NoNickName
- Messaggi: 9428
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: pompe di calore e edilizia libera
Eh, però: "Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. "girondone ha scritto: lun set 09, 2024 09:58 boh per dirne una enea per il bonuscasa le cita esplicitamente tra gli impianti
Non è che enea è infallibile
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: pompe di calore e edilizia libera
si veroNoNickName ha scritto: lun set 09, 2024 10:28Eh, però: "Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. "girondone ha scritto: lun set 09, 2024 09:58 boh per dirne una enea per il bonuscasa le cita esplicitamente tra gli impianti
Non è che enea è infallibile
Re: pompe di calore e edilizia libera
Scusate, sbaglio o il recente D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024 (in vigore dal 30 dicembre 2024) ha:
- tolto nel DPR 380 all'articolo 6 proprio l'intervento riferito alle pompe di calore con potenza inferiore ai 12 kW
- cancellato l'allegato II del D.Lgs. 199/2021 (limite dei 40 kW)
Questo che cosa significa?
Per qualsiasi intervento (si di installazione o di manutenzione straordinaria) è sempre in edilizia libera per qualsiasi potenza della pompe di calore?
Oppure dato che hanno tolto tutto vuol dire che nessun intervento è in edilizia libera?
(ma non avrebbe senso....)
- tolto nel DPR 380 all'articolo 6 proprio l'intervento riferito alle pompe di calore con potenza inferiore ai 12 kW
- cancellato l'allegato II del D.Lgs. 199/2021 (limite dei 40 kW)
Questo che cosa significa?
Per qualsiasi intervento (si di installazione o di manutenzione straordinaria) è sempre in edilizia libera per qualsiasi potenza della pompe di calore?
Oppure dato che hanno tolto tutto vuol dire che nessun intervento è in edilizia libera?

Re: pompe di calore e edilizia libera
se lo hai già fatto puoi approfondire meglio?Seamew ha scritto: mer gen 08, 2025 11:21 Scusate, sbaglio o il recente D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024 (in vigore dal 30 dicembre 2024) ha:
- tolto nel DPR 380 all'articolo 6 proprio l'intervento riferito alle pompe di calore con potenza inferiore ai 12 kW
- cancellato l'allegato II del D.Lgs. 199/2021 (limite dei 40 kW)
Questo che cosa significa?
Per qualsiasi intervento (si di installazione o di manutenzione straordinaria) è sempre in edilizia libera per qualsiasi potenza della pompe di calore?
Oppure dato che hanno tolto tutto vuol dire che nessun intervento è in edilizia libera?(ma non avrebbe senso....)
Re: pompe di calore e edilizia libera
12/12/2024
Il DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2024, n. 190 (in G.U. 12/12/2024, n.291)
ha disposto (con l'art. 14, comma 10, lettera a)) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 6.
ha disposto (con l'art. 14, comma 10, lettera b)) la modifica dell'art. 123, comma 1.
ha disposto (con l'art. 15, comma 1) l'abrogazione delle lettere a-bis) ed e-quater) dell'art. 6, comma 1; (con l'art. 15, comma 2) la modifica dell'art. 6, comma 1, lettere a-bis) ed e-quater).
Il DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2024, n. 190 (in G.U. 12/12/2024, n.291)
ha disposto (con l'art. 14, comma 10, lettera a)) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 6.
ha disposto (con l'art. 14, comma 10, lettera b)) la modifica dell'art. 123, comma 1.
ha disposto (con l'art. 15, comma 1) l'abrogazione delle lettere a-bis) ed e-quater) dell'art. 6, comma 1; (con l'art. 15, comma 2) la modifica dell'art. 6, comma 1, lettere a-bis) ed e-quater).
Re: pompe di calore e edilizia libera
E quindi è tutto in edilizia libera?girondone ha scritto: mer gen 08, 2025 18:11 12/12/2024
Il DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2024, n. 190 (in G.U. 12/12/2024, n.291)
ha disposto (con l'art. 14, comma 10, lettera a)) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 6.
ha disposto (con l'art. 14, comma 10, lettera b)) la modifica dell'art. 123, comma 1.
ha disposto (con l'art. 15, comma 1) l'abrogazione delle lettere a-bis) ed e-quater) dell'art. 6, comma 1; (con l'art. 15, comma 2) la modifica dell'art. 6, comma 1, lettere a-bis) ed e-quater).

Re: pompe di calore e edilizia libera
che delirio
abrogato anceh quetso della legge 10
Art. 26
(Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti)
1. Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale. Gli interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui all'articolo 1 in edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui agli articoli 31 e 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
L'installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera.
abrogato anceh quetso della legge 10
Art. 26
(Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti)
1. Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale. Gli interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui all'articolo 1 in edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui agli articoli 31 e 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
L'installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera.
Re: pompe di calore e edilizia libera
ma allegato A del nuovo decreto c'è scritto che sono attività liber
n) pompe di calore a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria;
n) pompe di calore a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria;
Re: pompe di calore e edilizia libera
Ah ok...è vero...in realtà quella lettera lì si riferisce agli interventi di nuova installazione (sezione 1)....ma più avanti si trovano negli interventi su impianti esistenti (sezione 2) anche:girondone ha scritto: mer gen 08, 2025 18:45 ma allegato A del nuovo decreto c'è scritto che sono attività liber
n) pompe di calore a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria;
g) sostituzione di pompe di calore a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria.
Quindi è la conferma che è sempre in edilizia libera per qualsiasi potenza.
Re: pompe di calore e edilizia libera
sembre che la nuova installazione e la sostituzione di pompe di calore e di generatori di calore a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria è sempre edilizia libera (senza indicazione di limiti di potenza)
Allegato A
sezione I voci n) e r)
sezione II voci g) e m)
mentre la nuova installazione e la sostituzione di pompe di calore fino a 50 MW e di generatori di calore fino a 1 MW asserviti a processi produttivi sono soggetti a PAS (senza indicazione di limiti di potenza minimi) - per potenze superiori sono soggetti a autorizzazione unica (Allegato C)
Allegato B
sezione I voci q) e v)
sezione II voci d) e i)
Allegato A
sezione I voci n) e r)
sezione II voci g) e m)
mentre la nuova installazione e la sostituzione di pompe di calore fino a 50 MW e di generatori di calore fino a 1 MW asserviti a processi produttivi sono soggetti a PAS (senza indicazione di limiti di potenza minimi) - per potenze superiori sono soggetti a autorizzazione unica (Allegato C)
Allegato B
sezione I voci q) e v)
sezione II voci d) e i)
Re: pompe di calore e edilizia libera
sto leggendo anche io l'allegato A e sembra che si ricade in edilizia libera per tutte le potenze e tipologie di pompe di calore dedicate a climatizzazione e ACS
fanno eccezione solo le pdc dedicate a processo sopra i 50 MW
fanno eccezione solo le pdc dedicate a processo sopra i 50 MW
Re: pompe di calore e edilizia libera
Beh almeno adesso mi sembra tutto più chiaro rispetto a prima dove c'era un pò di confusione. 

Re: pompe di calore e edilizia libera
poi vediamo ade per detrazioni se dice cose nuove o noSeamew ha scritto: gio gen 09, 2025 15:02 Beh almeno adesso mi sembra tutto più chiaro rispetto a prima dove c'era un pò di confusione.![]()
-
- Messaggi: 5
- Iscritto il: mar mag 24, 2016 19:12
Re: pompe di calore e edilizia libera
Buongiorno,
riprendo il tema:
allegato A, sezione II punto m) parla di "sostituzione di generatori di calore a servizio di edifici per la climatizzazione e acs"
Non vi è alcuna definizione di generatori di calore ma la ratio del decreto è la diffusione e semplificazioni di fonti rinnovabili.
Ciò detto, la sostituzione di una caldaia standard a gas metano con una caldaia a condensazione a gas metano con potenza oltre i 50 kW secondo voi rientra nel sopraccitato punto m o rimane in manutenzione straordinaria con comunicazione CILA?
riprendo il tema:
allegato A, sezione II punto m) parla di "sostituzione di generatori di calore a servizio di edifici per la climatizzazione e acs"
Non vi è alcuna definizione di generatori di calore ma la ratio del decreto è la diffusione e semplificazioni di fonti rinnovabili.
Ciò detto, la sostituzione di una caldaia standard a gas metano con una caldaia a condensazione a gas metano con potenza oltre i 50 kW secondo voi rientra nel sopraccitato punto m o rimane in manutenzione straordinaria con comunicazione CILA?