L10 per cambio di destinazione d'uso di un locale già climatizzato
Moderatore: Edilclima
L10 per cambio di destinazione d'uso di un locale già climatizzato
Salve,
sono a richiederVi un riscontro al seguente quesito:
Unità abitativa termoautonoma; si realizzano piccoli interventi interni per la ridistribuzione degli spazi e
contestualmente avverrà un cambio di destinazione d'uso del locale garage in studio.
In fase di sopralluogo mi accorgo che il garage è già riscaldato con un radiatore collegato all'impianto termico esistente.
A questo punto, essendo il locale già climatizzato, non si tratta di ampliamento quindi ricado in riqualificazione energetica per i soli
interventi che andranno a realizzare (sostituzione serramenti)?
Anticipatamente Ringrazio e Saluto.
sono a richiederVi un riscontro al seguente quesito:
Unità abitativa termoautonoma; si realizzano piccoli interventi interni per la ridistribuzione degli spazi e
contestualmente avverrà un cambio di destinazione d'uso del locale garage in studio.
In fase di sopralluogo mi accorgo che il garage è già riscaldato con un radiatore collegato all'impianto termico esistente.
A questo punto, essendo il locale già climatizzato, non si tratta di ampliamento quindi ricado in riqualificazione energetica per i soli
interventi che andranno a realizzare (sostituzione serramenti)?
Anticipatamente Ringrazio e Saluto.
Re: L10 per cambio di destinazione d'uso di un locale già climatizzato
In prima battuta direi di si però ho un dubbio:
"Si noti che, se il cambio di destinazione d’uso avvenisse contestualmente all’annessione a una unità immobiliare esistente, tale situazione si configurerebbe come ampliamento di quest’ultima e quindi comporterebbe il rispetto dei relativi requisiti a seconda del tipo di ampliamento."
"Si noti che, se il cambio di destinazione d’uso avvenisse contestualmente all’annessione a una unità immobiliare esistente, tale situazione si configurerebbe come ampliamento di quest’ultima e quindi comporterebbe il rispetto dei relativi requisiti a seconda del tipo di ampliamento."
Re: L10 per cambio di destinazione d'uso di un locale già climatizzato
Il tema del riscaldamento dei locali non abitabili è emerso con il 110.
La domanda che ti devi porre è se sia o meno lecito che il garage sia riscaldato.
Dipende dalla Regione e dai vari regolamenti locali.
Qualora si dimostrasse legittimo allora, per come la vedo io, sono giuste le tue premesse.
La domanda che ti devi porre è se sia o meno lecito che il garage sia riscaldato.
Dipende dalla Regione e dai vari regolamenti locali.
Qualora si dimostrasse legittimo allora, per come la vedo io, sono giuste le tue premesse.
Re: L10 per cambio di destinazione d'uso di un locale già climatizzato
quello che dovresti verificare è se si tratta di "abuso termico".
in sostanza se l'edificio risale prima o dopo alle legge 10/91 (se dopo quel volume riscaldato dovrebbe essere indicato nell'apposita relazione tecnica, in sostanza se nel titolo abilitativo era previsto di riscaldarlo), che è collegato anche al discorso della destinazione d'uso.
secondo me, se con il tempo, ci hanno portato un impianto di riscaldamento (stufa, etc...), non implica che quel volume fosse "autorizzato".
l'argomento mi interessa quindi accetto volentieri smentite
in sostanza se l'edificio risale prima o dopo alle legge 10/91 (se dopo quel volume riscaldato dovrebbe essere indicato nell'apposita relazione tecnica, in sostanza se nel titolo abilitativo era previsto di riscaldarlo), che è collegato anche al discorso della destinazione d'uso.
secondo me, se con il tempo, ci hanno portato un impianto di riscaldamento (stufa, etc...), non implica che quel volume fosse "autorizzato".
l'argomento mi interessa quindi accetto volentieri smentite
Re: L10 per cambio di destinazione d'uso di un locale già climatizzato
Chiedo scusa perchè ho omesso di precisare che sono in Emilia Romagna;
l'immobile è stato edificato nel 1971.
In periodo "superbonus" il PAIR permetteva di considerare leggittimi anche tutti gli ambienti "accessori" riscaldati; ora è stato approvato il PAIR 2030
e non c'è più alcun divieto sul riscaldare detti locali.
Aspetto un Vostro "confronto" , grazie!
l'immobile è stato edificato nel 1971.
In periodo "superbonus" il PAIR permetteva di considerare leggittimi anche tutti gli ambienti "accessori" riscaldati; ora è stato approvato il PAIR 2030
e non c'è più alcun divieto sul riscaldare detti locali.
Aspetto un Vostro "confronto" , grazie!
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Re: L10 per cambio di destinazione d'uso di un locale già climatizzato
Al di fuori di poter o meno riscaldare un cantina o un box, questa tipologia di ambiente è prevista per un uso saltuario e non continuativo. Il cambio da garage ad abitazione è ampliamento di superficie riscaldata e va trattato secondo norma. Quella nazionale implica isolamenti termici da nuova costruzione e altro. In ER non saprei, di certo non penso che te la cavi dicendo che è già riscaldato in quanto cambia la destinazione e d'uso e appunto come lo usi quell'ambiente.
Re: L10 per cambio di destinazione d'uso di un locale già climatizzato
Non sono d'accordo. La norma nazionale quando parla di ampliamenti fa riferimento o a volumi di nuova costruzione in ampliamento dell'esistente o all'annessione di volumi esistenti ma non riscaldati.marcoaroma ha scritto: mer lug 03, 2024 12:43 Al di fuori di poter o meno riscaldare un cantina o un box, questa tipologia di ambiente è prevista per un uso saltuario e non continuativo. Il cambio da garage ad abitazione è ampliamento di superficie riscaldata e va trattato secondo norma. Quella nazionale implica isolamenti termici da nuova costruzione e altro. In ER non saprei, di certo non penso che te la cavi dicendo che è già riscaldato in quanto cambia la destinazione e d'uso e appunto come lo usi quell'ambiente.
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Re: L10 per cambio di destinazione d'uso di un locale già climatizzato
Esempio. hai un casa al mare senza nulla cioè non riscaldata, invece hai una cantina con stufa ed è riscaldata.
Quindi, se ho capito bene cosa intenderesti dire, è che se per esempio cambi destinazione d'uso ad ufficio di entrambi gli immobili, alla casa al mare applicheresti le norme energetiche per ampliamento e alla cantina no?
Re: L10 per cambio di destinazione d'uso di un locale già climatizzato
Nemmeno alla casa al mare, perchè non si tratta di ampliamento ma di nuovo impianto su volume non riscaldato cioè semplice riqualificazione energetica. Isolare rimane una opzione.marcoaroma ha scritto: mer lug 03, 2024 14:01Esempio. hai un casa al mare senza nulla cioè non riscaldata, invece hai una cantina con stufa ed è riscaldata.
Quindi, se ho capito bene cosa intenderesti dire, è che se per esempio cambi destinazione d'uso ad ufficio di entrambi gli immobili, alla casa al mare applicheresti le norme energetiche per ampliamento e alla cantina no?
Questa norma è nata male, nel senso che lascia troppi spazi ad interpretazioni.
Ma letteralmente c'è scritto quello che dico io. Già il termine "ampliamento" indica aumento rispetto a un esistente riscaldato. Non a caso si distingue sempre impianto collegato all'esistente oppure nuovo impianto (indipendente dall'esistente).
Arrivare a considerare ampliamento l'installazione di un nuovo impianto su un villino magari INDIPENDENTE non riscaldato, è un gran volo di fantasia.
Non sto dicendo a te. So benissimo che è una interpretazione restrittiva seguita da molti anche autorevoli.
Ho avuto diversi scambi di opinione anche con Anit, ma alla fine il concetto è seguire la strada sicura non capire cosa realmente ci sia scritto nella norma. Che poi all'origine l'errore è scrivere male.
Re: L10 per cambio di destinazione d'uso di un locale già climatizzato
Riporto un estratto dell'art. 3 della DGR N°1261/2022:
3. I requisiti di prestazione energetica del presente Atto si applicano altresì agli ampliamenti degli edifici esistenti, ovvero
ai nuovi volumi climatizzati, realizzati anche mediante il cambio di destinazione d’uso di locali esistenti che ne comporti
il mutamento da locali non climatizzati a locali climatizzati. L’ampliamento può essere connesso funzionalmente al
volume pre-esistente o costituire, a sua volta, una nuova unità immobiliare. Per consentire una graduale applicazione
dei requisiti minimi di prestazione energetica, con particolare riferimento alle valutazioni tecniche ed economiche di
convenienza, gli interventi di ampliamento si distinguono in:
a) realizzazione di nuovi volumi climatizzati con un volume lordo superiore al 15% di quello esistente, o comunque
superiore a 500 m3: alla nuova porzione realizzata si applicano i medesimi requisiti previsti per gli edifici di nuova
costruzione di cui al comma 2 lettera a);
b) altri ampliamenti, ai quali si applicano i medesimi requisiti previsti per le ristrutturazioni importanti di secondo livello
di cui al comma 2 lett. b) punto ii.
Quando si parla di ampliamento si parla sempre di nuovi volumi climatizzati .
3. I requisiti di prestazione energetica del presente Atto si applicano altresì agli ampliamenti degli edifici esistenti, ovvero
ai nuovi volumi climatizzati, realizzati anche mediante il cambio di destinazione d’uso di locali esistenti che ne comporti
il mutamento da locali non climatizzati a locali climatizzati. L’ampliamento può essere connesso funzionalmente al
volume pre-esistente o costituire, a sua volta, una nuova unità immobiliare. Per consentire una graduale applicazione
dei requisiti minimi di prestazione energetica, con particolare riferimento alle valutazioni tecniche ed economiche di
convenienza, gli interventi di ampliamento si distinguono in:
a) realizzazione di nuovi volumi climatizzati con un volume lordo superiore al 15% di quello esistente, o comunque
superiore a 500 m3: alla nuova porzione realizzata si applicano i medesimi requisiti previsti per gli edifici di nuova
costruzione di cui al comma 2 lettera a);
b) altri ampliamenti, ai quali si applicano i medesimi requisiti previsti per le ristrutturazioni importanti di secondo livello
di cui al comma 2 lett. b) punto ii.
Quando si parla di ampliamento si parla sempre di nuovi volumi climatizzati .
Re: L10 per cambio di destinazione d'uso di un locale già climatizzato
...in ampliamento a qualcosa che già esiste ed è riscaldato.cleric ha scritto: mer lug 03, 2024 14:52 Quando si parla di ampliamento si parla sempre di nuovi volumi climatizzati .
Io facevo riferimento alla legge nazionale. Ma credo non cambi. AL capitolo riqualificazione energetica è contemplato il caso di nuova installazione di impianto di riscaldamento?
Re: L10 per cambio di destinazione d'uso di un locale già climatizzato
[/quote]
...in ampliamento a qualcosa che già esiste ed è riscaldato.
Io facevo riferimento alla legge nazionale. Ma credo non cambi. AL capitolo riqualificazione energetica è contemplato il caso di nuova installazione di impianto di riscaldamento?
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Si certo, è contemplato il caso di nuova installazione di impianto di riscaldamento.
...in ampliamento a qualcosa che già esiste ed è riscaldato.
Io facevo riferimento alla legge nazionale. Ma credo non cambi. AL capitolo riqualificazione energetica è contemplato il caso di nuova installazione di impianto di riscaldamento?
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Si certo, è contemplato il caso di nuova installazione di impianto di riscaldamento.
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Re: L10 per cambio di destinazione d'uso di un locale già climatizzato
Quindi state dicendo che per un garage non riscaldato trasformata in ufficio serve isolamento termico se invece ci monto uno split prima non serve isolamento?
Re: L10 per cambio di destinazione d'uso di un locale già climatizzato
Diciamo che lo spilt "montato il giorno prima" può far sorgere qualche dubbio mentre un radiatore collegato all'impianto esistente è differente (secondo me); vi porto un altro esempio: mi è capitato di certificare delle palazzine del 2006 che al piano terra hanno tutti i garage con radiatori belli in vista.marcoaroma ha scritto: mer lug 03, 2024 17:05 Quindi state dicendo che per un garage non riscaldato trasformata in ufficio serve isolamento termico se invece ci monto uno split prima non serve isolamento?
Rifacendomi alla DGR dell'Emilia Romagna, dove l'ampliamento è riferito ai nuovi volumi climatizzati, nel mio caso non è un nuovo volume climatizzato perchè l'impianto è già presente..... .. ..
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Re: L10 per cambio di destinazione d'uso di un locale già climatizzato
Si, allora 2 giorni prima lo split oppure un tubo a vista e un radiatore montato in 2-3 ore da un idraulico evita adeguamento alle norme. Non sono d'accordo, questo vecchio trucco usato forse fino al 2005, dopo è uscito il 192 e decreti vari. Se si passa da garage a abitazione o ufficio si deve isolare.
Re: L10 per cambio di destinazione d'uso di un locale già climatizzato
Per carità, tutto giusto e tutto lecito; ho scritto anche alla Regione, spero che prima o poi mi rispondano.marcoaroma ha scritto: mer lug 03, 2024 17:45 Si, allora 2 giorni prima lo split oppure un tubo a vista e un radiatore montato in 2-3 ore da un idraulico evita adeguamento alle norme. Non sono d'accordo, questo vecchio trucco usato forse fino al 2005, dopo è uscito il 192 e decreti vari. Se si passa da garage a abitazione o ufficio si deve isolare.
Allo stesso tempo, parlando sempre di "Regione", col PAIR precedente rendeva fruibile per questi locali riscaldati l'applicazione del Superbonus; non è anche questo un controsenso?
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Re: L10 per cambio di destinazione d'uso di un locale già climatizzato
Se qualcuno ha fatto un superbonus considerando "buone" le cantine riscaldate allora è meglio che cambi settore.
Re: L10 per cambio di destinazione d'uso di un locale già climatizzato
superbonus a partemarcoaroma ha scritto: mer lug 03, 2024 18:36 Se qualcuno ha fatto un superbonus considerando "buone" le cantine riscaldate allora è meglio che cambi settore.
mi dici perchè un garage non può essere riscaldato?
ne abbiamo già parlato, se c'è una norma che vieta il riscaldamento del locale ne prendo atto ma a me non risulta nessun divieto da normativa nazionale
e non vedo alcun motivo per dire che un edificio con autorimessa riscaldata viola qualche norma/legge
poi in lombardia e veneto ci sono normative regionali + restrittive ok, ma nelle altre regioni no
Ultima modifica di ponca il mer lug 03, 2024 20:17, modificato 1 volta in totale.
Re: L10 per cambio di destinazione d'uso di un locale già climatizzato
Qual è il riferimento preciso? Dove sta scritto?marcoaroma ha scritto: mer lug 03, 2024 17:45 dopo è uscito il 192 e decreti vari. Se si passa da garage a abitazione o ufficio si deve isolare.
Per ex le faq del Mise sul cambio di destinazione d'uso a me non lasciano dubbi.
Re: L10 per cambio di destinazione d'uso di un locale già climatizzato
marcoaroma ha scritto: mer lug 03, 2024 18:36 Se qualcuno ha fatto un superbonus considerando "buone" le cantine riscaldate allora è meglio che cambi settore.
PAIR 2020 ed ECOBONUS 110%: la Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna esclude alcune disposizioni agevolando l’incentivo
Con la Delibera n. 1523 del 02/11/2020, la Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna ha assunto un’importante decisione al fine di favorire la realizzazione degli interventi che beneficiano delle detrazioni fiscali comunemente denominate Ecobonus 110%.
La delibera interviene in modo significativo sull’applicazione del Piano Aria Integrato Regionale 2020 (PAIR 2020), predisposto in attuazione della normativa europea e nazionale, con l’obiettivo principale di individuare azioni concrete per il risanamento della qualità dell’aria e la riduzione dei livelli di inquinanti presenti sui territori regionali.
Nello specifico, a seguito anche delle numerose segnalazioni e dubbi interpretativi a riguardo, la Giunta ha stabilito, al punto 4 della citata delibera, che: “le disposizioni di cui all’art. 24, co.1, lett. a) delle Norme tecniche di attuazione contenute nel PAIR 2020 non trovino applicazione con riferimento alla definizione dei requisiti tecnici degli interventi per per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus) stabiliti dall’articolo 2, del D.M. 6 agosto 2020”.
In questo modo, l’intervento regionale ha inteso chiarire che quanto specificato in detta disposizione del PAIR 2020 (circa l’installazione e l’utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva in taluni spazi degli edifici) non assume alcuna rilevanza ai fini della individuazione degli interventi di isolamento termico dell’involucro dell’edificio che beneficiano dell’ecobonus 110%, subordinati unicamente al possesso dei requisiti tecnici stabiliti dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 agosto 2020.
https://www.ordineing-fc.it/pair-2020-e ... incentivo/
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Re: L10 per cambio di destinazione d'uso di un locale già climatizzato
Non ho scritto questo, il discorso è del tutto diverso.ponca ha scritto: mer lug 03, 2024 18:44 superbonus a parte
mi dici perchè un garage non può essere riscaldato?
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Re: L10 per cambio di destinazione d'uso di un locale già climatizzato
Mi avevi fatto pensare il contrario. Sarebbe stato troppo ammettere al 110 isolamento cantine e garage riscaldaticleric ha scritto: mer lug 03, 2024 21:07 interventi di isolamento termico dell’involucro dell’edificio che beneficiano dell’ecobonus 110%, subordinati unicamente al possesso dei requisiti tecnici stabiliti dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 agosto 2020.
Re: L10 per cambio di destinazione d'uso di un locale già climatizzato
A quale FAQ fai riferimento?vinz75 ha scritto: mer lug 03, 2024 20:01 Per ex le faq del Mise sul cambio di destinazione d'uso a me non lasciano dubbi.
Re: L10 per cambio di destinazione d'uso di un locale già climatizzato
Scusate, ma se il garage è già attualmente riscaldato, e viene trasformato in studio, non vedo dove stia il problema, non si tratta di ampliamento, e comunque il fatto che prima fosse riscaldato non si tratta neppure di abuso, salvo esplicito divieto di riscaldare locali non abitativi, ma anche se fosse, nel momento che lo trasformi in abitativo "sani" automaticamente l'abuso. Vabbeh, forse non è proprio così a livello di regolamenti edilizi, ma comunque resta il fatto che si tratta di un ambiente già riscaldato e come tale non va considerato "ampliamento".
Cioè secondo me ci stiamo facendo troppi viaggi mentali...
Cioè secondo me ci stiamo facendo troppi viaggi mentali...

Re: L10 per cambio di destinazione d'uso di un locale già climatizzato
quotoboba74 ha scritto: mar lug 09, 2024 09:50 Cioè secondo me ci stiamo facendo troppi viaggi mentali...![]()

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Re: L10 per cambio di destinazione d'uso di un locale già climatizzato
Se si cambia uso da un volume in cui l'isolamento termico non è previsto in altro in cui è previsto, l'isolamento termico va fatto, che sia ampliamento o riqualificazione energetica.
I trucchi di costruire prima un garage e poi fare cambio d'uso in abitazione senza isolare non si possono fare. Stessa cosa per garage esistenti.
I trucchi di costruire prima un garage e poi fare cambio d'uso in abitazione senza isolare non si possono fare. Stessa cosa per garage esistenti.
Re: L10 per cambio di destinazione d'uso di un locale già climatizzato
È proprio questo il punto. Gli edifici esistenti seguono regole completamemte diverse. L'obbligo di isolare ce l'hai solo ristrutturazione 1 livello
Re: L10 per cambio di destinazione d'uso di un locale già climatizzato
Dai per scontato che un garage non sia riscaldato in origine e non sia isolato in origine.marcoaroma ha scritto: mar lug 09, 2024 12:02 Se si cambia uso da un volume in cui l'isolamento termico non è previsto in altro in cui è previsto, l'isolamento termico va fatto, che sia ampliamento o riqualificazione energetica.
I trucchi di costruire prima un garage e poi fare cambio d'uso in abitazione senza isolare non si possono fare. Stessa cosa per garage esistenti.
Se è stato costruito insieme alla casa ed è stato riscaldato insieme al resto della casa, a suo tempo doveva essere isolato come la casa (dico questo perchè da me, fino a qualche anno fa, in caso di nuova costruzione si scaldava regolarmente il garage, che veniva realizzato con lo stesso involucro del resto dell'abitazione e inserito in Legge 10).
Ovvio che se la casa è stata costruita in un periodo in cui non era obbligatorio isolarla, neppure il garage sarà isolato, e quindi il problema non si pone.
Il trucco che indichi tu (quello di scaldare il garage in un secondo tempo, senza isolarlo) resta l'unica eccezione, perchè avrebbe richiesto una correzione o una variante alla L10 e ai rispettivi isolamenti che NESSUNO ha mai fatto. Però, da quello che vedo io almeno dalle mie parti sono casi rari, o comunque risalgono agli anni 90, in cui appunto non c'erano limiti di trasmittanza per tanto tutto era lecito.
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