Edificio civile e gommista <200m²
Moderatore: Edilclima
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Edificio civile e gommista <200m²
In un edificio civile costruito nel 1920, sotto soglia, mi trovo un collegamento diretto tra vano scala condominiale che serve le residenze e locali adibiti a gommista al piano terra. Anche il gommista è sotto soglia per quantitativi e per superficie. Nelle norme transitorie del DM 16/5/87 non trovo alcunché al riguardo e vorrei trovare un appiglio per obbligarli alla compartimentazione. Qualche dritta?
Tom Bishop
Re: Edificio civile e gommista <200m²
Per il gommista applichi DM 3 Settembre 2021 e fai una valutazione del rischio che richiede compartimentazione.
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Re: Edificio civile e gommista <200m²
La valuterei dal punto di vista del gommista e non dell'edificio vicile. Mi spiego meglio. Si può applicare la valutazione mediante minicodice anche se il minicodice, avendolo letto spesso fa uso del termine "può". Che vi assicuro che in contesti condominiali, con più persone, non è una questione così irrilevante. Volendo la si può ragionare in altro modo.
Essendo l'edificio civile (palazzina) sotto soglia, per me è l'attività di gommista che fa da ago della bilancia nel tuo contesto. Ora, appurato che all'interno non venga svolta alcun'altra attività da meccanico, e fra queste rientra anche un semplice cambio dell'olio per intenderci, e per le quali ti scatterebbe l'attività 53.1.B, l'assoggettabilità della sola attività di deposito/cambio gomme è in funzione del quantitativo di pneumatici stoccati, che dipende se superi o meno i 10.000 kg di gomma di pneumatico in peso. All'incirca se uno penumatico da strada pesa mediamente 8 kg, in 200 mq quel gommista da te dovrebbe averne all'interno 1000 e oltre penumatici. Lo trovo inverosimile per lo spazio che ha a disposizione.
Pertanto farei leva proprio sul primo punto. Parlerei col titolare dell'attività di gommista e spiegherei che alla situazione attuale la sua attività sarebbe esclusivamente limitata al solo cambio gomme e non potrebbe fare nient'altro in quanto, senza compartimentazione, qualsiasi altra operazione sui veicoli lo farebbe inserire di default all'interno di un'attività di officina (indipendentemente da ciò che riporta la visura camerale, per i VV.F sarebbe comunque equivalente).
Me la giocherei col dirgli che grazie ad una semplice compartimentazione, ed isolando quei 200 mq della sua attività dal resto dell'edificio, avrebbe la libertà di poter eseguire altre operazioni sui veicoli dei clienti senza correre il rischio di essere soggetto all'attività 53.1.B, poichè senza compartimentazione, la superficie dei 200 mq si estenderebbe in realtà anche agli altri locali.
Sono valide entrambe le misure per me. Minicodice oppure dare al gommista la libertà di poter fare qualche lavoro "extra" in più sui veicoli
Essendo l'edificio civile (palazzina) sotto soglia, per me è l'attività di gommista che fa da ago della bilancia nel tuo contesto. Ora, appurato che all'interno non venga svolta alcun'altra attività da meccanico, e fra queste rientra anche un semplice cambio dell'olio per intenderci, e per le quali ti scatterebbe l'attività 53.1.B, l'assoggettabilità della sola attività di deposito/cambio gomme è in funzione del quantitativo di pneumatici stoccati, che dipende se superi o meno i 10.000 kg di gomma di pneumatico in peso. All'incirca se uno penumatico da strada pesa mediamente 8 kg, in 200 mq quel gommista da te dovrebbe averne all'interno 1000 e oltre penumatici. Lo trovo inverosimile per lo spazio che ha a disposizione.
Pertanto farei leva proprio sul primo punto. Parlerei col titolare dell'attività di gommista e spiegherei che alla situazione attuale la sua attività sarebbe esclusivamente limitata al solo cambio gomme e non potrebbe fare nient'altro in quanto, senza compartimentazione, qualsiasi altra operazione sui veicoli lo farebbe inserire di default all'interno di un'attività di officina (indipendentemente da ciò che riporta la visura camerale, per i VV.F sarebbe comunque equivalente).
Me la giocherei col dirgli che grazie ad una semplice compartimentazione, ed isolando quei 200 mq della sua attività dal resto dell'edificio, avrebbe la libertà di poter eseguire altre operazioni sui veicoli dei clienti senza correre il rischio di essere soggetto all'attività 53.1.B, poichè senza compartimentazione, la superficie dei 200 mq si estenderebbe in realtà anche agli altri locali.
Sono valide entrambe le misure per me. Minicodice oppure dare al gommista la libertà di poter fare qualche lavoro "extra" in più sui veicoli
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Re: Edificio civile e gommista <200m²
Non mi sembra scattare mai la 53.1.B in quanto sono sotto i 300m²ing.caruso ha scritto: lun giu 24, 2024 16:58 Ora, appurato che all'interno non venga svolta alcun'altra attività da meccanico, e fra queste rientra anche un semplice cambio dell'olio per intenderci, e per le quali ti scatterebbe l'attività 53.1.B,
Tom Bishop
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Re: Edificio civile e gommista <200m²
E poi mi sembra ci sia una circolare che equipara gommisti a officine.
Tom Bishop
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Re: Edificio civile e gommista <200m²
Ciao,
Concordo con ChriRN. La VdR la fai con mini codice che richiede la compartimentazione.
Qualche giorno fa a Milano…
Concordo con ChriRN. La VdR la fai con mini codice che richiede la compartimentazione.
Qualche giorno fa a Milano…
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
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Re: Edificio civile e gommista <200m²
Sì è un caso simile al mio. Mi chiedo in un evento del genere se applicato al mio caso di chi potrebbe essere la responsabilità. Del gestore dell'attività di officina o dell'edificio civile se vi è una comunicazione non compartimentata tra i due ambiti?
Tom Bishop
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Re: Edificio civile e gommista <200m²
Il dubbio dei 300 era più che altro perchè, non compartimentando, è indifferente quale parte catastale è riservata all'attività, si estende fin dove termina la propagazione di fumo e calore. Ovviamente non avendo planimetria alla mano non posso dire altro. Meglio così comunque.Tom Bishop ha scritto: lun giu 24, 2024 18:13Non mi sembra scattare mai la 53.1.B in quanto sono sotto i 300m²ing.caruso ha scritto: lun giu 24, 2024 16:58 Ora, appurato che all'interno non venga svolta alcun'altra attività da meccanico, e fra queste rientra anche un semplice cambio dell'olio per intenderci, e per le quali ti scatterebbe l'attività 53.1.B,
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Re: Edificio civile e gommista <200m²
Suppongo del titolare dell’attività maggiormente a rischio che non ha provveduto a valutare e mitigare correttamente il rischio incendioTom Bishop ha scritto: mar giu 25, 2024 05:51Sì è un caso simile al mio. Mi chiedo in un evento del genere se applicato al mio caso di chi potrebbe essere la responsabilità. Del gestore dell'attività di officina o dell'edificio civile se vi è una comunicazione non compartimentata tra i due ambiti?
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
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Re: Edificio civile e gommista <200m²
Quindi i costi per l'adeguamento (compartimentazione del vano scala condominiale) devono essere in capo al gommista, credo.
Tom Bishop
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Re: Edificio civile e gommista <200m²
Si Tom. E' la domanda che spesso mi si pone in contesti residenziali. Se quei 200 mq fossero riservati ad altri usi con attività non a rischio, al condominio non spetterebbe alcuna spesa. E' l'attività che richiede eventualmente la compartimentazione, non il contrario.