Chiedo supporto per una interpretazione.
Al comma 3 del punto 5.3.1. della rtv rifiuti si riporta che la distanza di separazione può essere ridotta "del" 30% in caso di stoccaggio in cassoni metallici chiusi.
Dalla lettura della norma mi aspetterei quindi che se avessi 10 m di distanza da calcolo, potrei considerarne 7 m nel caso di rifiuti in cassoni chiusi.
Il cliente mi contesta il fatto che, per un progetto già valutato, un altro consulente ha interpretato la norma considerando che, a fronte di 10 metri di distanza da calcolo, la distanza di separazione è stata posta a 3 metri....interpretando di fatto la norma ( a mio avviso erroneamente) riducendo la distanza di separazione "al" 30%.
A prescindere dalla lettura della norma che non lascia molti dubbi, volevo sapere se qualcuno di voi ha avuto esperienze diverse o come interpreta la cosa.
Grazie in anticipo
RTV rifiuti e distanze di separazione
Moderatore: Edilclima
Re: RTV rifiuti e distanze di separazione
Non ho esperienza diretta su quel comma che comunque mi sembra abbastanza chiaro: ridurre del 30% vuol dire garantire almeno il 70%, non viceversa (non hanno scritto "ridurre al 30%").
In merito alla contestazione, il dirigente dell'ufficio prevenzione ad alcune domande tecniche risponde spesso che "siete voi a firmare.... se ritenete di essere in sicurezza", tradotto: quello che ha fatto il collega non deve essere preso a regola generale, lo ha fatto in base alla SUA valutazione dei rischi e lo ha firmato.
In merito alla contestazione, il dirigente dell'ufficio prevenzione ad alcune domande tecniche risponde spesso che "siete voi a firmare.... se ritenete di essere in sicurezza", tradotto: quello che ha fatto il collega non deve essere preso a regola generale, lo ha fatto in base alla SUA valutazione dei rischi e lo ha firmato.
Re: RTV rifiuti e distanze di separazione
ma per attività dotate di RTV, la regola non è che o si rispetta o si deroga ?Terminus ha scritto: mer giu 19, 2024 07:56 quello che ha fatto il collega non deve essere preso a regola generale, lo ha fatto in base alla SUA valutazione dei rischi e lo ha firmato.
il professionista decide poco o niente
magari ha considerato i cassoni < 33 mc ?TEA fire ha scritto: mer giu 19, 2024 06:24 Il cliente mi contesta il fatto che, per un progetto già valutato, un altro consulente ha interpretato la norma considerando che, a fronte di 10 metri di distanza da calcolo, la distanza di separazione è stata posta a 3 metri.
4. Nel caso di stoccaggio all'interno di cassoni metallici di capacità ≤ 33 m3, è considerata soluzione conforme
l'interposizione di una distanza di separazione tra i singoli stoccaggi ≥ 2 m e, tra questi e opere da costruzione o tra
questi e i confini ≥ 4 m. Tale ultima distanza potrà essere dimezzata qualora il cassone metallico sia dotato di
chiusura superiore, anch'essa metallica.
Re: RTV rifiuti e distanze di separazione
Quel DM va applicato con il COPI e quindi ne segue il principio.stfire ha scritto: mer giu 19, 2024 08:16 ma per attività dotate di RTV, la regola non è che o si rispetta o si deroga ?
il professionista decide poco o niente
Il DM (soluzioni conformi) può essere "derogato" con soluzioni alternative, secondo me il professionista decide eccome.
Re: RTV rifiuti e distanze di separazione
certo con soluzioni alternativa
ma non mi sembra questo il caso descritto da "TEA fire"
decidere la modifica di una distanza di separazione imposta dalla RTV non è soluzione alternativa
ma non mi sembra questo il caso descritto da "TEA fire"
decidere la modifica di una distanza di separazione imposta dalla RTV non è soluzione alternativa
Re: RTV rifiuti e distanze di separazione
A chiarimento riporto che i cassoni sono superiori ai 33 MC e che non è stata richiesta deroga o soluzione alternativa. A mio avviso si è trattata di errata interpretazione del collega a questo punto, in quanto citando il comma del DM ha decurtato del 70% anziché del 30%.
Grazie per gli interventi
Grazie per gli interventi