Buonasera,
il DM 14/10/2022 ha modificato le tabelle del cap. S.1 del Codice di prevenzione incendi.
Non è più ammessa la classificazione italiana (es. 1-1) per le condotte di ventilazione e riscaldamento preisolate.
L'omologazione con classe italiana è quindi oggi non più valida.
La domanda è: per questo prodotto cosa è richiesto per la certificazione di reazione al fuoco? certificato secondo il comma 1 lettera a del art.10 del DM 14/10/2022, ovvero certificato per prodotti da costruzione per i quali non si applica la marcatura CE?
Per i raccordi per condotte di aerazione (lunghezza < 1,5 metri) invece la classificazione italiana è ancora possibile, pertanto per questi prodotti vige l'omologazione art.8 DM 26/06/1984 o in alternativa la classificazione europea (volontaria?) secondo il comma 1 lettera a dell'art.10 del DM 14/10/2022?
Le condotte preisolate di lunghezza inferiore a 1,5 metri rientrano nei raccordi o nelle condotte preisolate?
Grazie
Condotte di ventilazione - reazione al fuoco e certificazione
Moderatore: Edilclima
Re: Condotte di ventilazione - reazione al fuoco e certificazione
Se non ci sono norme armonizzate sì.Axfire ha scritto: gio dic 21, 2023 23:33 La domanda è: per questo prodotto cosa è richiesto per la certificazione di reazione al fuoco? certificato secondo il comma 1 lettera a del art.10 del DM 14/10/2022, ovvero certificato per prodotti da costruzione per i quali non si applica la marcatura CE?
Serve un certificato di classificazione di un laboratorio riconosciuto ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera a) del 26.06.1984 c.c.m. che ne attesti la classe di reazione al fuoco secondo la UNI EN 13501-1; il produttore dovrà rilasciare anche una dichiarazione di conformità prodotto al prototipo certificato indicando il codice di riferimento al correlato certificato di classificazione.
Se sono ammesse entrambe le classificazioni (europea e italiana) per me sono consentiti entrambi i metodi (omologazione, art.10 comma 1 lettera a).Axfire ha scritto: gio dic 21, 2023 23:33 Per i raccordi per condotte di aerazione (lunghezza < 1,5 metri) invece la classificazione italiana è ancora possibile, pertanto per questi prodotti vige l'omologazione art.8 DM 26/06/1984 o in alternativa la classificazione europea (volontaria?) secondo il comma 1 lettera a dell'art.10 del DM 14/10/2022?
Boh, non capisco infatti perchè fare differenza. Forse per l'omologazione si intendono solo i raccordi flessibili.Axfire ha scritto: gio dic 21, 2023 23:33 Le condotte preisolate di lunghezza inferiore a 1,5 metri rientrano nei raccordi o nelle condotte preisolate?
Re: Condotte di ventilazione - reazione al fuoco e certificazione
Buongiorno,
riapro il post. Mi risulta che secondo una normativa (che non conosco) non è ammessa la posa di tubazioni flessibili di lunghezza superiore a 1,5 metri. Conoscete il riferimento normativo?
In riferimento alla tabella S.1.8 del CoPI, le tubazioni flessibili rientrano nelle "condotte" o nei "raccordi e giunti"?
Se volessi posare un tubo flessibile lunghezza inferiore a 1,5 metri esso rientra nei "raccordi e giunti" mentre se di lunghezza superiore a 1,5 metri rientra nelle condotte?
Vi ringrazio
riapro il post. Mi risulta che secondo una normativa (che non conosco) non è ammessa la posa di tubazioni flessibili di lunghezza superiore a 1,5 metri. Conoscete il riferimento normativo?
In riferimento alla tabella S.1.8 del CoPI, le tubazioni flessibili rientrano nelle "condotte" o nei "raccordi e giunti"?
Se volessi posare un tubo flessibile lunghezza inferiore a 1,5 metri esso rientra nei "raccordi e giunti" mentre se di lunghezza superiore a 1,5 metri rientra nelle condotte?
Vi ringrazio
Re: Condotte di ventilazione - reazione al fuoco e certificazione
D.M. 31 marzo 2003Axfire ha scritto: lun mag 27, 2024 14:49 Buongiorno,
riapro il post. Mi risulta che secondo una normativa (che non conosco) non è ammessa la posa di tubazioni flessibili di lunghezza superiore a 1,5 metri. Conoscete il riferimento normativo?
Un tubo flessibile è un raccordo o un giunto, non è una condotta.Axfire ha scritto: lun mag 27, 2024 14:49 In riferimento alla tabella S.1.8 del CoPI, le tubazioni flessibili rientrano nelle "condotte" o nei "raccordi e giunti"?
Se volessi posare un tubo flessibile lunghezza inferiore a 1,5 metri esso rientra nei "raccordi e giunti" mentre se di lunghezza superiore a 1,5 metri rientra nelle condotte?
Vi ringrazio
Re: Condotte di ventilazione - reazione al fuoco e certificazione
Sul DM 31/03/2003 non trovo scritto che i tubi flessibili devono essere di lunghezza non superiore a 1,5 metri.
Quindi anche le tubazioni flessibili che dalle condotte principali arrivano fino alla griglia di immissione o estrazione sono da considerarsi "raccordi o giunti"?
Quindi anche le tubazioni flessibili che dalle condotte principali arrivano fino alla griglia di immissione o estrazione sono da considerarsi "raccordi o giunti"?
Re: Condotte di ventilazione - reazione al fuoco e certificazione
Riprendo quest''ultima domanda in quanto anche per me, che non mi occupo quotidianamente di impianti di distribuzione di aria, non é chiara la questione sulle tubazioni flessibili.Axfire ha scritto: lun mag 27, 2024 17:15 Sul DM 31/03/2003 non trovo scritto che i tubi flessibili devono essere di lunghezza non superiore a 1,5 metri.
Quindi anche le tubazioni flessibili che dalle condotte principali arrivano fino alla griglia di immissione o estrazione sono da considerarsi "raccordi o giunti"?
Se nel progetto ho tubazioni flessibili piú lunghe di 1.5m, ad es. 5m perché così le ha progettate l'ingegnere meccanico, e sono di classe 0:
a) possono essere lasciate a vista?
b) vanno protette in cavedio di reazione al fuoco pari a quella del gruppo dei materiali dell'attività (GM2 nel mio caso) ? ho classe B-s2,d0 sia da Tab. S.1-8 per tutti i tipi di condotte che da tab. S.1-6 per i controsoffitti.
c) devono essere protette in cavedi con opportuna resistenza al fuoco (EI come quella del compartimento in cui si trova)?
Avete già risolto un caso analogo con tubazioni flessibili >1,5m?
Grazie