Autorimessa condominiale - cancello chiuso a chiave
Moderatore: Edilclima
Autorimessa condominiale - cancello chiuso a chiave
Buongiorno a tutti. Mi sono appena iscritto pur non essendo un tecnico. Mi perdonerete quindi se mi esprimerò in modo abbastanza improprio, ma avrei davvero bisogno di un parere da parte di utenti competenti e qualificati come tutti voi.
Come da titolo, la questione riguarda l'autorimessa interrata, di superficie superiore ai 300 mq, di un edificio condominiale di 6 piani risalente agli anni 70.
Si sostiene che l'edificio fosse in possesso del NOP (Nulla Osta Provvisorio) che sarebbe stato rilasciato all'epoca dell'entrata in vigore delle prime normative antincendio. In quel periodo in effetti furono realizzate alcune opere, tra cui una porta antifuoco con autochiusura che separa la rimessa vera e propria dalle scale condominiali e la realizzazione di un piccolo "disimpegno" (filtro?) tra la suddetta porta antincendio e le scale di cui sopra. Tuttavia, per salire dette scale è necessario prima aprire un (preesistente) cancello in ferro tenuto sempre chiuso a chiave. Solo così è possibile accedere alle suddette scale e arrivare nell'androne condominiale al piano terra e quindi uscire fuori in strada.
A parte il fatto che il NOP dovrebbe essere scaduto già dal 2005 e che da allora nulla è stato fatto dall'amministratore e/o dall'assemblea condominiale, sicchè il condominio è passibile di severe sanzioni a causa dell'inerzia dei condomini, la cosa che mi preoccupa è che, ad oggi in caso di incendio, l'unica via di uscita dalla autorimessa interrata è data solo dal passaggio attraverso quel cancello, preesistente alla realizzazione della porta antifiamma, che viene tenuto costantemente chiuso dai condomini, preoccupati solo della sicurezza anti intrusione, anche se comunque il perimetro esterno non permetterebbe l'ingresso a estranei. Infatti, le uniche vie di accesso, come detto, sono solo il portone dell'androne sulla pubblica via (dal quale poi si accede alle scale che scendono nell'autorimessa attraverso il cancello chiuso a chiave e la porta antifiamma con autochiusura più volte menzionati) e l'altro cancello automatizzato posto sulla rampa che permette ai veicoli di scendere nella rimessa.
Quindi mi chiedo se, alla luce della normativa antincendio, è legittimo tenere chiuso a chiave il predetto cancello in ferro visto che altre vie di uscita al momento non esistono e non credo possano essere realizzate di altre.
Grazie per qualsiasi aiuto o chiarimento.
Come da titolo, la questione riguarda l'autorimessa interrata, di superficie superiore ai 300 mq, di un edificio condominiale di 6 piani risalente agli anni 70.
Si sostiene che l'edificio fosse in possesso del NOP (Nulla Osta Provvisorio) che sarebbe stato rilasciato all'epoca dell'entrata in vigore delle prime normative antincendio. In quel periodo in effetti furono realizzate alcune opere, tra cui una porta antifuoco con autochiusura che separa la rimessa vera e propria dalle scale condominiali e la realizzazione di un piccolo "disimpegno" (filtro?) tra la suddetta porta antincendio e le scale di cui sopra. Tuttavia, per salire dette scale è necessario prima aprire un (preesistente) cancello in ferro tenuto sempre chiuso a chiave. Solo così è possibile accedere alle suddette scale e arrivare nell'androne condominiale al piano terra e quindi uscire fuori in strada.
A parte il fatto che il NOP dovrebbe essere scaduto già dal 2005 e che da allora nulla è stato fatto dall'amministratore e/o dall'assemblea condominiale, sicchè il condominio è passibile di severe sanzioni a causa dell'inerzia dei condomini, la cosa che mi preoccupa è che, ad oggi in caso di incendio, l'unica via di uscita dalla autorimessa interrata è data solo dal passaggio attraverso quel cancello, preesistente alla realizzazione della porta antifiamma, che viene tenuto costantemente chiuso dai condomini, preoccupati solo della sicurezza anti intrusione, anche se comunque il perimetro esterno non permetterebbe l'ingresso a estranei. Infatti, le uniche vie di accesso, come detto, sono solo il portone dell'androne sulla pubblica via (dal quale poi si accede alle scale che scendono nell'autorimessa attraverso il cancello chiuso a chiave e la porta antifiamma con autochiusura più volte menzionati) e l'altro cancello automatizzato posto sulla rampa che permette ai veicoli di scendere nella rimessa.
Quindi mi chiedo se, alla luce della normativa antincendio, è legittimo tenere chiuso a chiave il predetto cancello in ferro visto che altre vie di uscita al momento non esistono e non credo possano essere realizzate di altre.
Grazie per qualsiasi aiuto o chiarimento.
Re: Autorimessa condominiale - cancello chiuso a chiave
"A parte il fatto che il NOP dovrebbe essere scaduto..."
Con molta semplicità: incaricate un tecnico che valuti tutta la situazione di prevenzione incendi.
In assenza di questa, l'autorimessa non può essere utilizzata, pena sanzioni (penali) nei confronti del titolare dell'attività (l'Amministratore).
Con molta semplicità: incaricate un tecnico che valuti tutta la situazione di prevenzione incendi.
In assenza di questa, l'autorimessa non può essere utilizzata, pena sanzioni (penali) nei confronti del titolare dell'attività (l'Amministratore).
Non hai diritto alla tua opinione. Hai diritto alla tua opinione informata. Nessuno ha il diritto di essere ignorante
Re: Autorimessa condominiale - cancello chiuso a chiave
Quoto ovviamente ilverga.
Occorre in prima battuta sapere quale norma è possibile/necessario applicare, in funzione dello stato delle pratiche autorizzative esistenti presso i VVF.
Come informazione generale, per piccole autorimesse era (con la vecchia norma oggi abrogata) concesso avere una sola via di esodo costituita anche dalla rampa carrabile (il cui cancello dovrebbe comunque avere una porta pedonale).
Se invece è necessario utilizzare le scale condominiali per l'esodo, ovviamente quel cancello chiuso a chiave non può esserci.
Occorre in prima battuta sapere quale norma è possibile/necessario applicare, in funzione dello stato delle pratiche autorizzative esistenti presso i VVF.
Come informazione generale, per piccole autorimesse era (con la vecchia norma oggi abrogata) concesso avere una sola via di esodo costituita anche dalla rampa carrabile (il cui cancello dovrebbe comunque avere una porta pedonale).
Se invece è necessario utilizzare le scale condominiali per l'esodo, ovviamente quel cancello chiuso a chiave non può esserci.
Re: Autorimessa condominiale - cancello chiuso a chiave
Buongiorno e grazie per il contributo. Non ho capito bene questa premessa. Potrebbe cortesemente approfondire? 1000 Grazie.
Re: Autorimessa condominiale - cancello chiuso a chiave
Come intuibile, nel corso degli anni sono state emanate più norme tecniche che hanno imposto prescrizioni di sicurezza antincendio, più o meno restrittive a seconda della norma.
L'autorimessa in questione avrà (o meno) avuto approvazione dal Comando VVF di competenza in rispetto ad una determinata norma, vigente all'epoca. Non è possibile quindi dare una risposta univoca e incontrovertibile, bisogna entrare nello specifico vedendo carte e luoghi.
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Re: Autorimessa condominiale - cancello chiuso a chiave
Capisco che i condomini si dovranno rivolgere necessariamente ad un tecnico, il quale procederà a visionare carte e luoghi. Ciò è ovvio. Ma mi permetto di scomodare questo forum solo per cercare di capirci qualcosa almeno in linea di massima. E Vi ringrazio.
Dalle informazioni disponibili, visto che secondo l'amministratore, non ci sarebbero documenti, l'epoca a cui risalgono i lavori dovrebbe essere stata nel primo periodo di applicazione del "nuovo" DM 1.2.86, quindi dovrebbe essere questa la norma di riferimento.
In ogni caso, mi sembra di capire che nel caso di specie le vie di fuga consentite da quel primo DM sarebbero: -1) le scale con relativa porta Rei (senza cancello chiuso a chiave - da rimuovere), oppure: -2) la rampa carrabile con porta pedonale da realizzare (perchè al momento non vi è alcuna porta pedonale).
Quest'ultima soluzione però sarebbe assai più dispendiosa in quanto si tratterebbe di rimuovere o ridimensionare se possibile, il cancello automatizzato carrabile e installarvi una porta pedonale (questo cancello è pittosto alto e massiccio).
Stando così le cose, sarebbe più opportuno e conveniente ubicare l'uscita di sicurezza come indicato nella ipotesi n. 1 di cui sopra e cioè far coincidere la via di fuga col passaggio dalle scale che sembrerebbe essere consentito (sull'argomento vedi questo forum "Vie di fuga autorimessa" viewtopic.php?t=21808 anche se la discussione risale al 2016).
Cosa ne pensate? In linea teorica?
Dalle informazioni disponibili, visto che secondo l'amministratore, non ci sarebbero documenti, l'epoca a cui risalgono i lavori dovrebbe essere stata nel primo periodo di applicazione del "nuovo" DM 1.2.86, quindi dovrebbe essere questa la norma di riferimento.
In ogni caso, mi sembra di capire che nel caso di specie le vie di fuga consentite da quel primo DM sarebbero: -1) le scale con relativa porta Rei (senza cancello chiuso a chiave - da rimuovere), oppure: -2) la rampa carrabile con porta pedonale da realizzare (perchè al momento non vi è alcuna porta pedonale).
Quest'ultima soluzione però sarebbe assai più dispendiosa in quanto si tratterebbe di rimuovere o ridimensionare se possibile, il cancello automatizzato carrabile e installarvi una porta pedonale (questo cancello è pittosto alto e massiccio).
Stando così le cose, sarebbe più opportuno e conveniente ubicare l'uscita di sicurezza come indicato nella ipotesi n. 1 di cui sopra e cioè far coincidere la via di fuga col passaggio dalle scale che sembrerebbe essere consentito (sull'argomento vedi questo forum "Vie di fuga autorimessa" viewtopic.php?t=21808 anche se la discussione risale al 2016).
Cosa ne pensate? In linea teorica?
Re: Autorimessa condominiale - cancello chiuso a chiave
Come detto sopra, non si possono dare risposte utili senza sapere come stanno el cose.
Vie di esodo potrebbero essere necessarie più di una = scala condominiale + rampa carrabile (o uscite su intercapedini e grigliato su strada)
Non ci hai detto neanche quanto è grande l'autorimessa, come superficie e posti auto.
Vie di esodo potrebbero essere necessarie più di una = scala condominiale + rampa carrabile (o uscite su intercapedini e grigliato su strada)
Non ci hai detto neanche quanto è grande l'autorimessa, come superficie e posti auto.
Re: Autorimessa condominiale - cancello chiuso a chiave
1050 mq e circa 15 - 16 posti auto
EDIT:
Devo precisare però che il condominio è pittosto grande ed è composto da un grade palazzo dislocato su una superficie a forma di "L" con tre portoni, mentre la rimessa è unica e si trova nel sottosuolo dell'intero stabile con accesso da tutti e tre i portoni attraverso le rispettive scale tutte e tre munite di cancelli chiusi a chiave. Il cancello carrabile è unico.
Mi scuso se non ho precisato prima.
EDIT:
Devo precisare però che il condominio è pittosto grande ed è composto da un grade palazzo dislocato su una superficie a forma di "L" con tre portoni, mentre la rimessa è unica e si trova nel sottosuolo dell'intero stabile con accesso da tutti e tre i portoni attraverso le rispettive scale tutte e tre munite di cancelli chiusi a chiave. Il cancello carrabile è unico.
Mi scuso se non ho precisato prima.
Re: Autorimessa condominiale - cancello chiuso a chiave
Santo, non si tratta di essere scortesi ma stai perdendo tempo tu e stiamo perdendo tempo noi, non troverai una risposta utilea ai tuoi dubbi, te lo assicuro.
Ribadisco quanto detto all'inizio, c'è una strada sola da percorrere: incaricare un tecnico che valuti la situazione di prevenzione incendi.
Ribadisco quanto detto all'inizio, c'è una strada sola da percorrere: incaricare un tecnico che valuti la situazione di prevenzione incendi.
Non hai diritto alla tua opinione. Hai diritto alla tua opinione informata. Nessuno ha il diritto di essere ignorante
Re: Autorimessa condominiale - cancello chiuso a chiave
Beh, se non si può parlare a cosa serve questo forum? Comunque, per carità, mi taccio.
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- Messaggi: 238
- Iscritto il: mar set 15, 2020 16:45
- Località: Lazio/Calabria
Re: Autorimessa condominiale - cancello chiuso a chiave
Allora. Mi allineo con il parere dei colleghi Terminus e ilVerga.
Aggiungo una cosa "Sig. Santo". Fermo restando la verifica preliminare da parte di un tecnico abilitato di quanto presentato agli atti e dal vecchio nulla osta di cui era dotata l'autorimessa, resta imprescindibile la condizione di "fruibilità" delle vie di esodo e dell'utilizzo delle porte tagliafuoco.
Aver chiuso il cancello a chiave che dà la possibilità di accesso a questo presunto filtro (?), di fatto fa decadere all'istante qualsiasi funzionalità e motivo di esistenza di tale porta tagliafuoco.
Il concetto di anti-intrusione non regge in alcun modo.
Mi è capitato di intervenire su un'autorimessa che aveva di fatto messo un cancello a chiusura del varco carrabile (unica via di esodo) per un'autorimessa interrata. E su quella ho previsto l'immediata sostituzione della basculante chiusa ma quantomeno a grata e con porta e maniglione a spinta antipanico ricavata sul cancello stesso ed apribile solo dall'interno, risolvendo la questione dell'anti-intrusione.
Ovviamente per rafforzare la sicurezza, l'ho fatta realizzare come grata a maglie strette, tale per cui da fuori risultava impossibile far passare una mano o arnese e attivare il maniglione a spinta.
Naturalmente sarebbe da valutare sempre con un fabbro (magari se ne ha uno lei di fiducia che può farle un buon preventivo) se la porta pedonale sul cancello automatizzato comparta costi troppo onerosi.
Bisogna che ne parliate con l'amministratore e in un assemblea. In ogni caso faccia presente a tutti i condomini che dovessero opporsi o presentare motivi ostativi, che la chiusura a chiave e l'impedimento della fruibilità delle vie di esodo in caso di incendio, qualora accada, comprometterebbe la sicurezza di tutti gli esodanti. Se necessario oltre al discorso della vita umana, faccia leva anche sulla non copertura assicurativa in caso di incendio, dell'immobile.
Se in fase di perizia esce fuori che le condizioni di sicurezza antincendio sono venute meno, nessuno è risarcito di nulla.
(Discorso assicurativo secondario rispetto alla vita umana, ma che noto nel tempo far molta più leva verso chi sottostima il rischio incendio nelle attività soggette e si prende la licenza di fare come più gli aggrada).
Aggiungo una cosa "Sig. Santo". Fermo restando la verifica preliminare da parte di un tecnico abilitato di quanto presentato agli atti e dal vecchio nulla osta di cui era dotata l'autorimessa, resta imprescindibile la condizione di "fruibilità" delle vie di esodo e dell'utilizzo delle porte tagliafuoco.
Aver chiuso il cancello a chiave che dà la possibilità di accesso a questo presunto filtro (?), di fatto fa decadere all'istante qualsiasi funzionalità e motivo di esistenza di tale porta tagliafuoco.
Il concetto di anti-intrusione non regge in alcun modo.
Mi è capitato di intervenire su un'autorimessa che aveva di fatto messo un cancello a chiusura del varco carrabile (unica via di esodo) per un'autorimessa interrata. E su quella ho previsto l'immediata sostituzione della basculante chiusa ma quantomeno a grata e con porta e maniglione a spinta antipanico ricavata sul cancello stesso ed apribile solo dall'interno, risolvendo la questione dell'anti-intrusione.
Ovviamente per rafforzare la sicurezza, l'ho fatta realizzare come grata a maglie strette, tale per cui da fuori risultava impossibile far passare una mano o arnese e attivare il maniglione a spinta.
Naturalmente sarebbe da valutare sempre con un fabbro (magari se ne ha uno lei di fiducia che può farle un buon preventivo) se la porta pedonale sul cancello automatizzato comparta costi troppo onerosi.
Bisogna che ne parliate con l'amministratore e in un assemblea. In ogni caso faccia presente a tutti i condomini che dovessero opporsi o presentare motivi ostativi, che la chiusura a chiave e l'impedimento della fruibilità delle vie di esodo in caso di incendio, qualora accada, comprometterebbe la sicurezza di tutti gli esodanti. Se necessario oltre al discorso della vita umana, faccia leva anche sulla non copertura assicurativa in caso di incendio, dell'immobile.
Se in fase di perizia esce fuori che le condizioni di sicurezza antincendio sono venute meno, nessuno è risarcito di nulla.
(Discorso assicurativo secondario rispetto alla vita umana, ma che noto nel tempo far molta più leva verso chi sottostima il rischio incendio nelle attività soggette e si prende la licenza di fare come più gli aggrada).
Re: Autorimessa condominiale - cancello chiuso a chiave
La ringrazio per aver contribuito con il suo parere.
Sono assolutamente d'accordo con la necessità che il condominio si debba necessariamente rivolgere ad un tecnico per risolvere la questione e che chiudere tale cancello a chiave, dopo la porta tagliafuoco, comprime totalmente lo spirito della legge stessa, che comunque nel caso in esame, rimane comunque ripetutamente violata sotto molteplici altri aspetti.
Tuttavia qui siamo in un forum, per quanto autorevole, non certo in uno studio professionale, ragion per cui nessuno si sognerebbe di attribuire a chicchessia una qualche responsabilità per quanto affermato o suggerito o evidenziato. Ciò di cui avrei bisogno è solo qualche chiarimento su alcuni temi in linea di massima o di principio. Se ciò mi è consentito.
Per esempio, mi piacerebbe capire, con riferimento al caso in esame, se l'attuale transito attraverso la più volte richiamata porta REI e le relative scale che conducono nell'anrdone condominiale (passaggio questo come già detto sbarrato dal cancello chiuso a chiave) possa essere validamente ritenuta via di fuga/esodo, e quindi, in quanto tale, debba essere per forza lasciata libera e senza ostacoli. Oppure se occorra creare altre via di fuga, per esempio dalla rampa carrabile con creazione di passaggio pedonale e maniglia antipanico da ricavare nel più grande cancello automatico, oppure se sia necessario creare una via di uscita/fuga/esodo in un altro punto della rimessa con "uscite su intercapedini e grigliato su strada", come sostenuto in precedenza. Sarebbe molto interessante poter comprendere, per esempio, se nel caso di specie sia sufficente e pienamente legittima l'uscita attraverso le scale oppure se invece se debba creare una ex novo su "intercapedini e grigliato su strada". Quale sarebbero i requisiti di queste tre soluzioni? insomma, in altre parole, perchè si dovrebbe creare un'uscita sul marciapiede con un grigliato su strada, quando invece si potrebbero utilizzare le soluzioni più semplici e forse più economiche del passaggio nel vano scale/androne/strada pubblica oppure del passo carrabile?
Ringrazio
Sono assolutamente d'accordo con la necessità che il condominio si debba necessariamente rivolgere ad un tecnico per risolvere la questione e che chiudere tale cancello a chiave, dopo la porta tagliafuoco, comprime totalmente lo spirito della legge stessa, che comunque nel caso in esame, rimane comunque ripetutamente violata sotto molteplici altri aspetti.
Tuttavia qui siamo in un forum, per quanto autorevole, non certo in uno studio professionale, ragion per cui nessuno si sognerebbe di attribuire a chicchessia una qualche responsabilità per quanto affermato o suggerito o evidenziato. Ciò di cui avrei bisogno è solo qualche chiarimento su alcuni temi in linea di massima o di principio. Se ciò mi è consentito.
Per esempio, mi piacerebbe capire, con riferimento al caso in esame, se l'attuale transito attraverso la più volte richiamata porta REI e le relative scale che conducono nell'anrdone condominiale (passaggio questo come già detto sbarrato dal cancello chiuso a chiave) possa essere validamente ritenuta via di fuga/esodo, e quindi, in quanto tale, debba essere per forza lasciata libera e senza ostacoli. Oppure se occorra creare altre via di fuga, per esempio dalla rampa carrabile con creazione di passaggio pedonale e maniglia antipanico da ricavare nel più grande cancello automatico, oppure se sia necessario creare una via di uscita/fuga/esodo in un altro punto della rimessa con "uscite su intercapedini e grigliato su strada", come sostenuto in precedenza. Sarebbe molto interessante poter comprendere, per esempio, se nel caso di specie sia sufficente e pienamente legittima l'uscita attraverso le scale oppure se invece se debba creare una ex novo su "intercapedini e grigliato su strada". Quale sarebbero i requisiti di queste tre soluzioni? insomma, in altre parole, perchè si dovrebbe creare un'uscita sul marciapiede con un grigliato su strada, quando invece si potrebbero utilizzare le soluzioni più semplici e forse più economiche del passaggio nel vano scale/androne/strada pubblica oppure del passo carrabile?
Ringrazio