Terminus ha scritto: sab feb 10, 2024 11:42
L'art.4 del DM richiama l'art.29 comma 3 del TUS:
3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. .....
Le varie fattispecie che comportano la necessità di rifare la VR sono chiare, tranne quella riguardante il grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione.
Il COPI come lo consideriamo rispetto al vecchio DM ?
Potrebbe essere una evoluzione della prevenzione e della protezione ? Certamente molti concetti ed approcci sono cambiati ed altri sono stati dettagliati.
Potrebbe everificarsi il caso che un'attività autorizzata decenni fa, in regola con tale autorizzazione, se rivalutata secondo il COPI risulti affetta da gravi carenze.
Secondo me la VR deve essere tenuta aggiornata anche in funzione dell'evoluzione della tecnica (regola dell'arte) e la questione si sposta sul datore di lavoro: se la VRI evidenzia gravi carenze ha il dovere di programmare le modifiche con i tempi che ritiene opportuni, ferma restando l'autorizzazione in essere.
Se domani accadesse qualcosa, il PM chiederebbe: "C'è qualcosa che poteva essere migliorato ? Si è fatto tutto il possibile per evitare quanto accaduto ?"
Per chi si occupa di ATEX, su TNE è apparso un interessante articolo che tratta della necessità di rifare la classificazione delle zone EX (e di conseguenza il documento di protezione dalle esplosioni) a causa dell'abrogazione delle vecchie norme su cui era stata fatta precedentemente.
Analogo discorso per il rischio fulminazione a causa della modifica delle norme tecniche di referimento e dei parametri di frequenza dei fulmini che vengono continuamente aggiornati.
Di solito concordo sempre con te, ma stavolta non mi trovo.
L'aggiornamento non è "della tecnica", ma solo normativo. Qualsiasi norma, quando viene sostituita, prevede sempre la non necessità di adeguamento per l'esistente (o l'approvato), se non in caso di modifiche. Vedi DM centrali termiche, RTV autorimesse, e anche lo stesso codice.
Il 10 marzo 98 prevedeva già la valutazione del rischio incendio, che veniva effettuata all'interno della pratica di prevenzione incendi (esattamente come accade oggi col codice). Non ho modificato nulla, e quindi resta tutto valido. Il RSPP, a questo punto, nel DVR riporterà l'esistenza di un CPI, con relativa VdR, e riporterà all'interno quello che è stato previsto, specificando chiaramente che il DdL ha l'obbligo di effettuare nuovamente la valutazione in caso di variazioni significative (nel qual caso, si farà con le nuove norme).
Anche perché, la domanda che il PM ipotizzi possa fare "C'è qualcosa che poteva essere migliorato ? Si è fatto tutto il possibile per evitare quanto accaduto?" per me ha poco senso. Sarebbe come dire che, in caso di incidente stradale con dei morti, mi venisse a dire "hai messo le migliori gomme invernali in circolazione?", quando l'obbligo è di avere le gomme invernali omologate, non le più moderne ed efficienti (e costose).
Il PM, al limite, chiederà "hai fatto quel che chiede la Legge?" e "la tua documentazione era valida e aggiornata allo stato di fatto?", e io potrò dire di sì, assolutamente.
Ovviamente, è solo il mio punto di vista, certezze (ahinoi) non ne abbiamo, come sempre.